Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 14/03/1978 (Rv. 390651 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - GRATUITO - DISTINZIONE - TRASPORTO EFFETTUATO DAL VETTORE PER OTTENERE DALLA PERSONA TRASPORTATA LA PRESTAZIONE DI OPERA IN PROPRIO FAVORE - TRASPORTO GRATUITO - CONFIGURABILITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - GRATUITO - DISTINZIONE - TRASPORTO EFFETTUATO DAL VETTORE PER OTTENERE DALLA PERSONA TRASPORTATA LA PRESTAZIONE DI OPERA IN PROPRIO FAVORE - TRASPORTO GRATUITO - CONFIGURABILITA.*
Poiche il trasporto gratuito di persone si distingue dal trasporto amichevole o di cortesia per la presenza nel primo di un interesse del vettore stesso, sia pure mediato ed indiretto, ma apprezzabile giuridicamente, ad eseguire il trasporto, deve essere qualificato trasporto gratuito quello di una persona effettuato dal vettore per ottenerne la prestazione di opera in proprio favore (nella specie di un legale per la tutela dei propri interessi presso le pubbliche autorita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)