Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 241 del 1974
Massime (2)
Massima n. 7446
- Tutela giurisdizionale
- Materia tributaria
- Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58, primo comma, ultima parte
- Decreto ministeriale che provvede sul ricorso presentato contro ordinanza dell'intendente
- Ne è esclusa l'impugnabilità
- Violazione dell'art. 113 della costituzione
- Illegittimità costituzionale limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame"
- Conseguenze
- Controllo giurisdizionale della discrezionalità amministrativa.
Leggi la massima
La disposizione dell'art. 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che testualmente, in un inciso contenuto nella sua ultima parte, esclude qualsiasi gravame contro il decreto del Ministro per le finanze che provvede sul ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui l'Intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione delle leggi finanziarie e determina l'ammontare della pena a carico del responsabile, contrasta con il principio costituzionale secondo cui "contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalità del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità" (cfr. già in analoga fattispecie la sent. n. 141 del 1969). È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame".
Norme impugnate
- art. 58 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 113 Cost.
Massima n. 7447
- Tutela giurisdizionale
- Materia tributaria
- Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
- Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56, secondo comma
- Ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria non sia superiore nel massimo a lire diecimila
- È escluso nei loro confronti, il ricorso al ministro e non si prevede una tutela giurisdizionale
- Diretta operatività della garanzia ex art. 113 della costituzione
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La disposizione dell'art. 56 c.p.v. della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro stabilisce in ordine alla possibilità o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati, per cui dal mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nell'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi; in tal senso, perciò, rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità costituzionale. Non è, pertanto fondata, nei sensi e nei limiti di cui sopra, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie" sollevata in riferimento all'art. 113 primo e secondo comma della Costituzione.
Norme impugnate
- art. 56 legge 7 gennaio 1929, n. 4
Parametri
- art. 113 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, secondo comma, e 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1972 dal pretore di Recanati nel procedimento civile vertente tra Riccio Vincenzo ed il Ministero delle finanze, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Considerato in fatto e in diritto:
Nel corso di un procedimento civile vertente tra il sig. Riccio Vincenzo ed il Ministero delle finanze il pretore di Recanati, con ordinanza emessa il 31 maggio 1972, ha sollevato, in riferimento all'art. 113, primo e secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 56, secondo comma, e 58, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", nella parte in cui essi escludono implicitamente ed esplicitamente ogni tutela giurisdizionale sia nei riguardi dell'ordinanza con cui l'intendente di finanza accerta l'esistenza di una violazione alle leggi finanziarie e determina, ai sensi dell'art. 55 della stessa legge, l'ammontare della pena pecuniaria a carico del responsabile, sia nei riguardi del decreto con cui il Ministro per le finanze provvede sul ricorso presentato contro detta ordinanza, nei casi in cui questo sia ammesso.
osserva la Corte che le due fattispecie previste nella normativa in esame vanno analiticamente considerate e danno luogo a distinte questioni di legittimità costituzionale.
La prima, in ordine logico, delle due questioni deve ritenersi fondata. Essa ha per oggetto la disposizione dell'art. 58 che, testualmente riferendosi al decreto ministeriale già ricordato, stabilisce nell'ultima parte del suo primo comma: "e contro di esso non è ammesso alcun gravame". E, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 141 del 1969), un "tale disposto contrasta con il principio costituzionale secondo cui contro gli atti della pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa", mentre, una volta "eliminato il predetto inciso, la discrezionalità in esame, del cui esercizio la pubblica Amministrazione deve dar conto, è certamente sindacabile in sede di controllo giurisdizionale di legittimità".
La rimanente questione concerne, invece, come si è poc'anzi accennato, l'art. 56, capoverso, dello stesso provvedimento legislativo, che si limita ad escludere il ricorso al Ministro per le finanze "contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire diecimila", nulla peraltro disponendo in ordine alla possibilità o meno di una tutela giurisdizionale nei casi considerati. ora, dal mero silenzio del legislatore non può fondatamente dedursi nella fattispecie in esame la esclusione della normale tutela che, in base ai principi del nostro ordinamento, specificamente ribaditi nello stesso primo comma dell'art. 1 13 della Costituzione, deve ritenersi comunemente ammessa a garanzia del privato, nei confronti degli atti e provvedimenti amministrativi. In tal senso, perciò, rettamente interpretata, la disposizione non appare viziata da illegittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma, ultima parte, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", limitatamente all'inciso "e contro di esso non è ammesso alcun gravame";
dichiara non fondata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Recanati con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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