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Sez. 3, Sentenza n. 11295 del 23/05/2011 (Rv. 617715 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Esecuzione contraria a buona fede - Rilievo interpretativo - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617715-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Il comportamento delle parti contrario a buona fede oggettiva e posteriore alla conclusione del contratto non può essere valutato come canone interpretativo dello stesso ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., al fine di escludere la vessatorietà di una delle clausole in esso contenute. Tale clausola, ove risulti in sede interpretativa contraria a buona fede, va espunta dal contratto per la sua nullità. (Fattispecie relativa a clausola limitativa di responsabilità in contratto assicurativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)