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Sez. 2, Sentenza n. 2287 del 13/07/1971 (Rv. 353136 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE A PROTEGGERE L'INTEGRITA DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353136-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE A PROTEGGERE L'INTEGRITA DEL LAVORATORE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - INSUSSISTENZA.*

La normativa speciale di prevenzione degli infortuni costituisce applicazione specifica del piu ampio principio dettato, a tutela delle condizioni di lavoro, dall'art 2087 cod civ e non esaurisce, quindi, il dovere generale che, in attuazione di tale ultimo precetto, incombe sul datore di lavoro di adottare ogni opportuno e necessario accorgimento per prevenire gli infortuni sul lavoro, a salvaguardia dell'incolumita di coloro che prestano la loro opera al servizio dell'impresa. Tuttavia, anche a ritenere che quegli obblighi si inseriscano ope legis nel contratto, assumendo natura contrattuale, non sussiste una inversione dell'Onere probatorio, al fine di liberarsi dall'Obbligo di risarcire il danno che derivi al dipendente in caso di violazione di essì dovendo, viceversa, l'evento lesivo ricollegarsi ad un colposo comportamento del datore di lavoro (che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose senza del quale il danno non si sarebbe verificato) escluso dalla esimente della responsabilita civile costituita dalla sussistenza dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro4 e rientrante nelle ipotesi previste dagli artt 10 e 11 del DPR n 1124 del 1965.*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)