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Sez. 3, Sentenza n. 10176 del 10/10/1983 Ud. (dep. 30/11/1983) Rv. 161446 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OMESSA DENUNCIA - REATO PERMANENTE - PRODOTTI TROVATI IN DEPOSITO - SONO TUTTI QUELLI IMMESSI.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161446-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DEPOSITO - OMESSA DENUNCIA - REATO PERMANENTE - PRODOTTI TROVATI IN DEPOSITO - SONO TUTTI QUELLI IMMESSI.*

Il reato di omessa denuncia di un deposito di oli minerali è un reato permanente in quanto la situazione di antigiuridicità, comincia con l'inizio dell'Esercizio del deposito senza la preventiva denunzia all'U.T.I.F. E si protrae ininterrottamente fino a che non sopravvenga una causa di cessazione della permanenza. Poiché, quindi, deve essere considerata illecita, e va quindi punita, tutta l'attività svolta nel corso della permanenza del reato, la espressione "prodotti trovati nel deposito", usata dal legislatore nel primo comma dell'art. 13 legge 2 luglio 1957 n. 474, deve essere riferita a tutti i prodotti immessi nel deposito e non soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)