Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 maggio 1983, causa 133/82
Epigrafe
Nella causa 133/82,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Michel van Ackere, in qualità d'agente, assistito dal sig. Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal sig. Claude Lutty, Consigliere di Direzione presso il Ministero delle Finanze, 3, rue de la Congrégation, Lussemburgo, in qualità d'agente,
convenuto,
causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare che il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato CEE riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate nel Granducato del Lussemburgo, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali,
LA CORTE,
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore e U. Everling, presidenti di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Le formalità doganali relative all'importazione in Lussemburgo di merci originarie di uno Stato membro o in libera pratica vengono espletate alla frontiera o all'interno del paese.
paragrafo 2
Nel primo caso non è dovuto alcun tributo; nel secondo caso la presentazione della merce al magazzino speciale di un deposito pubblico dà luogo alla riscossione di un onere pecuniario determinato e percepito dai comuni come compenso per l'uso, da parte degli importatori, dei locali messi a loro disposizione.
paragrafo 3
Con i regolamenti ministeriali 21 aprile 1978 (Memorial 1978, pag. 508) e 2 luglio 1979 (Memorial 1979, pag. 1189) venivano pubblicati nel Lussemburgo la legge belga 20 febbraio 1978 e il regio decreto belga 29 gennaio 1979, relativi ai depositi doganali e al deposito temporaneo.
paragrafo 4
A norma dell'art. 25 della legge belga 20 febbraio 1978 relativa ai depositi doganali e al deposito temporaneo, lo Stato interviene solo per fissare l'aliquota massima dei diritti di magazzinaggio e disciplinare le modalità di riscossione degli stessi.
paragrafo 5
Dal regio decreto 29 gennaio 1979 relativo ai depositi doganali ed al deposito temporaneo risulta che i diritti di magazzinaggio non possono superare 5,50 franchi per collo o per quintale di peso lordo di merce scaricata nel magazzino, 3,50 franchi per collo o per quintale in peso lordo di merce scaricata fuori del magazzino (banchina o cortile) e 13 franchi per tonnellata di peso lordo (con un massimo di 130 franchi per vagone, autocarro o rimorchio) se la merce, previa autorizzazione della dogana, non viene scaricata.
paragrafo 6
La Commissione, ritenendo che i suddetti diritti di magazzinaggio costituiscano tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, la cui riscossione è vietata dagli artt. 9 e segg. del Trattato, iniziava nei confronti del Lussemburgo, con lettera 16 febbraio 1981, il procedimento contemplato dall'art. 169 del Trattato. In questa lettera, richiamandosi alla costante giurisprudenza della Corte, e in particolare alle sentenze 1° luglio 1969 (causa 24/68, Commissione/Repubblica italiana, Race. pag. 193, e cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds voor Diamantarbeiders, Race. pag. 211), essa affermava che i diritti di cui trattasi non potevano essere considerati come il corrispetivo di servizi resi effettivamente e individualmente in modo da arrecare agli importatori un vantaggio determinato. La Commissione invitava il Governo lussemburghese a farle pervenire le sue osservazioni entro due mesi.
paragrafo 7
Con lettera 17 giugno 1981, la Rappresentanza permanente del Granducato del Lussemburgo dichiarava che il Governo lussemburghese aderiva alla tesi difesa dal Governo belga nell'ambito dell'analogo procedimento instaurato nei confronti del Regno del Belgio e secondo la quale l'uso dei magazzini speciali costituisce per l'importatore un vantaggio effettivo e reale poiché l'interessato può scegliere fra lo sdoganamento gratuito alla frontiera e l'espletamento delle formalità doganali all'interno del paese contro pagamento dei diritti di magazzinaggio.
