Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 giugno 1965, cause riunite C-48/64 e C-1/65
Epigrafe
Nelle cause riunite 48-64 e 1-65 promosse dal
SIGNOR CLAUDE BRUS,
dipendente della Commissione C.E.E.,
residente in Woluwe-Saint-Lambert, con l'avvocato Marcel Grégoire, del Foro di Bruxelles,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Tony Biever, Boulevard Grande-Duchesse-Charlotte 83,
ricorrente
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Louis de la Fontaine,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
l'annullamento delle decisioni implicita (48-64) ed espressa (1-65) con cui la Commissione C.E.E. ha respinto la richiesta del ricorrente di essere integrato — con tutti i relativi effetti giuridici — nel grado A/5 a decorrere dal 1o gennaio 1962;
in quanto occorra, l'annullamento della decisione del 12 dicembre 1962 nella parte in cui vi si colloca il ricorrente al grado B/1, terzo scatto;
il risarcimento dei danni sotto forma d'interessi molatori sugli arretrati di stipendio e la liquidazione di detti arretrati di stipendio,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
composta dai Signori :
A. M. Donner, presidente (relatore),
W. Strauss e R. Monaco, giudici,
Avvocato generale: J. Gand,
Cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
Il ricorrente veniva assunto dalla Commissione C.E.E. il 1o ottobre 1958, confermato nel grado B/8, quarto scatto, e reinquadrato in seguito nel grado B/6 secondo scatto, con effetto dal 1o marzo 1960; dal 1o ottobre 1954 egli era stato occupato come capo gruppo presso la Société Nationale des Chemins de Fer francese, inquadrato nella categoria «cadre», assimilata alla categoria A dei pubblici impieghi.
paragrafo 2
Con provvedimento del 12 dicembre 1962, il ricorrente veniva nominato in ruolo al grado B/1, terzo scatto, e assegnato alla Direzione generale dell'amministrazione, Direzione «personale», Divisione «stipendi e spese di missione».
paragrafo 3
Il 4 settembre 1963, il ricorrente inoltrava al Presidente della Commissione una domanda a norma dell'articolo 90 dello Statuto, onde essere reinquadrato nella carriera di amministratore, grado A/5, con effetto dal 1o gennaio 1962. Con lettera del 18 settembre 1963, il Presidente comunicava al ricorrente che la sua domanda era stata sottoposta ad attento esame.
paragrafo 4
Il 21 maggio 1964 il ricorrente faceva presente al Presidente di non aver ancora ricevuto una risposta dalla Commissione, e chiedeva se tale silenzio dovesse considerarsi come una semplice reiezione della sua domanda. Il 15 luglio 1964, il Direttore generale dell'amministrazione rispondeva che i problemi relativi alla richiesta di reinquadramento erano ancora allo studio e che egli sperava di essere presto in grado di comunicargli la decisione che la Commissione avesse ritenuto opportuno adottare.
paragrafo 5
Il 29 ottobre 1964 il ricorrente proponeva il ricorso 48-64 chiedendo l'annullamento del silenzio-rifiuto della Commissione; con lettera del 30 novembre 1965 il Presidente della Commissione comunicava al ricorrente la decisione adottata dalla Commissione in esito al suo reclamo.
paragrafo 6
Il 7 gennaio 1965, il ricorrente proponeva il ricorso giurisdizionale 1-65 domandando l'annullamento di detta decisione esplicita di rigetto.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
1) Annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda del ricorrente di essere integrato al grado A/o, con effetto dal 1o gennaio 1962 e con tutte le relative conseguenze.
2) In quanto occorra, annullare la decisione 12 dicembre 1962 con cui la convenuta ha disposto il suo passaggio in ruolo al grado B/1, terzo scatto.
3) Statuire che il ricorrente va collocato al grado A/5 con effetto dal 1o gennaio 1962, nello scatto e con le conseguenze di diritto.
4) Condannare la Commissione della C.E.E. a corrispondere al ricorrente gli arretrati di stipendio dal 1o gennaio 1962, spettantegli in considerazione del suo nuovo grado.
5) Condannare la Commissione della C.E.E. a risarcire il danno subito dal ricorrente, sotto forma di interessi di mora — al tasso che la Corte vorrà stabilire — sugli arretrati di stipendio.
