Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1979, causa 222/78
Epigrafe
Nel procedimento 222/78
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Reggio Emilia nella causa dinanzi ad esso pendente fra
DITTA ICAP, San Maurizio,
e
WALTER BENEVENTI, Reggio Emilia,
con l'intervento della
FEDERGROSSISTI (Federazione nazionale commercianti alimentari), Roma,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 33-44 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 359, pag. 1), e degli artt. 12 e 40, n. 3, del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il 18 dicembre 1967 il Consiglio adottava il regolamento n. 1009/67, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero, entrato in vigore il 1o luglio 1968. Il regolamento disciplinava in particolare gli zuccheri bianchi e grezzi di barbabietola e di canna nonché il settore delle barbabietole e della canna da zucchero.
paragrafo 2
L'art. 34 concedeva alla Repubblica italiana facoltà di corrispondere, fino alla stagione 1974-1975, «aiuti di adattamento ai suoi produttori di barbabietole e all'industria trasformatrice delle barbabietole» (cioè all'industria saccarifera). Tali aiuti non potevano superare un determinato importo per tonnellata di barbabietole e per quintale di zuccherò bianco; essi potevano venir corrisposti soltanto per i quantitativi prodotti nell'ambito della quota di base. Il quattordicesimo considerando di detto regolamento dichiara a questo proposito: «che … la produzione di barbabietole e di zucchero in Italia è sfavorita dalle condizioni climatiche e, per quanto concerne la produzione di barbabietole, anche dalle difficoltà di applicazione dei metodi moderni di produzione» e «che occorre prevedere per tali produzioni la possibilità di concedere aiuti temporanei».
paragrafo 3
Il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 — che ha abrogato il regolamento n. 1009/67 — all'art. 38 autorizza la Repubblica italiana a concedere, durante le stagioni saccarifere 1975/1976 — 1979/1980, aiuti di adattamento che non possono essere superiori ad un massimo di 5,9 u. c. per tonnellata di barbabietole, con un tenore di zucchero del 16 %, trasformate in zucchero. Questo limite massimo di 5,9 u. c. è stato aumentato, per la stagione 1976/1977, a 9,9 u. c., delle quali una parte può venir versata all'industria di trasformazione (regolamento CEE del Consiglio 22 giugno 1976, n. 1487, GU n. L 167, pag. 9).
paragrafo 4
Sul mercato italiano, il provvedimento 22 giugno 1968, n. 1195, adottato dal Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo CIP) (GURI n. 162 del 27 giugno 1968, pag. 4057), ha istituito la «Cassa conguaglio zucchero», finanziata mediante un sovrapprezzo sullo zucchero bianco, sia di produzione nazionale sia importato, di ogni qualità e di ogni tipo.
paragrafo 5
Il n. 6 del dispositivo di detto provvedimento stabilisce che gli introiti della cassa saranno destinati ai seguenti scopi:
paragrafo 6
aiuto («integrazione») ai produttori di barbabietole ed all'industria di trasformazione «in base all'art. 34 del regolamento n. 1009/67»;
aiuto all'industria trasformatrice a titolo di rimborso dell'IGE corrisposta all'acquisto delle barbabietole e sul trasporto delle stesse;
aiuto relativo agli oneri di giacenza della produzione eccedentaria dell'annata 1967-1968 ed alle «perdite per la esportazione della medesima (delle eccedenze di zucchero bianco prodotto nel 1967/1968) … che dovrà essere effettuata entro il 1o luglio 1969 (regolamento n. 457/68 dell'11 aprile 1968»;
aiuto alle imprese saccarifere, inteso a compensare il versamento da queste effettuato a favore dei bieticoltori, in forza di un precedente provvedimento interno italiano;
aiuto destinato al risanamento finanziario delle operazioni effettuate in passato dalla Cassa di conguaglio per il prezzo dello zucchero di importazione;
aiuto agli esportatori, di entità pari al sovrapprezzo di cui sopra;
interessi passivi per i pagamenti differiti degli aiuti relativi alla produzione eccedentaria;
copertura degli oneri di gestione della Cassa.
paragrafo 7
Il «sovrapprezzo» cosiddetto ordinario è stato fissato in Lit 56 il kg nella stagione 1975/1976 (provvedimento CIP n. 14/1975 del 1o luglio 1975), aumentato a Lit 70 il kg in quella 1976/1977 (provvedimento CIP n. 20/1976 del 1o luglio 1976), a Lit 94 il kg in quella 1977/1978 (provvedimento CIP n. 37/1977 del 26 luglio 1977) e a Lit 113,50 in quella in corso (provvedimento CIP n. 15/1978 del 4 luglio 1978, GURI n. 187, del 6 luglio 1978, pag. 4853).
paragrafo 8
Il contributo speciale, oggetto della causa pendente dinanzi al giudice nazionale — percepito «una tantum» sulle giacenze esistenti al momento del passaggio da una stagione saccarifera all'altra — è stato istituito col summenzionato provvedimento CIP n. 15/1978. Nella motivazione di tale provvedimento è ricordata la necessità «ai fini dell'unificazione e perequazione dei prezzi, per lo zucchero in giacenza alle ore zero del 5 luglio 1978 di disporre il versamento alla Cassa conguaglio zucchero, di contribuzioni calcolate tenendo conto delle differenze dei nuovi prezzi nazionali rispetto a quelli precedentemente in vigore, fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1978-1979, ed esentando lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame, nonché le scorte operative per le industrie utilizzatrici».