paragrafo 8
L'8 dicembre 1981 la Commissione emetteva il parere motivato contemplato dall'art. 169, 1° comma, del Trattato. In questo parere, redatto in termini simili a quelli del parere motivato indirizzato il 12 marzo 1981 al Governo belga, essa constatava che il Granducato del Lussemburgo, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci originarie di uno Stato membro o in libera pratica, importate nel Lussemburgo, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 9 del Trattato CEE.
paragrafo 9
Il Granducato del Lussemburgo era invitato a conformarsi entro un mese al parere motivato, trasmessogli il 14 dicembre 1981. Poiché il Governo del Granducato del Lussemburgo non rispondeva al parere motivato della Commissione, questa proponeva, il 23 aprile 1982, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1982.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, in conformità all'art. 25 dello Statuto e all'art. 45 del regolamento di procedura, ha disposto l'assunzione di mezzi istruttori.
paragrafo 11
Con lettera 26 gennaio 1983, il cancelliere della Corte ha invitato il Governo lussemburghese a rispondere, entro il 19 febbraio 1983, al seguente quesito: «in quale caso (o in quali casi), tenuto conto degli artt. 16 e 34 del regio decreto 29 gennaio 1979, l'importatore sia dispensato dal pagamento dei diritti di magazzinaggio».
paragrafo 12
Con lettera in pari data, il cancelliere della Corte ha chiesto alla Commissione di precisare, entro il 1o marzo 1983, quale sia, al riguardo, la situazione negli altri Stati membri.
paragrafo 13
Le risposte del Governo lussemburghese e della Commissione sono pervenute alla cancelleria della Corte il 22 febbraio 1983 e, rispettivamente, il 1° marzo 1983.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci originarie di uno Stato membro o in libera pratica, importate nel Lussemburgo, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;
2. Condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.
paragrafo 3
Il Granducato del Lussemburgo conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Respingere il ricorso della Commissione;
2. Condannare la Commissione alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Secondo la Commissione, dalla costante giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla sentenza 25 gennaio 1977 (causa 46/76, Bauhuis, Race. pag. 5) risulta che «qualsiasi onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato, anche se non sia riscossa a profitto dello Stato». Non va qualificato tale solo l'onere che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore e il cui importo sia proporzionato al suddetto servizio o che faccia parte di un sistema generale di tributi interni che colpiscano sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, la merce nazionale e la merce importata o esportata (si vedano, in questo senso, le sentenze 14. 12. 1962, cause riunite 2 e 3/62, Commissione/Belgio e Lussemburgo, Race. pag. 791; 8. 11. 1979, causa 251/78, Denkavit, Race. pag. 3369; 28. 1. 1981, causa 32/80, Kortmann, Race. pag. 251; 3. 2. 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Race. pag. 283).
paragrafo 2
A parere della Commissione, i diritti di magazzinaggio riscossi dalle autorità lussemburghesi in forza del regolamento ministeriale 21 aprile 1978 e del regolamento granducale 31 marzo 1978 non fanno parte di un sistema generale di tributi interni in quanto colpiscono la merce unicamente in ragione dell'attraversamento della frontiera. I diritti di magazzinaggio di cui trattasi non possono nemmeno essere considerati come corrispettivo di un servizio individuale reso all'importatore. A tenore dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1979 relativo ai depositi doganali e al deposito temporaneo, «i diritti di magazzinaggio devono essere corrisposti per le merci che pervengano al magazzino, indipendentemente dal fatto che esse siano o no scaricate». Da questa disposizione risulta chiaramente che l'onere di cui trattasi è dovuto in ragione non dell'uso effettivo delle attrezzature del magazzino, ma semplicemente dell'attraversamento della frontiera o, più esattamente, della presentazione della merce importata al magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali.
paragrafo 3
In base alla sentenza 16 giugno 1966 (cause riunite 52 e 55/65, Repubblica federale di Germania/Commissione, Racc, pag. 345), la riscossione di diritti di magazzinaggio non può essere giustificata poiché l'unico vantaggio derivante all'importatore dall'uso del magazzino speciale consiste nella possibilità di immettere la merce sul mercato del Granducato, mentre i prodotti importati, dal canto loro, non fruiscono di alcun vantaggio diretto o indiretto.
