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Sez. 1, Sentenza n. 4447 del 01/03/1978 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138609 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI).*
Stato
decisa il 1978-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138609-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI).*

Nel caso di diniego delle richieste attenuanti generiche, per soddisfare all'Obbligo della motivazione, il giudice non e tenuto a prendere specificamente in esame tutte le situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi, al fine di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, le ragioni ostative alla concessione, soffermandosi sugli elementi di preponderante rilievo che caratterizzano la situazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)