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Sez. 4, Sentenza n. 6287 del 30/11/2023 Ud. (dep. 13/02/2024) Rv. 285803-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Sentenza di assoluzione che condanna la parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato - Ricorso del pubblico ministero per le sole statuizioni civili - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285803-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 572

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)