6) Porre le spese del giudizio a carico della Commissione C.E.E.
7) Riconoscere al ricorrente la facoltà di fornire nuove prove, a sostegno dei mezzi dedotti, nel corso dell'istruttoria e qualora gli argomenti della Commissione C.E.E. lo rendano necessario.
paragrafo 3
Nella causa 1-65 il ricorrente inoltre conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
Annullare la decisione della Commissione, in data 30 novembre 1964, nel punto ove viene respinta la richiesta del ricorrente di essere integrato al grado A/5 con effetto dal 1o gennaio 1962 e con tutte le conseguenze di diritto.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
1) Dichiarare irricevibile il ricorso 48-64.
2) In ogni caso, respingere come infondati i ricorsi 48-64 e 1-65.
3) Porre le spese a carico della controparte in conformità alle norme vigenti.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
Secondo la convenuta, il ricorso 48-64 dovrebbe essere dichiarato irricevibile, non essendo stato proposto nel termine di due mesi contemplato dall'articolo 91, n. 2 dello Statuto del personale. Una lettera interlocutoria scritta all'interessato non può implicare la proroga del termine alla cui scadenza si può ritenere acquisito il silenzio-rifiuto dell'autorità competente.
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che il silenzio-rifiuto si ha solo quando manchi una decisione espressa che faccia escludere la presunzione derivante dalla mancanza di decisione. Il 15 luglio 1964, allorché il Presidente della Commissione prometteva l'adozione di una decisione entro breve termine, un silenzio-rifiuto sarebbe stato inconcepibile. D'altro canto, i rapporti tra la convenuta e i suoi dipendenti devono essere improntati a buona fede.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
Violazione dell'articolo 102, n. 1 dello Statuto del personale
paragrafo 2
Il ricorrente assume che l'articolo 102, n. 1, è stato violato, poiché l'allegato I dello Statuto del personale è stato adottato di comune accordo dai Consigli della Comunità Economica Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica e rappresenta quindi la misura di armonizzazione prevista dall'articolo 102 sopra ricordato.
paragrafo 3
La convenuta obietta che l'allegato I dello Statuto ne costituisce parte integrante e non potrebbe essere considerato come una decisione ai sensi dell'articolo 102 (cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite Maudet, 20 e 21-63).
paragrafo 4
Violazione dell'articolo 5, ultimo comma, dell'allegato I dello Statuto e della decisione della Commissione in data 29 luglio 1963
paragrafo 5
Secondo il ricorrente, le mansioni da lui esercitate sarebbero
paragrafo 6
«compiti di direzione, concetto e studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale equivalente» (articolo 5, n. 1, secondo comma, dello Statuto) ;
paragrafo 7
di conseguenza, egli sarebbe
paragrafo 8
«capo di un settore di attività di una divisione»
paragrafo 9
oppure
paragrafo 10
«capo di un servizio specializzato (decisione della Commissione in data 29 luglio 1963; Informazioni al personale della C.E.E. n. 54, del 2 ottobre 1963).»
paragrafo 11
Il ricorrente produce dei documenti per dimostrare che nella sua attività rientrano effettivamente compiti di concetto.
paragrafo 12
La convenuta replica che il computo e la liquidazione degli stipendi del personale sono per natura compiti di applicazione, che non richiedono cognizioni di livello universitario né esperienza professionale equivalente. Del pari, la riorganizzazione amministrativa della sezione «stipendi» operata dal ricorrente, non esulerebbe dal normale lavoro di un capo ufficio.
paragrafo 13
Il ricorrente assume di svolgere le sue mansioni alle dipendenze dirette del capo della divisione «stipendi e spese di missione» la quale raggruppa quattro suddivisioni, delle quali, — a detta del ricorrente — il servizio «stipendi» da lui diretto, sarebbe la più importante. Egli sarebbe quindi «capo di un settore d'attività di una divisione».
paragrafo 14
La convenuta replica che tutte le quattro suddivisioni — denominate sezioni o uffici — della divisione «stipendi e spese di missione» sono affidate a funzionari di categoria B e che la Corte ha respinto il ricorso del funzionario che dirige la sezione «spese di missione», il quale aveva chiesto di essere inquadrato in A/5 (cause riunite Müller, 109-63 e 13-64). Non esisterebbero differenze tra le mansioni del ricorrente nella causa 109-63 e quelle del ricorrente attuale.
