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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 18 maggio 1977, causa 111/76

Decisione
decisa il 1977-05-18
ECLI
ECLI:EU:C:1977:83

Epigrafe

Nel procedimento 111/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Gerechtshof (Corte d'appello) di Amsterdam, sezione economica, nella causa dinanzi ad essa pendente fra OFFICIER VAN JUSTITIE e BEERT VAN DEN HAZEL, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30-37 del trattato CEE e del regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123 (GU n. 117, del 19 giugno 1967, pag. 2301), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G: Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto (CEE) della Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
L'appellato nella causa principale, titolare di un'impresa per la macellazione di pollame, veniva condannato in prima istanza dal giudice di polizia economica presso l'«Arrondissementsrechtbank» (tribunale) di Haarlem, per violazione dell'art. 2, 1o comma, della «Verordening Produktie Slachtpluimveesector 1974» (regolamento concernente la produzione, nel settore del pollame da macello, per l'anno 1974). Per far fronte ad un ribasso dei prezzi del pollame, verificatosi nel 1974 in seguito a sovraproduzione, la suddetta norma vieta agli esercenti di imprese di macellazione, nel settore di cui trattasi, di macellare, dal 1o luglio 1974 al 1o gennaio 1975, un quantitativo di volatili superiore a quello corrispondente al peso vivo rispettivamente assegnato loro dall'ente responsabile della disciplina del settore stesso (in prosieguo, «Produktschap»). Dubitando, in seguito all'emanazione della sentenza di questa Corte 30 ottobre 1974 (causa 190/73, Van Haaster, Racc. 1974, pag. 1123), della compatibilità di tale regolamento col diritto comunitario, il pubblico ministero interponeva appello contro la sentenza del giudice di polizia economica. Le norme comunitarie eventualmente violate sarebbero, da un lato, il regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU n. 117, del 19 giugno 1967, pag. 2301) e, dall'altro, gli artt. 30-37 del trattato, relativi all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. Il regolamento n. 123/67 istituisce un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione, ma non contempla interventi sul mercato. Il suo art. 2 prevede tuttavia la possibilità che il Consiglio adotti provvedimenti «per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle relative al ritiro dal mercato».
paragrafo 2
In sede di appello, il Gerechtshof di Amsterdam, con sentenza 28 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 1976, ha chiesto che la Corte voglia pronunziarsi sulla seguente questione:
paragrafo 3
«Se la disciplina contenuta nella “Verordening Produktie Slachtpluimveesector 1974” (regolamento concernente la produzione, nel settore del pollame da macello, per l'anno 1974) del “Produktschap voor Pluimvee en Eieren” (organizzazione professionale degli avicoltori) sia in contrasto col regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, o con gli artt. 30-37 del trattato CEE.»
paragrafo 4
La Commissione ed il governo olandese hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia.
paragrafo 5
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Prima di prendere in considerazione la questione pregiudiziale, la Commissione procede all'esame della disciplina comunitaria nel settore del pollame, dell'andamento del mercato nel 1974 e delle norme olandesi vigenti in materia.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › — La disciplina comunitaria

paragrafo 1
Il regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, è caratterizzato dal fatto ch'esso non prevede interventi sul mercato. Tanto il Consiglio quanto la Commissione (cfr., per quest'ultima, la comunicazione 23 gennaio 1967) ritenevano che l'istituzione di un vero e proprio sistema d'intervento non era opportuna, in quanto: a) si trattava di un prodotto non connesso allo sfruttamento del suolo; b) la struttura della produzione e del commercio e le tecniche usate nel settore in questione erano orientate, in particolare a causa della concentrazione delle imprese, verso l'«industrializzazione»; c) doveva tenersi conto della particolare configurazione dei costi di produzione. I costi variabili incidevano, infatti, per il 74-80 % sui costi complessivi, di guisa che un calo della produzione derivante da una flessione della domanda avrebbe automaticamente portato ad una diminuzione dei costi variabili.
