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Sez. U - , Ordinanza n. 33242 del 10/11/2022 (Rv. 666187 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Tutela possessoria nei confronti della P.A. - Attività della P.A. esecutiva di un provvedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie. POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666187-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un comportamento dell'Amministrazione ricollegabile a un provvedimento formale, indipendentemente dalla legittimità o meno dello stesso, ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo. (Nella specie, relativa al presunto spoglio esercitato mediante chiusura di un passaggio a livello ferroviario, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tale attività materiale era conseguente dell'adozione di un provvedimento amministrativo, contestabile eventualmente innanzi al Tar).

Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)