paragrafo 9
L'importo del contributo speciale è fissato in:
paragrafo 10
a) Lit 19,50 il kg netto di zucchero bianco, ed è dovuto se è già stato corrisposto alla Cassa conguaglio il sovrapprezzo ordinario di Lit 94 previsto per la stagione saccarifera trascorsa (1977/1978). Tale importo rappresenta la differenza tra l'importo del sovrapprezzo ordinario previsto per la stagione in corso (Lit 113,50) e quella precedente (Lit 94).
b)
Lit 21 il kg netto di zucchero bianco a carico dei grossisti e importatori;
Lit 14 il kg netto di zucchero bianco a carico dei dettaglianti.
Le autorità italiane hanno prelevato tali importi sulla parte del prezzo corrispondente al margine commerciale risultante dalla differenza dei prezzi massimi di vendita stadio grossista e importatore o stadio dettagliante validi in Italia nel 1977/1978 e nel 1978/1979.
paragrafo 11
Con atto di citazione in data 11 settembre 1978 la ICAP Distribution s.r.l., di San Maurizio, citava in giudizio, davanti al Pretore di Reggio Emilia, la ditta Nuova Commissionaria zuccheri di Beneventi Walter, con sede in Reggio Emilia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lit 252000, quale rimborso del contributo di Lit 21 il kg di zucchero imposto dal provvedimento CIP n. 15/78 su tutte le giacenze di zucchero esistenti in Italia a partire dal 5 luglio 1978.
paragrafo 12
In effetti, come risulta dall'atto di citazione, la ICAP aveva consegnato 120 quintali di zucchero importato dalla Francia alla convenuta ditta Walter Beneventi, dopo l'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 15/78, per cui su detto quantitativo avrebbe dovuto applicarsi il contributo speciale previsto dal richiamato provvedimento CIP. Dato però che la merce era stata acquistata dalla ditta Beneventi prima dell'entrata in vigore dello stesso provvedimento CIP, la ICAP chiedeva il pagamento della somma corrispondente al contributo dovuto sulle giacenze, in quanto l'immagazzinamento presso di essa era stato effettuato per conto della ditta convenuta Beneventi.
paragrafo 13
Costituitasi in giudizio, la convenuta ditta Beneventi non contestava i fatti esposti dall'attrice, ma affermava di non dover effettuare alcun pagamento con riferimento al contributo speciale previsto dal provvedimento CIP n. 15/78, ammontante a Lit 252000, in quanto la relativa pretesa era fondata su una disposizione illegittima sotto il profilo del diritto comunitario. Per questo la convenuta affermava, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze emesse nelle cause n. 23/75, Rey Soda, e n. 77/76, Cucchi/Avez), che il provvedimento CIP n. 15/78 doveva considerarsi illegittimo.
paragrafo 14
Con ordinanza 14 settembre 1978, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre 1978, il Pretore di Reggio Emilia ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 15
«1) Se le disposizioni di cui agli artt. da 33 a 44 del regolamento CEE n. 3330/74 sullo zucchero, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia emesse in causa n. 23/75 (Rey Soda) ed in causa n. 77/76 (Cucchi/Avez), debbono essere interpretate in modo da considerare inammissibile e vietata — con dichiarazione dell'esistenza di una competenza esclusiva, in materia di zucchero, riservata alle istituzioni comunitarie — l'applicazione di una contribuzione pecuniaria percepita da un governo di uno Stato membro sullo zucchero giacente sul proprio territorio alla data del 5. 7. 1978 secondo i seguenti criteri:
a) è imposta con atto del governo nazionale nonostante l'assenza dell'autorizzazione delle istituzioni comunitarie;
b) è applicata con decorrenza immediata sullo zucchero giacente presso le imprese commerciali e, quindi, con effetto retroattivo, in quanto non consente alle imprese di operare alcuna scelta fra l'acquisto dello zucchero e la conseguente imposizione dell'onere, oppure la rinuncia all'acquisto dello zucchero e la conseguente esenzione dall'onere;
c) è imposta al momento del passaggio da una campagna saccarifera all'altra, senza che sussistano i motivi di cui all'art. 33 del regolamento n. 3330/74 che giustificano il ricorso ai provvedimenti da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 36 dello stesso regolamento.
2) Se la disposizione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato di Roma relativa al divieto di discriminazione debba essere interpretata in modo da considerare illegittima e vietata una contribuzione nazionale sullo zucchero, percepita secondo i criteri elencati sopra al punto n. 1, che non sia applicata soltanto quando lo zucchero è giacente presso i produttori industriali nazionali, con esenzione totale ed esclusiva di questi ultimi dal pagamento relativo (mentre tutti gli altri operatori commerciali sono assoggettati a detta contribuzione anche se in misura diversa).
3) Se la disposizione di cui all'art. 12 del Trattato medesimo, relativa al divieto di introdurre tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, debba essere interpretata in modo da considerare illegittima e vietata la contribuzione descritta sopra ai punti n. 1 e n. 2 che, con riferimento alla provenienza dello zucchero, colpisca esclusivamente lo zucchero di produzione comunitaria esistente in Italia alla data del 5 luglio 1978 e non colpisca invece lo zucchero di produzione nazionale giacente alla stessa data presso gli industriali produttori nazionali.