paragrafo 2
L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 123/67 prevede tuttavia la possibilità che il Consiglio adotti provvedimenti comunitari, al fine d'incoraggiare «le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato». Siffatti provvedimenti comunitari non sono stati, però, adottati.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › — L'andamento del mercato nel 1974

paragrafo 1
La caduta dei prezzi nel 1974, in seguito ad un aumento della produzione, aveva determinato perdite nel settore della produzione di pollame destinato al consumo.
paragrafo 2
Per porvi rimedio, nel 1974, la Commissione aveva fissato le restituzioni all'esportazione ad un livello più elevato, pur insistendo presso gli organi professionali e interprofessionali interessati, affinché anch essi prendessero iniziative intese a raggiungere un miglior equilibrio del mercato. Detti organi, da parte loro, avevano riconosciuto la necessità di ridurre del 10 % la produzione del 1974, il che sarebbe stato reso possibile da una riduzione del 20 % effettuata nella seconda metà dello stesso anno.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › — Le norme vigenti nei Paesi Bassi

paragrafo 1
Mentre, negli altri Stati membri interessati, le imprese che provvedono, interamente o quasi, alla produzione di polli surgelati decidevano di sottomettersi ad una volontaria riduzione della produzione, con o senza aiuti finanziari della pubblica amministrazione, nei Paesi Bassi quest'ultima interveniva direttamente, con l'adozione, da parte del Produktschap, del regolamento concernente la produzione, nel settore del pollame da macello, per l'anno 1974. Questo regolamento fissa, per ogni macello, per il periodo 1o luglio 1974 - 1o gennaio 1975, una quota mensile di macellazione pari all'80 % del peso dei polli vivi macellati durante un certo periodo di riferimento. Il superamento della quota costituisce reato.
paragrafo 2
La Commissione osserva che i quesiti formulati dal giudice a quo, e diretti a far dichiarare l'incompatibilità di una norma di diritto interno col diritto comunitario, non potrebbero essere ammessi nell'ambito di un procedimento pregiudiziale; tuttavia, in sostanza, essi sollevano il problema del se il regolamento n. 123/67 o gli artt. 30-37 del trattato debbano essere interpretati nel senso ch'essi vietano l'adozione di norme interne le quali limitino quantitativamente la produzione di pollame.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › — Sul regolamento n. 123/67

paragrafo 1
L'organizzazione di mercato istituita col regolamento n. 123/67 non implica unicamente la disciplina del commercio dei prodotti di cui trattasi, ma comprende anche norme che si ripercuotono sulla produzione e si applicano a quest'ultima fase del circuito economico o, quanto meno, prevedono la possibilità di provvedimenti comunitari per disciplinare la produzione (art. 2). La mancanza di attuali interventi comunitari nella fase della produzione non può essere interpretata nel senso ch'essa implichi la volontà di attribuire la competenza in materia alle autorità nazionali; essa corrisponde, invece, ad una consapevole scelta di politica comunitaria, basata sul gioco dell'offerta e della domanda, nonché sull'iniziativa delle imprese interessate.
paragrafo 2
Il fatto che il Consiglio abbia deciso di non istituire, nell'ambito del regolamento n. 123/67, alcun regime d'intervento quanto al settore del pollame implica, chiaramente, che gli Stati membri non hanno la facoltà di stabilire, ciascuno per proprio conto, regimi d'intervento nazionali, i quali creerebbero distorsioni di concorrenza e violerebbero il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 40, n. 3, del trattato.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, lo stesso ragionamento vale, mutatis mutandis, per le restrizioni imposte alla produzione nel settore di cui trattasi. Un siffatto intervento diretto delle autorità nazionali è, a suo avviso, in contrasto con la volontà degli autori del regolamento n. 123/67, i quali hanno inteso lasciare agli ambienti interessati la responsabilità di adeguare la produzione agli sbocchi. I motivi per cui sono stati esclusi interventi comunitari e, di conseguenza, nazionali valgono anche per le limitazioni della produzione.
