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Sez. 6, Ordinanza n. 57259 del 10/11/2017 Cc. (dep. 21/12/2017) Rv. 272183 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Riconoscimento delle sentenze di condanna emesse in uno Stato membro dell'Unione europea - Esecuzione della pena detentiva - Art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi - Condannato che ha già espiato una parte della pena nello Stato di condanna - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272183-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di riconoscimento delle sentenze penali emesse in uno Stato membro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle pene detentive, la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione, abbia già scontato una parte della pena nello Stato di condanna.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2011 num. 161 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)