4) Se le disposizioni comunitarie indicate sopra ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 abbiano fatto sorgere in capo agli imprenditori assoggettabili — secondo la normativa nazionale — alla contribuzione pecuniaria di cui sopra, il diritto soggettivo di non pagare l'onere relativo (e di ripeterlo in caso di avvenuto pagamento) sulle giacenze di zucchero sia di produzione nazionale sia importato, presso di essi esistenti, oppure se tale diritto soggettivo di non pagare (e di ripetere quanto eventualmente pagato) valga quantomeno limitatamente ai quantitativi di zucchero importati dai paesi membri della CEE e giacenti presso le ditte direttamente importatrici oppure presso la altre ditte acquirenti di quest'ultime».
paragrafo 16
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno depositato osservazioni scritte il convenuto e l'interveniente nella causa principale, il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 17
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni del convenuto e dell'interveniente nella causa principale
paragrafo 1
Gli interessati osservano anzitutto che, nel 1978, il Governo italiano aveva chiesto alla Commissione di applicare l'art. 33 del regolamento n. 3330/74, relativo ai provvedimenti da adottare in caso di perturbazioni sul mercato dello zucchero. La Commissione opponeva un rifiuto motivato, ma il Governo italiano, nonostante le proteste delle categorie colpite, emanava il provvedimento CIP n. 15/78.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni del convenuto e dell'interveniente nella causa principale › Prima questione
paragrafo 1
In merito alla prima questione, il convenuto e l'interveniente nella causa principale sostengono che, dopo la sentenza nella causa 77/76 (Cucchi/Avez, Racc. 1977, pag. 987), il Governo italiano aveva ritenuto opportuno, per l'anno 1977, modificare formalmente la motivazione dei provvedimenti di sfioramento delle giacenze, allo scopo di far credere che le disposizioni relative intaccassero esclusivamente le componenti nazionali di formazione dei prezzi CIP, lasciando però inalterati gli aumenti stabiliti in sede comunitaria. Ma il fatto stesso che il Governo italiano abbia ritenuto necessario chiedere alla Commissione di applicare l'art. 33 del regolamento n. 3330/74 denota, di per sé, che detto Governo non dispone di alcun potere legittimo, sotto il profilo comunitario, per applicare un onere fiscale sulle giacenze di zucchero in assenza di un'espressa autorizzazione della Commissione.
paragrafo 2
Dal raffronto tra le componenti dei prezzi del 1977 e di quelli del 1978 risulta che nel 1978 non è intervenuto alcun aumento relativamente alle componenti nazionali (salvo qualche impercettibile aumento dei costi, es. sacco carta). L'unico aumento è stato quello stabilito in sede comunitaria e dovuto alla svalutazione della lira verde. Si tratta di una differenza in aumento di Lit 45,35 il kg netto di zucchero, che la Comunità ha riconosciuto a tutti gli operatori italiani che avevano in giacenza, alla data del 30 giugno 1978, dei quantitativi di zucchero nei propri magazzini. Conseguentemente, l'Italia non aveva alcun potere di limitare tale aumento attribuendone una parte a soggetti diversi (es. Cassa conguaglio zucchero).
paragrafo 3
Poiché ora la «contribuzione ulteriore» (che nella causa Cucchi/Avez era chiamata «sovrapprezzo straordinario») è stabilita, per quanto riguarda l'importazione di zucchero dai paesi CEE, in Lit 21 il kg (cfr. punto n. 7 del provvedimento CIP n. 15/78), è chiaro che tale somma deve essere detratta dall'aumento determinato dalle disposizioni comunitarie, limitando, di conseguenza, l'ammontare di quest'ultimo. Il contributo fissato col provvedimento CIP n. 15/78 intacca pesantemente, per il 50 % circa, l'aumento stabilito in sede comunitaria.
paragrafo 4
L'importatore di zucchero non può essere identificato con il normale grossista operante nella fase di vendita del prodotto ad un dettagliante. Esso è invece l'alter ego del produttore comunitario e viene quindi a trovarsi sullo stesso piano di parità competitiva con gli altri industriali italiani, produttori della stessa merce.
paragrafo 5
Avendo la stessa clientela dei produttori italiani di zucchero, vale a dire anzitutto le imprese utilizzatrici di zucchero e i grossisti nazionali di zucchero sparsi in tutta Italia, l'importatore dovrà evidentemente praticare alla propria clientela quanto meno gli stessi prezzi che vengono praticati dall'industriale suo concorrente, produttore italiano di zucchero. Sarebbe infatti assurdo immaginare che un utilizzatore italiano di zucchero, oppure un normale grossista, possa rifornirsi di zucchero presso un importatore italiano se dovesse pagare il prezzo praticato dal produttore, maggiorato del «margine di commercializzazione» (Lit 21,30).
paragrafo 6
Infine, il convenuto e l'interveniente nella causa principale richiamano la sentenza 77/76 (Cucchi/Avez, punti 33 e 34 della motivazione, Racc. 1977, pag. 1008).