paragrafo 4
Sarebbe in constrasto con gli scopi comunitari consistenti nel favorire l'espletamento delle formalità doganali in prossimità del luogo dell'uso o del consumo — scopi concretizzati nel regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77, relativo al transito comunitario (GU L 38, 1977, pag. 1), — «penalizzare» l'importatore che si attiene al procedimento prescritto dal suddetto regolamento imponendogli di pagare diritti di magazzinaggio.
paragrafo 5
Secondo il Governo lussemburghese, i diritti riscossi nei magazzini speciali dei depositi pubblici non possono essere equiparati ad una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale perchè innanzitutto non sono dovuti in ragione dell'attraversamento della frontiera e inoltre costituiscono il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore.
paragrafo 6
Per l'espletamento delle formalità doganali all'interno del paese l'uso del magazzino speciale è facoltativo. Le formalità doganali possono anche essere espletate presso una ventina di ditte riconosciute, a determinate condizioni, come destinatari autorizzati nell'ambito dei provvedimenti di snellimento in materia di transito comunitario, o presso grandi imprese che dispongono di un posto doganale fisso, oppure nei magazzini o nelle aree di deposito temporaneo di ditte private, dell'aeroporto di Lussemburgo, del porto fluviale della Mosella, o nel magazzino speciale dei depositi pubblici di Ettelbrück, Lussemburgo ed Esch-zur-Alzette.
paragrafo 7
Solo qualora le formalità doganali siano adempiute presso l'importatore avente la qualifica di destinatario autorizzato non viene riscosso alcun diritto di magazzinaggio. Va comunque sottolineato che anche in questo caso l'impresa deve sopportare determinate spese per le necessarie attrezzature. Se invece l'importatore inoltra la merce importata ad un'impresa privata in cui operi un ufficio doganale, deve pagare un compenso per l'uso delle infrastrutture.
paragrafo 8
Il servizio offerto dai comuni giustifica, per gli stessi motivi, il pagamento dei diritti di magazzinaggio come compenso delle spese sostenute per la manutenzione degli impianti.
paragrafo 9
Pertanto, non l'attraversamento della frontiera, ma l'uso di infrastrutture offerte e finanziate da un terzo (il comune) costituisce, sotto il profilo giuridico, il fatto generatore dell'onere controverso.
paragrafo 10
I diritti di magazzinaggio sono fissati ed imposti dalle autorità comunali a loro esclusivo profitto. L'aliquota massima degli stessi è stabilita dal Governo in forza della normativa dell'UEBL.
paragrafo 11
La messa a disposizione degli importatori di un magazzino speciale rientra perfettamente nella nozione di servizio reso effettivamente e individualmente, come definita dalla Corte in particolare nelle sentenze 1o luglio 1969 (causa 24/68, Commissione/Repubblica italiana, già citata; cause riunite 2 e 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, già citata), 26 febbraio 1975 (causa 63/74, W. Cadsky SpA, Race. pag. 281) e 25 gennaio 1977 (causa 46/76, Bauhuis, precitata). L'uso del magazzino speciale di un deposito pubblico consente agli importatori che non siano sufficientemente attrezzati per poter ricevere la qualifica di destinatari autorizzati nell'ambito delle misure di snellimento del regime di transito comunitario o non intendano servirsi delle aree o dei magazzini di deposito temporaneo di altre imprese private, di espletare le formalità doganali in prossimità del luogo di consumo della merce.
paragrafo 12
La tesi della Commissione, secondo cui l'onere controverso costituisce una tassa d'effetto equivalente in quanto non dipende dalla durata della giacenza della merce e va corrisposto anche qualora la merce non sia scaricata, non può essere accolta. Il calcolo dei diritti non è forfettario, poiché il loro importo varia a seconda del peso e del luogo di scarico. L'onere può peraltro paragonarsi ad un fitto o ad una tassa di parcheggio.
