Sez. 2 - , Ordinanza n. 28629 del 29/11/2017 (Rv. 646595 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI | Opposizione ai sensi del previgente testo dell'art. 669-septies, terzo comma, c.p.c. - Sentenza - Appello - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore - Individuazione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI
Il giudizio d'opposizione avverso la condanna alle spese regolato dall'abrogato art. 669-septies, comma 3, c.p.c. non presenta caratteri di autonomia rispetto alla domanda introduttiva del procedimento cautelare, poi coltivato con il reclamo, costituendo una prosecuzione dell’iniziale pretesa alle spese, né si può ritenere che a seguito dell'opposizione si instauri un separato giudizio di cognizione, trattandosi di una fase che trova origine nella domanda iniziale, sicché, in analogia con quanto previsto in caso di appello proposto avverso la sentenza resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'operatività del termine semestrale di decadenza dal gravame, previsto dall'art. 327 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 e applicabile - ai sensi dell'art. 58 della stessa legge - ai soli giudizi pendenti dopo la sua entrata in vigore, la predetta pendenza va individuata con riferimento non alla notificazione dell'atto di opposizione, bensì all'instaurazione del procedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)