paragrafo 15
Il ricorrente asserisce di essere «capo di un servizio specializzato» per aver ideato l'organizzazione e l'allestimento dell'ufficio di previdenza sociale dei dipendenti ausiliari e locali, attualmente sotto il suo controllo, ufficio che ha il compito di studiare e applicare le norme giuridiche che disciplinano la previdenza sociale.
paragrafo 16
La convenuta contesta che esistano gruppi ufficialmente organizzati nel servizio del ricorrente, facendo presente che il funzionario che si occupa delle questioni di carattere sociale dei dipendenti ausiliari è stato assunto al grado B/3 e svolge compiti di categoria B.
paragrafo 17
Il ricorrente invoca, a sostegno delle sue allegazioni, che la convenuta ha esplicitamente riconosciuto che le sue funzioni erano di concetto allorché, presentando le sue richieste di bilancio per il 1964 e il 1965, ha domandato, per la divisione «stipendi e spese di missione», la trasformazione di un posto di categoria B in un posto A/5 e la trasformazione di tre impieghi di categoria B in A/6; in tali richieste essa notava inoltre che il vice capo della divisione in questione avrebbe dovuto avere il grado A/5 e che i quattro capi sezione ad ogni modo sono «funzionari con compiti di concetto, studio e controllo in base a direttive generali».
paragrafo 18
La convenuta si meraviglia che il ricorrente abbia ritenuto di poter disporre in tal modo di un documento interno della Commissione, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Essa rileva inoltre che la Corte, nella sentenza 109-63 e 13-64, ha affermato che un documento di carattere interno non può di per sé costituire riconoscimento del diritto all'impiego sollecitato dal ricorrente. Non c'è motivo di non applicare gli stessi principi alla fattispecie in esame.
paragrafo 19
Il ricorrente chiede alla Corte di voler ingiungere alla convenuta di produrre i verbali di tutte le riunioni nelle quali si è discusso della sua domanda di reinquadramento ed in particolare i verbali delle riunioni del mese di marzo 1964.
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
paragrafo 2
Il 25 gennaio 1965 la Corte ha riunito le cause 48-64 e 1-65.
paragrafo 3
Nell'udienza del 19 maggio 1965, l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni miranti alla reiezione del ricorso 48-64 come irricevibile e del ricorso 1-65 come infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso 48-64, in quanto tardivamente proposto.
paragrafo 2
La Corte osserva che, non essendo stata adottata alcuna deci-sione circa il reclamo amministrativo del 4 settembre 1964, il ricorrente ha adito la Corte soltanto il 29 ottobre 1964. Il ricorso è stato quindi proposto oltre il termine prescritto dall'articolo 91 dello Statuto ed è di conseguenza irricevibile.
paragrafo 3
Non dà invece adito a rilievi la ricevibilità del ricorso 1-65, proposto entro tre mesi dalla notifica all'interessato del provvedimento impugnato.
SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito
paragrafo 1
Denunziando la violazione dell'articolo 102, n. 1 dello Statuto, il ricorrente intende far valere una presunta violazione dell'Allegato 1 dello Statuto. Posto che questa censura è sostanzialmente identica alla seconda, appare opportuno esaminarle congiuntamente.
paragrafo 2
Il ricorrente fonda la sua azione sull'Allegato I dello Statuto e sulla decisione 29 luglio 1963 con cui la Commissione ha adottato la descrizione delle funzioni e attribuzioni relative a ciascun impiego (decisione comunicata al personale mediante il Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione C.E.E., n. 54, del 2 ottobre 1963) e specialmente sulla descrizione delle funzioni di amministratore principale, contenuta in detta decisione, la quale sarebbe la sola corrispondente all'impiego da lui occupato. Detto impiego corrisponderebbe a quello di un funzionario con compiti di concetto, o a quello di capo di un settore di attività di una divisione, o a quello di capo di un servizio specializzato.
paragrafo 3
Gli assunti del ricorrente appaiono infondati.