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni del convenuto e dell'interveniente nella causa principale › Seconda questione
paragrafo 1
Il provvedimento CIP n. 15/78 si presenta come una complicata rete di trattamenti diversi per varie categorie di soggetti. Le imprese saccarifere non pagano alcun tributo sullo zucchero in giacenza nei loro magazzini. Per contro, gli importatori di zucchero proveniente da altri paesi della Comunità ed i grossisti pagano un tributo di Lit 21 e i dettaglianti un tributo di Lit 14 il kg.
paragrafo 2
Eppure, le rispettive situazioni di base sono rigorosamente comparabili sotto il profilo della remunerazione delle rispettive attività. Ciò vale tanto per lo zucchero che i produttori italiani acquistano dai produttori comunitari per farsene essi stessi distributori in Italia, quanto per lo zucchero prodotto e messo in commercio da una medesima impresa italiana.
paragrafo 3
L'art. 40, n. 3, del Trattato è, nella fattispecie, la norma del caso, poiché si tratta della discriminazione esistente tra i produttori italiani aventi in giacenza quantitativi di zucchero di origine italiana ed i commercianti italiani aventi in giacenza quantitativi di zucchero ugualmente di origine italiana.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni del convenuto e dell'interveniente nella causa principale › Terza questione
paragrafo 1
Rispetto alla causa 77/76 (Cucchi/Avez, già ricordata), la presente fattispecie si pone, per certi aspetti, in termini di somiglianza e, per altri, in termini di differenza specifica.
paragrafo 2
La somiglianza sta nel «genere» del tributo; l'elemento specifico di novità risiede nel fatto che l'interpretazione dell'art. 9 del Trattato viene richiesta con riguardo ad una particolare caratteristica di tale tributo, e cioè alla circostanza che, mentre colpisce tutto lo zucchero importato, esso colpisce invece solo una parte dello zucchero di produzione nazionale (restando escluso lo zucchero giacente presso i produttori).
paragrafo 3
Dopo un esame critico della giurisprudenza della Corte (sentenze 77/72, Capolongo, Racc. 1973, pag. 611; 94/74, IGAV, Racc. 1975, pag. 699; 77/76, Cucchi/Avez, loc. cit.), il convenuto e l'interveniente nella causa principale sostengono che detta giurisprudenza dovrebbe essere confermata.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › a) Osservazioni del convenuto e dell'interveniente nella causa principale › Quarta questione
paragrafo 1
La soluzione della quarta questione formulata dal Pretore dev'essere adeguata alla gravità della violazione commessa con l'emanazione del provvedimento CIP n. 15/78.
paragrafo 2
Quale che sia, comunque, la disposizione che la Corte di giustizia riterrà violata, è ovvio che la normativa comunitaria fa sorgere in capo ai singoli il diritto di opporsi alla illegittima pretesa del Governo italiano di percepire il contributo contestato, imposto dal suddetto provvedimento CIP.
paragrafo 3
Pertanto, qualora la Corte, risolvendo la prima questione sottopostale dal Pretore, dovesse ritenere violato il regolamento n. 3330/74, come si è verificato nella causa Cucchi/Avez, è evidente che l'intero provvedimento nazionale dovrebbe essere dichiarato illegittimo, con la conseguenza che gli operatori colpiti potrebbero rifiutare il pagamento del contributo oppure chiederne il rimborso in caso di avvenuto pagamento.
paragrafo 4
Nel caso, invece, di violazione dell'art. 12 del Trattato, il contributo sarebbe una tassa d'effetto equivalente e dovrebbe, quindi, essere abolito con riferimento agli oneri fiscali imposti dagli altri paesi membri.
paragrafo 5
Qualora, invece, dovesse considerarsi violato il divieto di discriminazione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato, la soluzione da adottare potrebbe essere ancora diversa, secondo l'insegnamento della sentenza emessa dalla Corte nelle cause riunite 124/76 e 20/77 (Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson, Racc. 1977, pag. 1795).
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni del Governo italiano › Prima questione
paragrafo 1
Il Governo italiano osserva che la presente causa non riguarda i contributi di cui al punto 7-b del provvedimento CIP n. 15/78, e richiama in proposito i punti 27-35 della motivazione della sentenza 77/76 (Cucchi/Avez).
paragrafo 2
Anzitutto deve escludersi, in questa sede, che il contributo posto a carico di grossisti importatori e dettaglianti dal provvedimento CIP n. 15/78 implichi «… un intervento nel sistema della formazione dei prezzi …» comunitari.
paragrafo 3
Come infatti risulta espressamente dal preambolo del provvedimento, l'entità del contributo è stata stabilita «… tenendo conto delle differenze dei nuovi prezzi nazionali rispetto a quelli precedentemente in vigore, fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1978/1979 …».
paragrafo 4
Il contributo è dunque destinato ad operare un conguaglio nell'ambito dei margini commerciali riconosciuti a grossisti (o importatori) e dettaglianti e non limita in nessun modo gli effetti delle modifiche intervenute nei prezzi comunitari o nel corso di cambio della lira rispetto all'unità di conto.
paragrafo 5
Con la disposizione di cui al punto 7, il provvedimento CIP n. 15/78 ha quindi operato esclusivamente sulle componenti nazionali — non comunitarie — del prezzo massimo imposto: sull'aumento del sovrapprezzo ordinario, relativamente al quale la competenza nazionale è stata affermata dalla Corte nel già ricordato punto 26 della sentenza in causa 77/76; sui margini di utile per la commercializzazione del prodotto, relativamente ai quali la competenza nazionale è stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann, Racc. 1978, pag. 1573).
