Sez. 1, Sentenza n. 1714 del 06/06/1968 (Rv. 333570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DIVIETO - LIMITI.*
L'incompatibilita dell'Esercizio del potere istruttorio con la struttura del giudizio di Cassazione esclude la produzione di Atti e documenti attinenti ad ogni questione deducibile dalle parti od anche rilevabile d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione, che poteva comunque sorgere nelle precedenti fasi del giudizio e soffre un'apparente deroga solo per le questioni che, come la nullita della sentenza impugnata e l'ammissibilita del ricorso e del controricorso, attengono al giudizio di Cassazione quale fase autonoma del processo. (Conf. 2697-68, massima n. 325140 1827-66, massima n. 323566).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)