paragrafo 4
I documenti prodotti e le informazioni fornite, benché dimostrino lo zelo e la competenza con cui il ricorrente ha svolto il suo lavoro, non sono atte a comprovare che le facoltà e le cognizioni richieste dal suo impiego superino quelle necessarie per un normale impiego di grado B/1 e rientrino inconfutabilmente tra le mansioni di concetto di cui alla sopra ricordata descrizione.
paragrafo 5
Il ricorrente assume alternativamente di esercitare le funzioni di capo di un settore di attività di una divisione. I termini «settore d'attività» e «unità amministrativa» non corrispondono a nozioni nettamente distinte quindi la loro applicazione alle varie suddivisioni di un'istituzione implica un certo potere discrezionale in funzione della ripartizione generale delle responsabilità amministrative.
paragrafo 6
Se l'applicazione di tali nozioni in un caso concreto può prestare il fianco alla critica, tale circostanza da sola non basta a rendere annullabile il provvedimento per violazione dell'articolo 5 dello Statuto e delle sue misure di esecuzione. Sebbene gli argomenti invocati dal ricorrente possano giustificare l'attribuzione, alla suddivisione ch'egli dirige, del carattere di settore d'attività di una divisione, essi non sono tali da far escludere qualsiasi diversa valutazione.
paragrafo 7
Il fatto che il ricorrente sia alle dipendenze dirette di un capo divisione, non è sufficiente a trasformare l'unità amministrativa di cui è a capo in un settore d'attività.
paragrafo 8
Il ricorrente non può poi nemmeno aspirare alla qualifica di capo di un servizio specializzato, poiché i compiti dell'ufficio di previdenza sociale per i dipendenti ausiliari e locali, da lui avviato e posto ora sotto il suo controllo, non richiedono un grado di specializzazione così elevato da rendere plausibile detta qualifica.
paragrafo 9
Il ricorrente ha prodotto un documento dal quale risulta che, per giustificare una richiesta di crediti di bilancio rivolta al Consiglio di Ministri per l'esercizio 1964, la Commissione ha manifestato l'intenzione di considerare l'impiego del ricorrente come facente parte della categoria A.
paragrafo 10
Tale documento, di carattere interno all'amministrazione ed avente lo scopo di indurre l'autorità che presiede al bilancio a migliorare l'organizzazione di un servizio, non può essere considerato come un riconoscimento del diritto del ricorrente all'inquadramento richiesto, e appare inadeguato rispetto ai fini per i quali viene invocato.
paragrafo 11
Il ricorrente ha infine chiesto che la Corte ordini alla convenuta di produrre determinati documenti, in particolare i verbali delle riunioni nelle quali la sua richiesta — su cui verte la presente causa — è stata esaminata a fondo.
paragrafo 12
La violazione del segreto delle deliberazioni da parte della Commissione è lecita solo se ciò sia indispensabile per chiarire un punto controverso. Nulla però consente di ritenere che i documenti richiesti sarebbero utili per la valutazione delle censure mosse. Non vi è quindi motivo di assumere il mezzo istruttorio proposto.
paragrafo 13
Non è stato provato che la Commissione, rifiutando al ricorrente l'inquadramento nel grado A/5, abbia violato lo Statuto e la propria decisione 29 luglio 1963.
paragrafo 14
Non può essere quindi accolta la domanda di corresponsione degli arretrati di stipendio.
paragrafo 15
Il ricorso va pertanto respinto.
paragrafo 16
Il ricorrente, essendo rimasto soccombente su tutti i punti, deve sopportare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione, in conformità all'articolo 70 del regolamento di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi :
Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le deduzioni orali delle parti,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
Visto lo Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea, in particolare i suoi articoli 5, 91, 102 e l'Allegato I,
Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in particolare i suoi articoli 69 e 70,
LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1) Il ricorso 48-64 è irricevibile.
2) Il ricorso 1-65 è respinto.
3) Le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione.
Firme
Così deciso a Lussemburgo il 16 giugno 1965.
Donner
Strauss
Monaco
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 16 giugno 1965.
Per il Cancelliere
H. J. Eversen
Cancelliere aggiunto
Il Presidente della Seconda Sezione
A. M. Donner