paragrafo 13
Generalmente la merce sosta in magazzino più del tempo necessario all'espletamento delle formalità doganali, se non altro — ad esempio — a causa delle attese inevitabili in caso di contemporaneo arrivo di più partite. Anche se, in casi del genere, si può pensare che l'importatore che parcheggia l'autocarro sulla pubblica via non è tenuto a pagare diritti di magazzinaggio, questa soluzione non offre alcun reale vantaggio tenuto conto delle difficoltà di parcheggio e dell'insicurezza dovuta al fatto che la merce non è sorvegliata.
paragrafo 14
Qualora la Corte accogliesse il punto di vista della Commissione, i comuni dovrebbero modificare le norme relative alla riscossione dei diritti di magazzinaggio in funzione della durata della giacenza prima e dopo l'espletamento delle formalità doganali, dei tempi di attesa, ecc. La nuova disciplina non agevolerebbe la libera circolazione delle merci in quanto comporterebbe ulteriori spese amministrative a carico degli importatori e la riscossione di oneri pecuniari più elevati, in taluni casi, degli importi forfettari attuali.
SENTENZA › In fatto › IV — Le osservazioni scritte depositate in risposta ai quesiti della Corte
paragrafo 1
Il Governo lussemburghese, in risposta al quesito inteso ad accertare in quale caso, o in quali casi, tenuto conto degli artt. 16 e 34 del regio decreto 29 gennaio 1979, l'importatore sia dispensato dal pagamento dei diritti di magazzinaggio, afferma che il suddetto regio decreto non contempla alcuna ipotesi di dispensa.
paragrafo 2
Ai termini dell'art. 16 del regio decreto precitato, «chi, dopo aver dichiarato come destinazione delle merci un deposito pubblico, intenda disporne per una delle altre destinazioni autorizzate può ottenere dal ricevitore la dispensa dall'immagazzinamento». Nell'ipotesi contemplata da questo articolo i diritti di magazzinaggio devono essere corrisposti.
paragrafo 3
L'art. 34 dello stesso regio decreto fa una distinzione tra due ipotesi. A tenore di questa disposizione, «il regolamento speciale può disporre che i diritti di magazzinaggio contemplati per le merci che pervengono al magazzino speciale si applichino anche:
paragrafo 4
1. alle merci dichiarate a destinazione di un deposito pubblico e per le quali il ricevitore conceda, all'arrivo, la dispensa dall'immagazzinamento;
2. alle merci importate dall'estero che vengano presentate al deposito pubblico in vista della rinuncia al transito».
paragrafo 5
Il n. 1 fa riferimento all'ipotesi contemplata dal citato art. 16 e nella quale i diritti di magazzinaggio vanno pagati. Lo stesso accade nel caso previsto dal n. 2, nel quale l'importatore fruisce del pari del magazzino speciale del deposito pubblico.
paragrafo 6
Il Governo lussemburghese precisa che tutte le ipotesi contemplate dal regio decreto sono espressamente menzionate nel regolamento speciale del deposito pubblico di ciascun comune.
paragrafo 7
La Commissione, rispondendo al quesito mirante a stabilire quale sia, al riguardo, la situazione negli altri Stati membri, dichiara che, stando ai risultati di un'indagine effettuata nel 1976-1977, negli altri Stati membri non vengono riscossi diritti di magazzinaggio per un'operazione fittizia, come quelli dovuti in Lussemburgo. A suo avviso, non v'è alcun motivo di pensare che la situazione sia nel frattempo cambiata.
paragrafo 8
La Commissione si rammarica di non poter informare la Corte circa la situazione esistente in Grecia. Essa conta di poterlo fare all'udienza.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee ed il Governo lussemburghese hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'8 marzo 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 aprile 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1982, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate nel Granducato del Lussemburgo, originarie di uno Stato membro o in libera prativa, ad un magazzino speciale per l'espletamento delle formalità doganali.