paragrafo 6
Di conseguenza, non è necessaria, per applicare detto contributo, l'autorizzazione delle istituzioni comunitarie.
paragrafo 7
Il contributo in questione viene applicato di regola al passaggio da una stagione saccarifera all'altra, perché di regola questo passaggio provoca l'aumento del prezzo massimo nazionale. Ma tale regola soffre eccezioni, come risulta dal provvedimento CIP n. 7/77, del 16 febbraio 1977 (GURI n. 46 del 18 febbraio 1977), che veniva adottato nel corso della stagione 1976/1977 e con il quale (punto 4) si imponeva un contributo del tipo di quello in causa, sia pure d'importo limitato all'aumento del sovrapprezzo ordinario.
paragrafo 8
Per il contributo imposto dal provvedimento CIP n. 15/78, il Governo italiano ritiene non potersi in realtà parlare di onere. Tale contributo, invero, non peggiora affatto la posizione dei grossisti (alla quale è equiparata quella degli importatori) e dei dettaglianti, rispetto a quella ch'essi avevano durante la stagione precedente.
paragrafo 9
I grossisti e i dettaglianti che hanno acquistato lo zucchero al prezzo massimo vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 15/78 e che lo rivendono al prezzo massimo stabilito da detto provvedimento non sopportano alcun onere: il loro margine commerciale non viene affatto ridotto. Il contributo in questione ha quindi l'effetto di perequare l'eccessivo profitto che, altrimenti, essi avrebbero conseguito in dipendenza dell'aumento dei prezzi nazionali.
paragrafo 10
Ciò posto, cade ogni discorso su eventuali diritti quesiti e sul principio dell'affidamento.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni del Governo italiano › Seconda questione
paragrafo 1
Il Governo italiano osserva che il divieto di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato non riguarda i provvedimenti eventualmente discriminatori adottati da uno Stato membro al di fuori della politica agricola comune.
paragrafo 2
Non vi è quindi discriminazione fra i produttori-trasformatori, da un lato, ed i grossisti e dettaglianti, dall'altro.
paragrafo 3
Rivendendo al nuovo prezzo massimo stabilito col provvedimento CIP n. 15/78 lo zucchero prodotto nella stagione precedente (prodotto, cioè, con i costi delle barbabietole della stagione precedente), i produttori-trasformatori ricavano un maggior importo corrispondente all'aumento del prezzo d'intervento, tenuto conto della svalutazione della lira verde (circa 46 Lit/kg). Di questo importo, a norma dell'accordo interprofessionale stipulato in conformità alle previsioni dell'art. 8 ter del regolamento 20 febbraio 1968, n. 206 (GU n. L 47) — nel testo di cui al regolamento 31 gennaio 1972, n. 225 (GU n. L 28) —, il 60 % deve essere versato a favore dei produttori di barbabietole. Delle circa 46 Lit/kg di aumento, 28 Lit circa vanno ai produttori di barbabietole, mentre ai produttori-trasformatori restano circa 18 Lit, vale a dire una somma inferiore sia a quella che resta ai grossisti dalla vendita delle giacenze al nuovo prezzo (49,10 Lit/kg), sia a quella che resta ai dettaglianti (50,46 Lit/kg).
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni del Governo italiano › Terza questione
paragrafo 1
Secondo il Governo italiano, nella sentenza emessa in causa 77/76 (Cucchi/ Avez, già ricordata) la Corte ha sostanzialmente escluso che un contributo come quello di cui trattasi nella fattispecie possa ricadere sotto il divieto delle tasse d'effetto equivalente (punto 15 della motivazione).
paragrafo 2
Poiché non rappresenta un onere, il contributo non può essere considerato una tassa. Inoltre, le giacenze di zucchero importato da atri Stati membri e quelle di zucchero nazionale vengono trattate nello stesso identico modo.
paragrafo 3
Lo zucchero, importato o nazionale, giacente presso i produttori-trasformatori non è soggetto al contributo di cui al punto 7-b del provvedimento CIP — tale zucchero è anch'esso soggetto al contributo di cui al punto 7-a (pari a 19,50 Lit/kg) — che colpisce invece, nella stessa misura e con le stesse modalità, lo zucchero, importato o nazionale, giacente presso grossisti-importatori o dettaglianti.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › b) Osservazioni del Governo italiano › Quarta questione
paragrafo 1
Secondo il Governo italiano, dalle precedenti considerazioni risulta che la quarta questione è priva di oggetto.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Osservazioni della Commissione › Prima questione
paragrafo 1
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (sentenze 23/75, Rey Soda/ Cassa conguaglio zucchero, Racc. 1975, pag. 1279, e 77/76, Cucchi/Avez, loc. cit.), la Commissione considera che il contributo speciale in causa si colloca al di fuori delle «modifiche del livello dei prezzi al passaggio da una campagna saccarifera all'altra» di cui parla l'art. 33 del regolamento n. 3330/74. La ragione principale di tale convincimento è il fatto che il contributo non intacca:
paragrafo 2
il nuovo prezzo d'intervento comunitario valido in Italia, espresso in unità di conto, che è passato, al 1o luglio 1978, da 35,36 u.c. il quintale (stagione precedente) a 35,09 u.c. il quintale;
detto prezzo espresso in lire verdi, tenuto conto dell'aumento del tasso di conversione della lira verde, il quale passava da 1 u.c. = 1030 Lit a 1 u.c. = 1154 Lit.
