Sez. L, Sentenza n. 3376 del 11/02/2011 (Rv. 615991 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Giudicato di assoluzione - Effetti preclusivi - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO
Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione ad un infortunio sul lavoro cagionato da una macchina raddrizzatrice di filo di ferro sprovvista di idoneo dispositivo di blocco e di schermo di protezione, la corte territoriale aveva ritenuto che la sentenza penale, in parte assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen, e in parte - quanto alle violazioni antinfortunistiche - dichiarativa della prescrizione, non avesse alcuna efficacia preclusiva, per cui, dopo aver proceduto ad un autonomo accertamento dei fatti, ha affermato la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)