punto 2
Con i regolamenti ministeriali 21 aprile 1978 (Mémorial 1978, pag. 505) e 2 luglio 1979 (Mémorial 1979, pag. 1189) sono stati pubblicati in Lussemburgo, in conformità alle norme vigenti nell'ambito dell'Unione economica belgo-lussemburghese, la legge belga 20 febbraio 1978 e, rispettivamente, il regio decreto belga 29 gennaio 1979, concernenti i depositi doganali ed il deposito temporaneo.
punto 3
La legge 20 febbraio 1978 definisce i depositi doganali come luoghi in cui la merce può sostare in franchigia da diritti d'importazione e tributi di qualsiasi genere per la durata della giacenza. La legge sancisce il principio secondo cui le merci introdotte nei depositi pubblici sono colpite da «diritti di magazzinaggio» il cui gettito netto è versato ai comuni che forniscono i locali. In conformità all'art. 25 della stessa legge, il regio decreto 29 gennaio 1979 ha stabilito l'elenco dei depositi pubblici, ha fissato l'aliquota massima dei diritti di magazzinaggio ed ha disciplinato le modalità di riscossione degli stessi.
punto 4
La suddetta normativa è sostanzialmente conforme agli orientamenti definiti dalla direttiva del Consiglio 30 luglio 1968, n. 68/312 (GU L 194, pag. 13). Questa direttiva ha stabilito le norme che devono figurare nelle normative nazionali relative al deposito provvisorio delle merci che gli importatori non intendono assoggettare immediatamente ad un regime doganale determinato. Dette merci devono essere poste in depositi pubblici o privati designati dalle autorità nazionali, alle condizioni da queste stabilite, per un periodo massimo di quindici giorni, termine prorogabile in taluni casi.
punto 5
Lo sviluppo del transito comunitario, definito e favorito dal regolamento del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 222/77 (GU L 38, pag. 1), che ha codificato il regolamento del Consiglio 18 marzo 1969, n. 542, e le successive modifiche dello stesso, ha quindi offerto agli importatori la possibilità di inoltrare la merce in franchigia da dazi e tributi dalla frontiera a depositi pubblici situati all'interno del paese. In questi depositi essi possono far sdoganare la merce o lasciarla in deposito provvisorio, soprattutto qualora non vogliano assoggettarla immediatamente ad un regime doganale determinato.
punto 6
All'origine della presente controversia vi è la riscossione di diritti di magazzinaggio sulle merci presentate a tali depositi pubblici situati all'interno del paese.
punto 7
Secondo la Commissione, i diritti di magazzinaggio riscossi dalle autorità lussemburghesi costituiscono tasse d'effetto equivalente a dazi doganali ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato in quanto il pagamento degli stessi non rappresenta la contropartita di un servizio reso all'importatore, ma è unicamente connesso con l'espletamento delle formalità doganali.
punto 8
Il Governo lussemburghese contesta la qualifica di tassa d'effetto equivalente a dazi doganali attribuita ai diritti controversi, rilevando che sotto il profilo giuridico il fatto generatore di questo onere non è né l'attraversamento della frontiera, né l'espletamento delle formalità doganali, ma l'uso, da parte degli importatori, dei depositi pubblici messi a loro disposizione dai comuni. Quest'uso costituirebbe un servizio reso agli importatori e potrebbe dar luogo alla riscossione di diritti.
punto 9
Occorre inanzitutto ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi onere pecuniario, sia pure minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisca le merci in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale vero e proprio costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del Trattato anche se non è riscosso dallo Stato. Non va qualificato tale solo l'onere che costituisca il corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore e il cui importo sia proporzionato al suddetto servizio, quando si tratti, come nella fattispecie, di un tributo che colpisce esclusivamente prodotti importati.
