Sez. 3, Sentenza n. 12621 del 15/11/1999 (Rv. 531115 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione in corso di giudizio - Notifica del ricorso per cassazione alla gestione liquidatoria della soppressa USL - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Il processo instaurato nei confronti della USL, prima della soppressione di essa, prosegue nei confronti delle parti originarie, salvo che la Regione (quale successore a titolo universale della USL) intervenga o sia chiamata in causa. Ne consegue che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è valida la notificazione del ricorso stesso eseguita alla gestione liquidatoria della USL.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)