paragrafo 4
Dalle scelte effettuate dalla Commissione e dal Consiglio al momento dell'attuazione dell'organizzazione di mercato nel settore in questione risulta che l'iniziativa per la normalizzazione dei prezzi viene lasciata alle forze inerenti al processo stesso di produzione. Ciò spiega perché gli accordi fra produttori per l'autolimitazione della produzione sono meno criticabili di un intervento autoritativo, in quanto essi sono, se non un fenomeno tipico, quanto meno una manifestazione di tali forze inerenti al processo produttivo.
paragrafo 5
La circostanza che non siano stati adottati provvedimenti intesi ad incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato (art. 2 del regolamento n. 123/67) non giustifica gli interventi unilaterali degli Stati membri per la limitazione della produzione. Gli Stati membri potrebbero, al massimo, adottare provvedimenti d'incoraggiamento del genere di quelli contemplati dal suddetto art. 2, n. 1, concedendo, alle condizioni stabilite dagli artt. 92-94 del trattato, un aiuto finanziario.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › — Sul divieto di restrizioni quantitative (artt. 30-37 del trattato)

paragrafo 1
Benché le disposizioni del trattato relative alle restrizioni quantitative ed alle misure d'effetto equivalente riguardino soltanto provvedimenti concernenti la fase del commercio dei prodotti, è effettivamente necessario porsi il problema della loro applicabilità nel caso di limitazioni della produzione. Una limitazione della produzione, nella fase della macellazione del pollame, può infatti ripercuotersi non solo sull'esportazione della carne di volatili, ma anche sul commercio, ed in particolare sull'importazione, di pulcini e di uova.
paragrafo 2
Quanto all'incompatibilità di limitazioni della produzione con l'organizzazione del mercato nel settore di cui trattasi, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe, secondo la Commissione, che il divieto sancito dal trattato per le restrizioni quantitative o le misure d'effetto equivalente non ha più valore autonomo dal momento in cui sia accertato che un provvedimento interno di limitazione della produzione è in contrasto con le norme dell'organizzazione comunitaria del mercato.
paragrafo 3
La Corte di giustizia avrebbe infatti sottolineato la necessità di tener conto, nel valutare se una normativa nazionale sia compatibile con gli artt. 30-34 del trattato, del contesto tanto di fatto quanto di diritto nel quale si colloca detta normativa interna.
paragrafo 4
La Commissione si riferisce in particolare alla sentenza 30 ottobre 1974 (causa 190/73, Van Haaster, Racc. 1974, pag. 1123), dalla quale si desumerebbe che le restrizioni della produzione devono essere valutate piuttosto nell'ambito del complesso di norme che istituiscono una data organizzazione di mercato che non nell'ambito degli artt. 30-34 del trattato, anche qualora da una specifica disposizione di un regolamento agricolo risulti che detti articoli si applicano all'organizzazione di mercato considerata. D'altra parte, le pronunzie della Corte in materia di prezzi massimi interni (sentenze 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, Racc. 1976, pag. 291;26 febbraio 1976, Sadam, cause riunite 88-90/75, Racc. 1976, pag. 323), nelle quali veniva fatta la distinzione fra compatibilità con l'organizzazione di mercato, da una parte, e compatibilità con l'art. 30 del trattato, dall'altra, si riferivano ad una diversa ipotesi, e cioè a quella di un prezzo massimo che non sia, di per sé, incompatibile con l'organizzazione del mercato. In tal caso, gli Stati membri avrebbero la facoltà di continuare a disciplinare, nell'ambito della propria politica economica generale, taluni aspetti della produzione o del commercio dei prodotti.
paragrafo 5
La Commissione conclude che, nel settore del pollame, ora in causa, il divieto di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente non ha, nei confronti dei provvedimenti interni destinati a limitare la produzione, alcun valore autonomo. Detti provvedimenti nazionali sono vietati in quanto contrastanti col regolamento relativo all'organizzazione del mercato. Qualora la Corte dovesse ritenere ch'essi non siano vietati per tale motivo, ma rientrino invece nell'ambito dei poteri che il diritto comunitario, espressamente o tacitamente, ha lasciato agli Stati membri, sarebbe necessario accertare se il loro effetto restrittivo sulla libera circolazione delle merci non vada oltre i limiti degli effetti normalmente derivanti da siffatte normative nazionali, il che si verificherebbe se l'effetto restrittivo fosse sproporzionato allo scopo da raggiungere o se quest'ultimo potesse essere realizzato mediante provvedimenti meno drastici.
