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Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966 (Rv. 322229 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - RESTITUZIONE IMPOSTE - DIRITTO AGLI INTERESSI DI MORA SULLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI NON DOVUTE - LEGGE 26 GENNAIO 1961 N 29 - APPLICABILITA ANCHE AI PAGAMENTI INDEBITI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - LIMITI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322229-01

TRIBUTI ERARIALI - RESTITUZIONE IMPOSTE - DIRITTO AGLI INTERESSI DI MORA SULLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI NON DOVUTE - LEGGE 26 GENNAIO 1961 N 29 - APPLICABILITA ANCHE AI PAGAMENTI INDEBITI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - LIMITI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI.*

La legge 26 gennaio 1961, n. 29 - la quale ha stabilito che sulle somme pagate per tasse ed imposte indirette sugli affari, ritenute non dovute a seguito di provvedimento in Sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora dalla data della domanda di rimborso - si applica, come jus superveniens, anche ai pagamenti indebiti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge stessa e dei quali sia stata chiesta la restituzione, senza che sia stata definita la relativa controversia. In tale ipotesi gli interessi decorrono dalla data di entrata in vigore della legge. *

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)