Sospensione per l'anno 1944 della sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Visto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B
Ritenuta la necessita' per causa di guerra di sospendere l'annuale sessione di esami di Stato per l'abilitazione professionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quelli per l'Interno e per l'Industria, Commercio e Lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Per l'anno 1944 e' sospesa la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e di abilitazione nelle discipline statistiche.
Art. 2
1. A coloro che si trovino nelle condizioni di cui al segente articolo 4, e' rilasciato un certificato, sottoscrittto dal Rettore o Direttore e dal Direttore amministrativo di una Universita' o Istituto universitario, attestante ch la laura o il diploma, abilita, a norma del presente decreto, e con la riserva di cui all'art. 6, all'esercizio di una delle professioni indicate nell'art. 1.
2. Il certificato suddetto costituisce titolo per l'iscrizione condizionata negli albi professionali.
Art. 3
1. Il certificato di abilitazione provvisoria e' rilasciato dall'Universita' o Istituto presso il quale il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma o abbia ottenuto il riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero.
2. Qualora l'Universita' o Istituto, indicato nel comma precedente, si trovi in zona non retta dall'amministrazione del Regio Governo, il certificato di abilitazione provvisoria puo' essere rilasciato anche da Universita' o Istituto diverso.
Art. 4
L'Universita' o Istituto di cui all'art. 3 rilascia i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale:
1. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nell'anno accademico 1942-43;
2. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e non abbiano potuto partecipare alle passate sessioni di esami di Stato per essersi trovati nella condizione: a) di arruolati volontari o trattenuti o richiamati alle armi o di mobilitati nelle formazioni della Croce Rossa Italiana o di internati durante l'attuale guerra o di confinati dal cessato regime;
b) di residenti all'estero o nei territori gia' annessi all'Italia, rimpatriati dopo il 30 giugno 1941;
3. - a coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma in uno degli anni accademici precedenti e siano stati dichiarati non idonei in una o piu' sessione di esami di Stato, sempreche' non si tratti di inidoneita' riportata in entrambe le sessioni del 1942 e del 1943.
Art. 5
1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione condizionata all'esercizio della professione, il candidato deve presentare domanda su carta legale al rettore o direttore dell'Universita' o Istituto, con la indicazione delle generalita' complete e della residenza sua e della famiglia, unendo il titolo originale o il certificato di laurea o di diploma, ovvero il titolo originale accademico conseguito all'estero e convalidato nel Regno.
2. Alla domanda deve essere allegata la bolletta dalla quale risulti l'effettuato pagamento della tassa per la Opera Universitaria a favore dell'Universita' che rilascia il certificato.
3. Qualora l'Universita' che rilascia il certificato di abilitazione sia diversa da quella in cui il candidato abbia conseguito la laurea o il diploma, essa dovra' versare, a suo tempo, l'importo della tassa stessa alla Universita' di provenienza del laureato o diplomato.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 DICEMBRE 1956, N. 1378
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sara' presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.
2. Il Ministro per l'Educazione Nazionale e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.
VITTORIO EMANUELE
Badoglio - Cuomo - Reale - Corbino
Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)
Il Guardasigilli: Badoglio