Sez. 6, Sentenza n. 8247 del 17/05/1993 Ud. (dep. 30/08/1993) Rv. 194962 - 01
Impugnazioni - Effetto estensivo | Coimputato non impugnante - Sentenza che riconosca l'effetto estensivo - Impugnabilità - Esclusione - "Ratio".
Impugnazioni - Effetto estensivo
L'effetto estensivo dell'impugnazione conseguente all'accoglimento di un motivo non strettamente personale non determina l'insorgere, in favore dei coimputati che non abbiano impugnato la sentenza o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, di un autonomo diritto di impugnazione riguardo a quella parte della sentenza che abbia disatteso gli ulteriori motivi di censura dell'appellante. E invero l'imputato che non abbia appellato la sentenza di primo grado (o la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile) può ricorrere contro la sentenza di secondo grado solo se con quest'ultima vengono accolti i motivi di gravame del coimputato che siano a lui estensibili senza che sia stato pronunciato l'effetto estensivo nei suoi confronti, mentre non può dolersi del mancato accoglimento dei motivi dedotti dal coimputato nei confronti della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)