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Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 14/10/1970 (Rv. 348081 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI E DELLE AZIONI PROCESSUALI - ATTRIBUZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA INAPPELLABILE DEL CONCILIATORE.*
Stato
decisa il 1970-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348081-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI E DELLE AZIONI PROCESSUALI - ATTRIBUZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI SENTENZA INAPPELLABILE DEL CONCILIATORE.*

La qualificazione dei rapporti giuridici e delle azioni processuali rientra nelle attribuzioni del giudice di merito e sfugge al Sindacato di legittimita della Corte di Cassazione, se il giudice di merito fornisce motivazione adeguata della qualificazione, immune da vizi logici e di diritto. (nella specie, il giudice di merito aveva affermata l'inappellabilita della sentenza del giudice conciliatore ai sensi dell'art 339, terzo comma, cod proc civ, ritenendo che l'Azione diretta a chiudere una porta di comunicazione tra adiacenti proprieta avesse natura mobiliare ai sensi dell'art 14 cod proc civ, che il valore della domanda fosse costituito dalla spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori necessari, escludendo pertanto ogni riferimento all'actio negatoria servitutis).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)