Sez. 2, Sentenza n. 3367 del 20/11/1971 (Rv. 354901 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IRREGOLARITA - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA - TERMINI - SILENZIO DELLA SENTENZA IN MATERIA - PRESUNZIONE DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IRREGOLARITA - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA - TERMINI - SILENZIO DELLA SENTENZA IN MATERIA - PRESUNZIONE DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA.*
L'irregolarita della Costituzione in cancelleria di una delle parti - sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di appello - puo essere fatta valere dall'altra parte, o rilevata dal giudice, solo nella prima udienza. Il silenzio della sentenza sulla regolarita della Costituzione del convenuto o dell'appellato, non mai contestata dall'attore o dall'appellante, porta a presumere che il giudice abbia esercitata la doverosa attivita di controllo e constatato la regolare Costituzione del rapporto processuale. (V 3438'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)