paragrafo 3
In realtà, le autorità italiane, fatto salvo l'aumento comunitario dei prezzi, hanno voluto prelevare, per quanto riguarda lo zucchero giacente presso i grossisti, importatori e dettaglianti al 5 luglio 1978, una parte del margine commerciale lordo risultante dalla differenza dei prezzi massimi di vendita vigenti in Italia per tali categorie, al momento del passaggio da una stagione all'altra.
paragrafo 4
In definitiva, la compatibilità del contributo speciale col diritto comunitario dovrebbe essere valutata unicamente in base all'art. 95 del Trattato.
paragrafo 5
Si potrebbe porre il problema della compatibilità — e dei relativi limiti — dei provvedimenti nazionali adottati unilateralmente dagli Stati membri e coi quali vengano introdotti oneri speciali aventi carattere fiscale o parafiscale a carico di determinati prodotti agricoli sottoposti ad organizzazione comune di mercato, con i meccanismi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato, soprattutto in relazione all'attuazione di una politica comune dei prezzi.
paragrafo 6
Sottolineando la complessità del problema, la Commissione richiama in proposito le conclusioni dell'avvocato generale A. Trabucchi nella causa 2/73 (Geddo/Ente nazionale risi, Racc. 1973, pagg. 886 e 887).
paragrafo 7
La Commissione cita poi, in particolare, il punto della motivazione della sentenza emessa nella stessa causa 2/73 (Racc. 1973, pag. 878):
paragrafo 8
«Non pare essere questo il caso del tributo interno gravante sui soli prodotti nazionali, in occasione del contratto di cui costituiscono oggetto, e destinato ad alimentare un fondo d'aiuto alla produzione nazionale. Inoltre, detto tributo può essere in contrasto col regolamento che contempla le restituzioni all'esportazione, solo qualora si riveli come un mezzo per diminuire l'importo delle restituzioni stesse»
paragrafo 9
ed osserva che queste considerazioni di carattere generale andrebbero ora applicate nella fattispecie.
paragrafo 10
Tenuto conto delle caratteristiche del contributo in questione, e in particolare del fatto ch'esso non incide sui prezzi del prodotto stabiliti dagli organi comunitari, la Commissione ritiene che il contributo stesso si collochi al di fuori del campo d'applicazione delle norme sull'organizzazione comune del mercato dello zucchero. Un contributo di tal genere rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, e costituisce in definitiva un onere pecuniario la cui conformità al diritto comunitario va valutata in base all'art. 95 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Osservazioni della Commissione › Seconda questione
paragrafo 1
Il riferimento all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato non è pertinente. Il divieto di discriminazione ivi contenuto riguarda i provvedimenti adottati nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dalla stessa Comunità o da uno Stato membro, ma non quelli imputabili ai singoli Stati membri, che agiscano al di fuori dell'organizzazione di mercato. Questi provvedimenti vanno valutati in base alle specifiche norme del Trattato destinate agli Stati membri, le quali vietano pure le discriminazioni (artt. 12 e segg., 30 e segg. e 95).
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Osservazioni della Commissione › Terza questione
paragrafo 1
Un tributo non può ricadere simultaneamente sotto il divieto sancito dagli artt. 9 e 13, da un lato, e sotto quello di cui all'art. 95, dall'altro.
paragrafo 2
Considerata la conclusione cui è pervenuta in merito alla prima questione, la Commissione propone che la terza venga risolta negativamente.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › c) Osservazioni della Commissione › Quarta questione
paragrafo 1
La quarta questione è divenuta, a suo avviso, priva di oggetto.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
All'udienza del 6 marzo 1979, il convenuto e l'interveniente nella causa principale, con gli avv. G. M. Ubertazzi e F. Capelli; il Governo della Repubblica italiana, con l'avv. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente sig. C. Maestripieri, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 marzo 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 14 settembre 1978, pervenuta in cancelleria il 2 ottobre successivo, il Pretore di Reggio Emilia ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune norme comunitarie.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità di determinati contributi a favore della Cassa conguaglio zucchero, imposti dal provvedimento 4 luglio 1978, n. 15, del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) (GURI n. 187, pag. 4853);
punto 3
il Pretore si è chiesto se, alla luce della giurisprudenza della Corte, talune disposizioni di tale provvedimento siano compatibili col diritto comunitario, e in particolare col regolamento del Consiglio 19 novembre 1974, n. 3330, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU n. L 359, pag. 1), con l'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE e con l'art. 12 dello stesso Trattato;
punto 4
per potersi pronunciare in merito alla compatibilità del provvedimento CIP col diritto comunitario, il Pretore ha formulato le seguenti questioni:
«1) Se le disposizioni di cui agli artt. da 33 a 44 del regolamento CEE n. 3330/74 sullo zucchero, alla luce delle sentenze della Corte di giustizia emesse in causa n. 23/75 (Rey/Soda) ed in causa n. 77/76 (Cucchi/ Avez), debbono essere interpretate in modo da considerare inammissibile e vietata — con dichiarazione dell'esistenza di una competenza esclusiva, in materia di zucchero, riservata alle istituzioni comunitarie — l'applicazione di una contribuzione pecuniaria percepita da un governo di uno Stato membro sullo zucchero giacente sul proprio territorio alla data del 5. 7. 1978 secondo i seguenti criteri:
a) è imposta con atto del governo nazionale nonostante l'assenza dell'autorizzazione delle istituzioni comunitarie;
b) è applicata con decorrenza immediata sullo zucchero giacente presso le imprese commerciali e, quindi, con effetto retroattivo, in quanto non consente alle imprese di operare alcuna scelta fra l'acquisto dello zucchero e la conseguente imposizione dell'onere, oppure la rinuncia all'acquisto dello zucchero e la conseguente esenzione dall'onere;
c) è imposta al momento del passaggio da una campagna saccarifera all'altra, senza che sussistano i motivi di cui all'art. 33 del regolamento n. 3330/74 che giustificano il ricorso ai provvedimenti da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 36 dello stesso regolamento.
