Sez. 3 - , Sentenza n. 12309 del 09/05/2023 (Rv. 667808 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Azione di rivalsa dell'assicuratore - Causa di esclusione della copertura assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicuratore - Fondamento. ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore, che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ha l'onere, in quanto attore, di provare il verificarsi della causa di esclusione della copertura assicurativa.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)