Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale
Testo in vigore al
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI.
PREMESSO
che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Societa' per azioni a totale partecipazione pubblica;
che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988;
che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "Societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.
Art. 1 Oggetto della concessione
1. E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonche' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 fbbraio 1985, n. 10.
2. La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale.
3. La concessione conseguentemente comprende:
a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti;
b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
4. E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Art. 2 Fonti legislative e regolamentari
1. La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, cosi' come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Art. 3 Scopo sociale
1. L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonche' una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al piu' ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali.
2. Alla Societa' e' consentito di svolgere, direttamente o attraverso societa' collegate, attivita' commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all'articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attivita' ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonche' le altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
3. Le attivita' di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.
4. La societa' concessionaria informera' la sua attivita' nell'ambito delle societa' collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicita' di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi.
5. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.
Art. 4 Sede sociale e struttura organizzativa della Societa' concessionaria
1. La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma.
2. La struttura organizzativa e produttiva della RAI e' regolata dalle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, con le modificazioni e integrazioni di cui al decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, cosi' come convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Art. 5 Capitale della Societa' concessionaria
1. Il Capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi.
2. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
Art. 6 Personale della Societa'
1. La Societa', per espletamento dei servizi in concessione, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente servizio degli impianti e per il migliore svolgimento delle attivita' aziendali.
2. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.
Art. 7 Esercizio del servizio radiotelevisivo
1. Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione e' esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante:
a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti e' possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale;
b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla presente lettera a) e due alla trasmissione di altri programmi.
La RAI ha facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato;c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti e' idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale, e interregionale.
2. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, risulta dall'allegato A.
3. La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a:
- una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a);
- una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora;
- una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c).
4. Ciascuna delle anzidette durate sara' calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione.
5. La concessionaria e' tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presisdenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento ogni ora di programmazione e l'1 (uno) per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Art. 8 Utilizzazioni particolari degli impianti
1. La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione.
2. La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta e autorizzazione dell'Amministrazione per:
a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria;
b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;
c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del
territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria;
Art. 9 Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi
1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna:
1) a completare, entro il 31/12/1989, la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi ralativi alla 1, 2, 3 rete, nonche' degli impianti di collogamento previsti nei piani gia' approvati dall'Amministrazione di cui all'allegato B;
2) per la diffusione radiofonica:
a) a migliorare e ad estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di ampiezza sul territorio nazionale e per quanto possibile all'estero;
b) a migliorare ed estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di frequenza sul territorio nazionale, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'utenza automobilistica;
c) a completare l'introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza;
d) a introdurre, secondo modalita' e normative che verranno stabilite dall'Amministrazione, il servizio di informazioni addizionali per automobilisti con il sistema RDS (Radio Data System) sulle reti radiofoniche a modulazione di frequenza;
3) per la diffusione televisiva:
a) ad eliminare, per la 1^ e 2^ rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia, e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore 500 abitanti;
b) per la 3^ rete, avendo come obiettivo la sua equiparazione alla 1^ e alla 2^ rete, a provvedere a portare fino all'85% il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta inferiore, con particolare riguardo a quelle meridionali, e a completare il servizio regionale nei capoluoghi di provincia. Tale estensione dovra' realizzarsi tenendo conto dell'esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 14;
c) a migliorare la ricezione dei propri programmi su tutte le tre reti televisive ove essa risulti degradata;
d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della 1^ rete televisiva;
e) ad introdurre gradualmente sulle tre reti televisive il servizio stereofonico;
f) a potenziare il servizio televideo, anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la trasmissione dati;
g) a sviluppare il servizio di sottotitolatura per audiolesi, utilizzando il sistema televideo;
4) per l'estensione delle proprie reti radiofoniche e televisive la RAI potra' stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o altri enti locali o consorzi di enti locali, nonche' con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione. Ove con le dette convenzioni o contratti si eccedano i sopraindicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 185 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
5) per i collegamenti:
1) a potenziare, secondo criteri di economicita' di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio e al progresso tecnologico, anche impiegando i nuovi mezzi trasmissivi disponibili (satelliti, fibre ottiche, ecc.). Tale potenziamento terra' anche conto delle possibilita' offerte dalla rete pubblica ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, nonche' del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze.
6) ad effettuare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, altri servizi speciali raiotelevisivi o di televideo destinati a soddisfare esigenze di pubblica utilita' e/o particolari categorie di utenti.
Art. 10 Piani pluriennali di massima e piani tecnici
1. La Societa' concessionaria RAI e' tenuta a sottoporre al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, in conformita' alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento.
2. Entro il mese di ottobre di ciascuno anno la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddetti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.
3. Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio nell'intero periodo considerato nel piano.
4. Ogni anno si provvedera' all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente.
5. Il piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi, riferiti all'intero territorio nazionale:
- previsioni della Societa' sull'andamento della utenza dei servizi oggetto della presente convenzione;
- programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'Amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;
- investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonche' degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo.
7. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
8. La Societa' concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima.
9. Essi, tra l'altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l'ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attivita' di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalita' dei singoli studi.
10. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
11. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione dell'attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione.
12. La RAI, inoltre, e' tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione.
13. In appendice ai piani di massima, di cui al primo comma del presente articolo, la Societa' concessionaria e' tenuta a presentare all'Amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la Societa' stessa intende realizzare.
14. Il dettaglio di tali investimenti verra' comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.
Art. 11 Attivita' di ricerca e di sperimentazione
1. Al fine di conseguire l'estensione e il miglioramento dei servizi e di esplorare le possibilita' di introduzione di nuovi servizi, nonche' di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale, la RAI e' tenuta a destinare adeguate risorse correlate all'entita' degli investimenti per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle piu' avanzate tecniche analogiche e digitali riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva ed eventuali dati associati, nonche' a sperimentare le trasmissioni con doppio audio sulle proprie reti televisive.
2. La RAI si impegna a sottoporre all'Amministrazione, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolari delle nuove sperimentazioni.
3. L'Amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ricerche condotte dalla stessa Amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.
4. La RAI informa periodicamente l'Amministrazione e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attivita' di ricerca.
Art. 12 Radiodiffusione diretta da satellite
1. La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi via satellite, sia per quanto riguarda le tecnologie di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione dell'intero sistema - compresa la TV ad alta definizione -, sia per quanto riguarda tipologie di programmi, palinsesti, ipotesi di esercizio e di gestione.
2. La RAI utilizzera' a tale scopo, in collaborazione con Telespazio, ripetitori sul satellite Olympus dell'ESA o altri che si rendano disponibili.
3. Al termine del periodo di sperimentazione la RAI e' impegnata a introdurre il servizio operativo, con caratteristiche, condizioni e modalita' che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa' concessionaria.