Sez. L, Sentenza n. 11551 del 10/07/2012 (Rv. 623146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Costituzione di una rendita unificata ai sensi dell'art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Onere di allegazione della sussistenza del precedente evento assicurato e della già intervenuta costituzione di rendita - Configurabilità - Mancata deduzione e allegazione - Conseguenze - Inammissibilità della domanda.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Il soggetto che sia già titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale e che intenda, in relazione a diverso e successivo evento assicurato, ottenere la costituzione di una rendita unica, ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ha l'onere di dedurre e allegare, a pena di inammissibilità della relativa domanda, l'esistenza dell'evento indennizzato e della rendita ad esso relativa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)