punto 10
Il divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali sancito dal Trattato è giustificato dal fatto che oneri pecuniari riscossi in ragione o in occasione dell'attraversamento della frontiera costituiscono un ostacolo per la libera circolazione delle merci.
punto 11
Dovendosi stabilire, con riguardo ai suddetti principi, se i diritti di magazzinaggio controversi abbiano o no il carattere di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, occorre rilevare, in primo luogo, che la collocazione nei magazzini speciali dei depositi pubblici di merce importata in deposito provvisorio costituisce manifestamente un servizio reso agli operatori economici. Tale collocazione può infatti essere decisa soltanto a loro richiesta e garantisce la giacenza in franchigia da dazi della merce di cui trattasi fino a che gli interessati non abbiano deciso quale destinazione darle. Peraltro, la Commissione non contesta che la collocazione della merce in deposito provvisorio possa legittimamente dar luogo al pagamento di diritti proporzionati al servizio reso.
punto 12
Tuttavia, tanto dal combinato disposto degli artt. 16, 30 e 34 del regio decreto belga 29 gennaio 1979, quanto dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte risulta che i diritti di magazzinaggio sono dovuti anche quando la merce sia presentata al deposito pubblico semplicemente per l'espletamento delle formalità doganali e perfino qualora essa sia dispensata dall'immagazzi-naggio e l'importatore non ne abbia chiesto il deposito provvisorio.
punto 13
Il Governo lussemburghese sostiene che anche in questa ipotesi viene reso un servizio all'importatore. Questi potrebbe evitare il pagamento dei diritti di cui trattasi optando per lo sdoganamento alla frontiera, dove quest'operazione è gratuita. Inoltre, l'importatore che presenti la merce ad un deposito pubblico avrebbe il vantaggio di farla sdoganare in prossimità del luogo di destinazione e sarebbe dispensato dalla necessità di disporre delle istallazioni adatte all'espletamento delle formalità doganali o di ricorrere, a tal fine, a magazzini privati, il cui uso è più costoso di quello dei depositi pubblici. Sarebbe pertanto legittimo riscuotere diritti proporzionati a tale servizio.
punto 14
Questo argomento non può essere accolto. Anche se l'uso di un deposito pubblico situato all'interno del paese procura certamente all'importatore determinati vantaggi, appare innanzitutto evidente che questi vantaggi sono connessi unicamente all'espletamento delle formalità doganali che, qualunque sia il luogo in cui avviene, costituisce sempre un obbligo. Va inoltre rilevato che detti vantaggi risultano dal regime di transito comunitario, che è stato istituito dai regolamenti nn. 542/69 e 222/77 non nell'interesse particolare degli operatori economici, ma, come emerge chiaramente dal quarto e dal sesto considerando del regolamento n. 222/77, allo scopo di snellire il movimento delle merci e di agevolare il trasporto all'interno della Comunità. Si deve pertanto escludere che si possa riscuotere un qualsivoglia onere per facilitazioni in materia di sdoganamento concesse nell'interesse del mercato comune.
punto 15
Da quanto precede risulta che il pagamento di diritti di magazzinaggio imposti in occasione del semplice espletamento delle formalità doganali non può essere considerato come corrispettivo di un servizio effettivamente reso all'importatore.
punto 16
Di conseguenza si deve constatare che il Granducato del Lussemburgo, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate nel Granducato del Lussemburgo, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per il semplice espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
A termini dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso presente il Granducato del Lussemburgo è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1° Il Granducato del Lussemburgo, riscuotendo diritti di magazzinaggio all'atto della presentazione di merci importate nel Granducato del Lussemburgo, originarie di uno Stato membro o in libera pratica, ad un magazzino speciale per il semplice espletamento delle formalità doganali, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 9 e 12 del Trattato.
2° Il Granducato del Lussemburgo è condannato alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Everling
Mackenzie Stuart
Due
Bahlmann
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 maggio 1983.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars