Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 565 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3919
- Adozione e affidamento
- Adozione ordinaria
- Entrata in vigore di nuova normativa in materia
- Istanze pendenti a tale epoca
- Disciplina transitoria
- Mancata previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Pur avendo la Corte già definito come razionale la scelta legislativa di non far retroagire la intera normativa della legge 4 maggio 1983 n. 184, per salvaguardare le procedure in corso, è inammissibile la richiesta di un intervento additivo che faccia salvi gli effetti delle istanze di adozione ordinaria pendenti al 1 giugno 1983 senza che siano indicate le disposizioni della detta legge n. 184/1983 che dovrebbero sorreggere la decisione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, denunziata - in relazione all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede con norma transitoria, la disciplina delle istanze di adozione ordinaria di minori, pendenti all'atto di entrata in vigore della legge stessa).
Norme impugnate
- legge 4 maggio 1983, n. 184
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1983 dalla Corte d'appello di Palermo - Sezione speciale per i minorenni - sul reclamo proposto da Di Vita Filippo ed altra, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio introdotto dal reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Palermo aveva disposto l'archiviazione di un procedimento di adozione ordinaria, la Corte d'appello di Palermo, sezione speciale per i minorenni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 settembre 1983, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui non prevede, con norma transitoria, la disciplina delle istanze di adozione ordinaria di minori pendenti all'atto dell'entrata in vigore della legge medesima;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di infondatezza sottolineando come, attraverso l'introduzione dell'adozione legittimante si sia inteso operare un definitivo superamento del precedente istituto;
punto 2
Considerato che il giudice a quo richiede alla Corte un intervento additivo, che faccia salvi gli effetti delle istanze di adozione ordinaria pendenti al 1° giugno 1983, senza peraltro indicare in riferimento a quali disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, denunziata nel suo complesso, dovrebbe essere resa la richiesta pronuncia;
che dal giudice rimettente è sollecitata una decisione di natura essenzialmente discrezionale;
che pertanto, pur avendo la Corte già definito come razionale la scelta legislativa di non far retroagire l'intera normativa della legge citata per salvaguardare le procedure in corso (sent. 1° luglio 1986, n. 199), nel caso in esame il giudizio di costituzionalità non può neppure essere ammesso;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, sezione speciale per i minorenni, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze