Sez. 1, Sentenza n. 21858 del 11/11/2005 (Rv. 586243 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE | Autorizzazione all'esercizio dell'azione - Deliberazione dell'assemblea - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Impugnazione della delibera per eccesso di potere o conflitto d'interessi - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - AZIONE SOCIALE
A differenza che in altri casi di deliberazione societaria, la legge non richiede che la deliberazione con cui l'assemblea di una società per azioni autorizza l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori a norma dell'art. 2393 cod. civ. rechi una specifica motivazione volta ad illustrare le ragioni di tale scelta, restando ovviamente affatto impregiudicata la fondatezza degli addebiti mossi all'amministratore, destinati ad essere vagliati solo nella causa contro di lui successivamente instaurata. Ciò non implica, peraltro, che detta deliberazione assembleare si sottragga a qualsiasi possibile censura di legittimità, non solo sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui essa è stata adottata, ma anche per aspetti concernenti il suo contenuto, ed in particolare per eventuali vizi di eccesso di potere o per una situazione di conflitto d'interessi in cui eventualmente versi il socio che abbia espresso in quell'assemblea un voto determinante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)