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Sez. 1, Sentenza n. 12014 del 26/11/1998 (Rv. 521148 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incandidabilità ai sensi dell'art.15 legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 legge n. 16 del 1992 e legge n. 30 del 1994 - Condanna penale definitiva dell'eletto - Necessità - Effetti sull'incompatibilità prevista dall'art. 3 legge n. 154 del 1981, pur nel caso di medesima imputazione, se il processo penale, in cui l'ente si è costituito parte civile nei confronti dell'eletto, è ancora pendente - Esclusione - Diversità di "ratio" tra le due discipline.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521148-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

L'art. 15 della legge del 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge del 18 gennaio 1992 n. 16, e poi della legge del 12 gennaio 1994 n. 30, nel prevedere alla lett. c) - nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 1996 - l'incandidabilità alle elezioni - o sospensione se eletti - soltanto per gli imputati condannati con sentenza definitiva per un delitto con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, non esplica alcun effetto sulla diversa ipotesi di incompatibilità - o decadenza - della carica prevista dall'art. 3 legge 23 aprile 1981 n. 154 se è ancora in corso il procedimento penale, pur per il medesimo fatto, in cui l'ente si è costituito parte civile nei confronti dell'eletto, perché la prima ipotesi sanziona l'indegnità morale di questi, la seconda tende ad evitare un conflitto di interessi tra il medesimo e l'ente.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST., Legge 12/01/1994 num. 30 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)