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Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

Testo in vigore al

testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

Titolo I. Disposizioni generali.

ALLEGATO
TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

Art. 1

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.

2. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.

3. Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,

Art. 2

1. Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in liberta', eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.

2. In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finche' non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.

Art. 3

1. Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:

  1. a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

  2. b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;

  3. c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.

2. Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta.2

Art. 4

1. Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:

  1. a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;

  2. b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.

2. Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.

3. E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.

4. Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.

5. Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.2

Art. 5

1. Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi e' considerata zona faunistica a se stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.

2. Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove cio' non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi» esenti da ogni tassa di bollo.

Art. 6

1. Il territorio del Regno e' suddiviso nei seguenti Compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della Provincia rispettivamente indicata per prima:

  1. 1) Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara;

  2. 2) Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova;

  3. 3) Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso;

  4. 4) Trento, Bolzano, Belluno;

  5. 5) Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna;

  6. 6) Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Zara;

  7. 7) Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;

  8. 8) Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, Forli';

  9. 9) Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera;

  10. 10) Genova, Imperia, Savona, La Spezia;

  11. 11) Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, Terni;

  12. 12) Pisa, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto, Apuania;

  13. 13) Roma, Littoria, Frosinone, Rieti, Viterbo;

  14. 14) Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso;

  15. 15) Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;

  16. 16) Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa;

  17. 17) Cagliari, Nuoro, Sassari.

2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Federazione italiana della caccia e il Comitato centrale puo', con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modificare la circoscrizione dei Compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun Compartimento.

Titolo II. Esercizio della caccia.

Capo I. Licenza di caccia.

Art. 7

1. La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.

2. Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.

Art. 8

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694.

2. La licenza di caccia, anche con porto di fucile, e quella di uccellagione sono concesse dal Prefetto o dal Questore secondo la rispettiva competenza a norma della legge di pubblica sicurezza.

3. Alla domanda di concessione o di rinnovazione della licenza di caccia devono essere uniti, oltre ai documenti di rito ed al vaglia postale per l'importo della tassa e sopratassa di cui agli articoli 90 e 91, il tagliando della tessera d'iscrizione alla sezione cacciatori del luogo di residenza del richiedente e la ricevuta della quota dovuta al C.O.N.I. Il versamento delle quote per la tessera sezionale e per quella dovuta al C.O.N.I. viene fatto, fino alla concessione o rinnovazione della licenza, a titolo di deposito provvisorio, e in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorita' competente della domanda di concessione o di rinnovazione della licenza medesima, le quote di cui sopra vengono restituite all'interessato.

4. Le disposizione dell'art. 43 lettera c) della legge di pubblica sicurezza non si applica, limitatamente alle condanne per porto abusivo di armi, alle licenze di caccia.

5. La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese alla sezione della Federazione italiana della caccia, con sede nel capoluogo della provincia, la concessione e la revoca delle licenze sopra indicate.

Art. 9

1. La licenza di caccia e di uccellagione e' personale ed e' valida, salvo revoca, per cinque anni dalla data del rilascio. Tale validita' e' subordinata alla vidimazione annuale e alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa e sopra-tassa, nonche' al pagamento delle quote dovute.

2. La vidimazione annuale puo' essere effettuata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza su delega dell'autorita' provinciale. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali e' subordinato il rilascio della licenza stessa.

3. In caso di rifiuto della vidimazione o della rinnovazione della licenza, il richiedente puo' ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa.

4. Nella domanda di vidimazione della licenza nel quinquennio e' sufficiente indicare la data e il numero della licenza in corso. Il foglietto bollato dell'anno precedente sara' ritirato dall'autorita' di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo. La licenza di caccia autorizza il porto di piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

5. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e per le foreste, saranno determinati nuovi modelli delle licenze di caccia e di uccellagione, le loro caratteristiche, nonche' le norme per l'applicazione.

Art. 10

1. Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

2. Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.

3. Non al procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.

4. Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione e' trasmesso al Pretore per il procedimento penale.

Art. 11

1. Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della, selvaggina.

Capo II. Caccia e uccellagione.

Art. 12

1. La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni:

  1. a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale e' permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;

  2. b) la caccia al fagiano, nelle riserve, e' consentita fino al 31 gennaio;

  3. c) l'uso dei cani levrieri e' consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

  4. d) nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre;

  5. e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiudo il 1° novembre.

2. I presidenti delle Giunte provinciali possono con sentire, eccetto che nelle zone delle Alpi, la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringuello, falco, corvo, cornacchia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo; nonche' l'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a cm. 3 di lato, al colombaccio alla colombella, allo storno, ai palmipedi ed ai trampolieri, esclusa la beccaccia, fino alla stessa data.

3. I presidenti delle Giunte provinciali possono consentire, inoltre, alcune forme di caccia e di uccellagione anche anteriormente alla penultima domenica di agosto e anche dopo il 31 marzo, solo per specie di selvaggina non protetta e per compartimenti venatori determinate localita' ove tali forme di caccia o di uccellagione siano consuetudinarie, ovvero presentino per le popolazioni locali, notevole importanza economica.

4. In tal caso i presidenti delle Giunte provinciali determinano le condizioni di tempo e di luogo in cui tal autorizzazioni debbono essere circoscritte, tenendo anche conto della necessita' di evitare danni alle coltura e alla riproduzione della selvaggina stanziale protetto.

5. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, e da L. 400 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.

Art. 13

1. I presidenti delle Giunte provinciali propongono, entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il calendario venatorio delle rispettive Province.

2. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, opportunamente coordinate le proposte delle Province, forma il calendario venatorio da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 14

1. La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.

2. L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati.
Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.

3. Sono del pari vietati:

  1. a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

  2. b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;

  3. c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;

  4. d) il soprerba, lo strascino o strusa;

  5. e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

  6. f) l'uccellagione vagante col vischio;

  7. g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;

  8. h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;

  9. i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;

  10. l) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;

  11. m) i lacci di qualsiasi specie.

4. Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

5. Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.

6. Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.

7. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.

Art. 15

1. L'uccellagione con reti e' sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.

2. E' altresi' vietata l'uccellagione con reti alle quaglie eccetto che per mezzo della quagliara.

3. Il contravventore e' punito ai sensi dell'art. 14.

Capo III. Appostamenti fissi.

Art. 16

1. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.

2. Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno o di un'imbarcazione, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.

3. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione, in terreno libero, debbono essere denunciati ogni anno al comitato provinciale, previo pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera l), della presente legge.

4. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 17

1. Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare puo' farsi aiutare da uno o piu' dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.

2. Il contravventore e' punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.

Art. 18

1. E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.

2. La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.

3. In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confino di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.

4. Il contravventore e' punito con 'rammenda da L. 100 a L. 1000.

5. Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.