Sez. L, Sentenza n. 7981 del 05/04/2006 (Rv. 588832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi - Disciplina sanzionatoria ex art. 1, comma 217 della legge n. 662 del 1996 - Ambito temporale di applicabilità - Art. 116, comma 18, della legge n. 338 del 2000 - Crediti accertati e in essere al trenta settembre 2000 - Contenuto - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali il regime sanzionatorio più grave previsto dall'art. 1, comma 217 della legge n. 662 del 1996, si applica, alla stregua dell'art. 116, comma 18, della legge n. 338 del 2000, ai "crediti accertati e in essere al trenta settembre 2000", considerando come crediti accertati quelli ammessi espressamente nella denuncia resa dal contribuente prima della detta data (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva applicato il regime sanzionatorio più lieve previsto dalla legge n. 388 del 2000, sul presupposto della notifica della cartella esattoriale in epoca successiva al settembre 2000).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)