2) Se la disposizione di cui all'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato di Roma relativa al divieto di discriminazione debba essere interpretata in modo da considerare illegittima e vietata una contribuzione nazionale sullo zucchero, percepita secondo i criteri elencati sopra al punto n. 1, che non sia applicata soltanto quando lo zucchero è giacente presso i produttori industriali nazionali, con esenzione totale ed esclusiva di questi ultimi dal pagamento relativo (mentre tutti gli altri operatori commerciali sono assoggettati a detta contribuzione anche se in misura diversa).
3) Se la disposizione di cui all'art. 12 del Trattato medesimo, relativa al divieto di introdurre tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, debba essere interpretata in modo da considerare illegittima e vietata la contribuzione descritta sopra ai punti n. 1 e n. 2 che, con riferimento alla provenienza dello zucchero, colpisca esclusivamente lo zucchero di produzione comunitaria esistente in Italia alla data del 5 luglio 1978 e non colpisca invece lo zucchero di produzione nazionale giacente alla stessa data presso gli industriali produttori nazionali.
4) Se le disposizioni comunitarie indicate sopra ai punti n. 1, n. 2 e n. 3 abbiano fatto sorgere in capo agli imprenditori assoggettabili — secondo la normativa nazionale — alla contribuzione pecuniaria di cui sopra, il diritto soggettivo di non pagare l'onere relativo (e di ripeterlo in caso di avvenuto pagamento) sulle giacenze di zucchero sia di produzione nazionale sia importato, presso di essi esistenti, oppure se tale diritto soggettivo di non pagare (e di ripetere quanto eventualmente pagato) valga quantomeno limitatamente ai quantitativi di zucchero importati dai paesi membri della CEE e giacenti presso le ditte direttamente importatrici oppure presso le altre ditte acquirenti di quest'ultime».
punto 5
Quanto alla prima questione, va ricordato che, nella sentenza 25 maggio 1977, emessa nel procedimento pregiudiziale 77/76 (Cucchi/Avez, Racc. pag. 987), questa Corte ha dichiarato, al punto 2) del dispositivo:
«In virtù del regolamento h. 3330/74, la competenza ad adottare provvedimenti specifici che comportino un intervento nel sistema di formazione dei prezzi, particolarmente limitando gli effetti di una modifica del livello dei prezzi comunitari o per quel che riguarda i prezzi d'intervento, o per quel che riguarda il corso del cambio della moneta nazionale rispetto all'unità di conto, è, salvo espressa deroga, esclusivamente comunitaria. Una violazione, sotto questo profilo, del regolamento n. 3330/74 può essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali da qualsiasi persona fisica o giuridica le cui giacenze ricadessero sotto il provvedimento nazionale»,
punto 6
dalle osservazioni presentate dal convenuto e dall'interveniente nella causa principale, da un lato, e dal Governo italiano e dalla Commissione, dall'altro, risulta una divergenza di opinioni quanto al se il contestato provvedimento CIP vada considerato come «un provvedimento specifico che comporti un intervento nel sistema di formazione dei prezzi», del tipo contemplato dalla suddetta sentenza:
punto 7
secondo il Governo italiano e la Commissione, col provvedimento in questione è stato unicamente disposto il versamento di un contributo sulle giacenze esistenti alla data del 5 luglio 1978, contributo calcolato tenendo esclusivamente conto delle differenze fra i nuovi prezzi nazionali e quelli precedentemente in vigore, «fatto salvo l'importo dell'aumento dei prezzi alla produzione stabiliti in sede comunitaria per la campagna 1978-1979»;
punto 8
inoltre, il provvedimento sarebbe stato limitato alle fasi della distribuzione e del consumo, evitando di colpire lo zucchero giacente presso i produttori, per l'appunto allo scopo di non influire in alcun modo sul sistema di formazione dei prezzi risultante dalla normativa comunitaria;
punto 9
secondo il convenuto e l'interveniente nella causa principale, invece, l'aumento dei prezzi interni contemplato dal provvedimento è strettamente collegato con quello dei prezzi comunitari, di guisa che l'istituzione del contributo costituirebbe in effetti un provvedimento di intervento nella formazione dei prezzi.
punto 10
Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177, la Corte non può applicare ad atti o fatti di carattere nazionale le norme comunitarie di cui essa abbia fornito l'interpretazione;
punto 11
spetta invece ai giudici nazionali stabilire se la norma comunitaria, così com'è stata interpretata dalla Corte in forza dell'art. 177, si applichi o meno agli atti e ai fatti sottoposti alla loro valutazione;
punto 12
una questione come quella di cui sopra va quindi definita dal giudice nazionale.