paragrafo 6
Un effetto restrittivo del genere potrebbe aversi soltanto qualora i provvedimenti limitativi della produzione fossero accompagnati da interventi nella fase del commercio, il che non avviene nella fattispecie.
paragrafo 7
La Commissione propone di rispondere al quesito formulato dal giudice nazionale dichiarando che:
paragrafo 8
«L'organizzazione dei mercati nel settore del pollame, in ispecie il regolamento n. 123/67/CEE, esclude la possibilità di normative nazionali che impongano limitazioni quantitative alla produzione di pollame da macello».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › B — Osservazioni del governo olandese

paragrafo 1
Secondo il governo olandese, il presente procedimento trova origine nella già ricordata sentenza di questa Corte 30 ottobre 1974 (causa 190/73, Van Haaster). È alla luce di tale pronunzia che il pubblico ministero ha interposto appello contro il provvedimento di condanna emesso in prima istanza nei confronti dell'imputato. Sorgeva, infatti, il problema del se la normativa olandese del 1974, adottata prima della sentenza Van Haaster, non fosse anch'essa in contrasto con la disciplina comunitaria del mercato.
paragrafo 2
Dopo aver illustrato le difficoltà esistenti nel 1974 nel settore della produzione di pollame da macello, il governo olandese chiarisce come fosse normale che, nei Paesi Bassi, l'accordo per la limitazione della produzione concluso negli ambienti professionali interessati si concretasse in una disciplina di diritto pubblico. Era infatti il «Produktschap» competente per il settore del pollame e delle uova che aveva collaborato e partecipato alle trattative sul piano internazionale, per le imprese olandesi interessate. La circostanza che, per l'attuazione dell'accordo, il Produktschap abbia esercitato i suoi poteri di organo esecutivo di diritto pubblico non esclude affatto che la limitazione della macellazione sia il risultato di un'iniziativa adottata dagli organi professionali e interprofessionali europei.
paragrafo 3
Il governo olandese sottolinea l'importanza attribuita, nel regolamento del Consiglio n. 123/67, alla necessità di facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato (4o punto del preambolo). Dall'art. 2, n. 1, del regolamento risulta che l'iniziativa in proposito va lasciata agli ambienti professionali e interprofessionali interessati. A differenza del regime nazionale preso in considerazione nella causa 190/73 (Van Haaster), la disciplina interna attualmente in questione non comprende norme di qualità, alle quali la Corte ha dato peso decisivo nella valutazione dell'effetto restrittivo del regime di cui sopra.
paragrafo 4
Altre differenze rispetto al regime vigente per la produzione dei giacinti, considerato nella causa 190/73, consistono nel fatto che la normativa ora in esame deriva da trattative multilaterali, svolte sul piano europeo da esponenti delle categorie professionali interessate, nonché nel carattere temporaneo dei provvedimenti in questione.
paragrafo 5
All'udienza del 30 marzo 1977, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente sig. Bourgeois, ha presentato osservazioni orali.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 28 aprile 1977.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/3 La disciplina nazionale cui si riferisce la suddetta questione consiste nel contingentamento, per la seconda metà del 1974, della macellazione di pollame, con fissazione di quote calcolate in base ad un periodo di riferimento. Nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico dell'esercente di un macello per pollame, per aver egli macellato un quantitativo di volatili superiore al contingente assegnatogli dal «Produktschap voor Pluimvee en Eieren», ente di diritto pubblico competente per la gestione dell'organizzazione di mercato nel settore considerato, è sorta la questione del se la disciplina che l'imputato era accusato di aver violato non fosse incompatibile col regolamento del Consiglio n. 123/67 o con gli artt. 30-37 del trattato.
paragrafo 5
6/8 L'organizzazione del mercato nel settore del pollame, istituita col regolamento del Consiglio n. 123/67, implica, per quanto riguarda il mercato interno, il divieto di aiuti statali, nonché di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente e di qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente; essa ammette l'adozione di norme relative al commercio, ma non prevede alcun sistema d'intervento, sotto qualsiasi forma. L'art. 2 del regolamento attribuisce tuttavia al Consiglio la facoltà di adottare un certo numero di provvedimenti comunitari, «per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato». Né all'epoca dei fatti di cui è causa, né successivamente, il Consiglio si è valso dei poteri spettantigli al riguardo.
paragrafo 6
9/10 Essendosi registrate, nel corso del 1974, eccedenze di produzione nel settore del pollame ed una notevole caduta dei prezzi, il Consiglio stanziava, per ovviare a tale situazione, mezzi finanziari per sostenere campagne pubblicitarie a favore del consumo dei prodotti di cui trattasi, mentre la Commissione, da un lato, favoriva l'esportazione aumentando le restituzioni e, dall'altro, suggeriva ai produttori dei vari Stati membri di prendere iniziative al fine di limitare volontariamente la produzione del pollame da macello. Secondo le dichiarazioni fatte dalla Commissione durante la fase orale del procedimento, talune azioni concordate fra imprese, favorite d'altronde, in certi casi, da aiuti statali, avrebbero portato, secondo metodi diversi da uno Stato membro all'altro, a ridurre la produzione del 10 % circa rispetto al 1973, riduzione che, a quanto risulta dalla relazione della Commissione sulla situazione dell'agricoltura per il 1974, corrispondeva all'obiettivo perseguito.
paragrafo 7
11/12 Poiché, a quanto pare, nei Paesi Bassi non si riusciva ad attuare questa volontaria concertazione fra produttori, il Produktschap, organizzazione professionale per il settore in questione, emanava, con l'approvazione del ministro olandese dell'agricoltura, un provvedimento che, mediante fissazione, per il secondo semestre del 1974, di quote calcolate in base ai quantitativi macellati durante un determinato periodo di riferimento, veniva a contingentare la macellazione del pollame destinato all'alimentazione. La questione sottoposta a questa Corte mira a far accertare se, tenuto conto dell'invito, da parte delle autorità comunitarie, a ridurre la produzione al fine di porre rimedio al ribasso dei prezzi, il provvedimento interno di cui è causa vada considerato incompatibile con le norme comunitarie richiamate dal giudice nazionale.
paragrafo 9
14/15 Nella sua comunicazione al Consiglio in data 23 gennaio 1967 (Doc./CEE/SEC (67) 115 def.), la Commissione giustificava il fatto che la sua proposta di regolamento relativo all'organizzazione del mercato del pollame non prevedesse alcun sistema d'intervento considerando che, in ragione della natura dei prodotti nel settore in questione, della struttura della produzione e del commercio, nonché dell'incidenza degli elementi variabili sui costi di produzione, «l'intervento sul mercato delle uova e del pollame non [era] opportuno». Nello stesso documento essa osservava altresì che il rapido adattamento del volume della produzione alla domanda, caratteristico, a suo avviso, del mercato del pollame, significava che «prima che il meccanismo d'intervento volto a ritirare dal mercato una certa quantità di merce riesca a dare risultati positivi, forze attinenti al processo stesso della produzione già agiscono per riportare i prezzi a un livello più normale».
