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Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 23/06/1972 (Rv. 359300 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CONDIZIONI - AMMISSIONE CON RISERVA IN IPOTESI NON PREVISTE - INEFFICACIA DELLA RISERVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359300-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CONDIZIONI - AMMISSIONE CON RISERVA IN IPOTESI NON PREVISTE - INEFFICACIA DELLA RISERVA - FATTISPECIE.*

Il giudice delegato non puo ammettere al passivo crediti con riserva fuori dalle ipotesi previste dalla legge fallimentare, che riguardano soltanto i crediti condizionati o che non possano farsi valere verso il fallito se non previa escussione di un obbligato principale e quelli che non siano corredati dai documenti giustificativi indicati nella domanda. La riserva apposta all'ammissione di un credito e non rientrante in una di tale ipotesi deve ritenersi priva di efficacia, e la ammissione del credito deve considerarsi incondizionata. (nella specie, la riserva era costituita dall'assegnazione di un termine per effettuare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallimento).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)