punto 13
D'altra parte, né il provvedimento di rinvio, né le osservazioni presentate nel corso del presente procedimento forniscono elementi nuovi, che possano indurre questa Corte a precisare o completare il dispositivo della propria sentenza 25 maggio 1977;
punto 14
la prima questione va perciò risolta in termini identici a quelli del suddetto dispositivo.
punto 15
Quanto alla seconda questione, essa presuppone una soluzione affermativa della prima;
punto 16
qualora, infatti, fosse accertato che il provvedimento di cui trattasi non rientra nel sistema di formazione dei prezzi contemplato dalla normativa comunitaria, né costituisce un intervento in tale sistema, ne risulterebbe che l'art. 40 del Trattato, il quale riguarda unicamente settori disciplinati dal diritto comunitario, non potrebbe applicarsi.
punto 17
Anche nel caso in cui l'art. 40 dovesse trovare applicazione, un provvedimento che stabilisse una distinzione, per quanto riguarda la formazione dei prezzi, tra la fase della produzione e le fasi successive del ciclo commerciale non sarebbe, per quest'unico motivo, discriminatorio ai sensi di detto articolo;
punto 18
la situazione potrebbe essere diversa qualora fosse accertato che lo zucchero d'importazione era o meno soggetto a contributi in funzione della sola circostanza ch'esso si trovasse in giacenza presso i produttori o, invece, presso altri operatori economici;
punto 19
il testo della questione in esame non contiene, tuttavia, alcuna precisazione al riguardo, mentre dalla formulazione della terza questione si desume che la suddetta ipotesi non è stata presa in considerazione;
punto 20
la seconda questione ha quindi carattere troppo generale per prestarsi ad una utile soluzione.
punto 21
Quanto alla terza questione, essa mira a far precisare ciò che questa Corte ha dichiarato nella già richiamata sentenza 25 maggio 1977;
punto 22
questa recita, al punto 1) del dispositivo:
«Un contributo che rientra nel regime generale dei tributi interni gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo gli stessi criteri, può costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione solo se è esclusivamente destinato a finanziare attività che tornano a specifico vantaggio del prodotto nazionale tassato, se vi è identità tra prodotto tassato e prodotto nazionale favorito e se gli oneri gravanti sul prodotto nazionale vengono integralmente compensati».
punto 23
Il giudice nazionale si è chiesto, evidentemente, se la circostanza che un provvedimento «colpisca esclusivamente lo zucchero di produzione comunitaria esistente in Italia alla data del 5 luglio 1978 e non colpisca invece lo zucchero di produzione nazionale giacente alla stessa data presso gli industriali produttori nazionali» renda applicabile a tale provvedimento l'art. 12 del Trattato;
punto 24
in proposito, si deve ribadire che la circostanza che un provvedimento colpisca un prodotto non già nella fase della produzione, bensì unicamente nelle varie fasi dello smercio non rende il provvedimento necessariamente discriminatorio ai sensi della richiamata sentenza;
punto 25
in pratica, lo zucchero di produzione comunitaria esistente in Italia si troverà di regola nella fase dello smercio, mentre può ritenersi che lo zucchero di produzione nazionale giacente presso il produttore si trovi ancora nella fase della produzione.
punto 26
Poiché non sono stati forniti elementi atti ad indurre questa Corte a precisare o completare il dispositivo sopra citato, la questione va risolta in termini identici a quelli di tale dispositivo.
punto 27
Quanto alla quarta questione, la sua soluzione dipende anzitutto dall'esame del testo e delle modalità d'applicazione del provvedimento controverso e da una valutazione di questi due elementi nell'ambito dell'ordinamento nazionale;
punto 28
la questione riguarda quindi piuttosto l'applicazione che non l'interpretazione del diritto comunitario.
punto 29
Ciò posto, la questione va risolta limitandosi a ripetere semplicemente il punto 2) del dispositivo della surricordata sentenza 25 maggio 1977.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 31
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Pretore di Reggio Emilia con ordinanza 4 settembre 1978, dichiara:
1o In virtù del regolamento n. 3330/74, la competenza ad adottare provvedimenti specifici che comportino un intervento nel sistema di formazione dei prezzi, particolarmente limitando gli effetti di una modifica del livello dei prezzi comunitari o per quel che riguarda i prezzi d'intervento, o per quel che riguarda il corso del cambio della moneta nazionale rispetto all'unità di conto, è, salvo espressa deroga, esclusivamente comunitaria. Una violazione, sotto questo profilo, del regolamento n. 3330/74 può essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali da qualsiasi persona fisica o giuridica le cui giacenze ricadessero sotto il provvedimento nazionale.
2o Un contributo che rientra nel regime generale dei tributi interni gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto sui prodotti importati, secondo gli stessi criteri, può costituire una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione solo se è esclusivamente destinato a finanziare attività che tornano a specifico vantaggio del prodotto nazionale tassato, se vi è identità tra prodotto tassato e prodotto favorito e se gli oneri gravanti sul prodotto nazionale vengono integralmente compensati.
Firme
Kutscher
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Donner
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 marzo 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher