Sez. 5, Sentenza n. 629 del 12/02/1997 Cc. (dep. 22/03/1997) Rv. 207281 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Costituzione della sezione feriale - Periodo intercorrente tra la costituzione della sezione e l'inizio del periodo di sospensione - Termine per la decisione scadente prima del primo agosto - Rispetto dei termini ordinari - Necessità - Esclusione dell'urgenza e rinvio al tribunale ordinario - Esclusione - Fattispecie in tema di riesame del sequestro conservativo.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)
La sospensione dei termini nel periodo feriale va, per legge, dal primo di agosto al 15 di settembre di ogni anno e prima della sua decorrenza la sezione feriale, che viene per prassi costituita dalla fine di luglio, nell'assumere le decisione che devono essere prese sino al giorno precedente alla sospensione dei termini, ha l'obbligo di rispettare le ordinarie scadenze. È perciò illegittimo il provvedimento con il quale la sezione feriale, non ritenendo l'urgenza, rimetta alla sezione ordinaria, perché decida dopo la ripresa della decorrenza dei termini, un'istanza di riesame di sequestro per la quale il termine per la decisione scada prima del primo agosto. (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha dichiarato inefficace il sequestro conservativo per tardività dell'ordinanza di riesame, a sua volta annullata, per aver il tribunale del riesame deciso alla ripresa dei termini ordinari)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)