paragrafo 10
16/18 Da quanto precede si desume che la mancanza di provvedimenti intesi a ritirare, eventualmente, parte dei prodotti dal mercato non è il risultato di una omissione, né della volontà di lasciare provvedimenti del genere alla discrezionalità degli Stati membri, bensì la conseguenza di una deliberata scelta di politica economica, nel senso di rimettersi essenzialmente alle forze del mercato per garantire gli equilibri auspicati. Tale conclusione trova conferma non solo nell'art. 13 del regolamento, secondo cui negli scambi intracomunitari è vietata l'applicazione di restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente, ma anche nell'art. 2 dello stesso testo, secondo cui possono essere emanati provvedimenti per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, «ad esclusione» tuttavia «di quelle relative al ritiro dal mercato». Dal sistema e dalla lettera del regolamento risulta perciò che, per quanto riguarda il commercio intracomunitario, l'organizzazione di mercato per il prodotto in questione è fondata sulla libertà degli scambi commerciali, a condizioni di leale concorrenza.
paragrafo 13
21/22 Benché preveda, allo scopo di adeguare l'offerta alle esigenze del mercato, la possibilità di ricorrere ad iniziative professionali e interprofessionali, l'art. 2 del regolamento n. 123/67 pone tuttavia la condizione espressa che si tratti di provvedimenti comunitari e che siano escluse le iniziative relative al ritiro dal mercato. L'adozione di provvedimenti di carattere comunitario non implica necessariamente modalità d'attuazione identiche sotto tutti gli aspetti nell'intero ambito territoriale della Comunità; essa non consente tuttavia provvedimenti adottati di propria iniziativa da organizzazioni professionali e interprofessionali, ciascuna in un ambito specificamente nazionale, poiché un'azione non coordinata è atta a provocare discriminazioni fra produttori e consumatori e distorsioni negli scambi fra Stati membri.
paragrafo 14
23/24 Inoltre, anche qualora una siffatta concertazione fra produttori o associazioni di produttori potesse essere considerata conforme al regolamento 4 aprile 1962 n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU n. 30, del 20. 4. 1962, pag. 993), i relativi accordi non potrebbero tuttavia avere lo scopo di violare l'art. 2 del regolamento n. 123/67, il quale vieta espressamente provvedimenti relativi al ritiro dal mercato. Si può quindi seriamente dubitare del fatto che gli incitamenti o suggerimenti che la Commissione avrebbe rivolto in proposito alle organizzazioni professionali o interprofessionali fossero conformi all'art. 2 del regolamento n. 123/67.
paragrafo 15
25/26 La circostanza che le autorità comunitarie abbiano favorito pratiche non conformi al diritto comunitario non può indurre ad ammettere la compatibilità col regolamento n. 123/67 di provvedimenti emanati allo stesso scopo da un ente pubblico di uno Stato membro. Va d'altronde osservato che esiste, comunque, una netta differenza fra provvedimenti di riduzione volontaria della produzione e provvedimenti vincolanti imposti da un organo di diritto pubblico.
punto 1
Con sentenza 28 ottobre 1976, pervenuta in cancelleria il 24 novembre successivo, il Gerechtshof di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato, una questione pregiudiziale intesa a far stabilire se «la disciplina contenuta nella “Verordening Produktie Slachtpluimveesector 1974” (regolamento concernente la produzione, nel settore del pollame da macello, per l'anno 1974) del “Produktschap voor Pluimvee en Eieren” (organizzazione professionale degli avicoltori) sia in contrasto col regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 123, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, o con gli artt. 30-37 del trattato CEE».
punto 4
Benché, nell'ambito dell'art. 177 del trattato, non possa pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità di disposizioni legislative o regolamentari di diritto interno, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale gli elementi d'interpretazione relativi al diritto comunitario che potranno permettergli di risolvere il problema giuridico ad esso sottoposto.
punto 5
Entro questi limiti, la questione formulata dal giudice a quo consiste nello stabilire se il regolamento del Consiglio n. 123/67 e, all'occorrenza, gli artt. 30-37 del trattato, vadano interpretati nel senso ch'essi vietano, nel settore del pollame, provvedimenti restrittivi della produzione o del commercio del tipo di quelli adottati con la normativa interna di cui trattasi.
punto 13
Quando, in forza dell'art. 40 del trattato, la Comunità emana regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune del mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi provvedimento che deroghi a tali regolamenti o ne pregiudichi l'efficacia.
punto 19
Anche qualora si dovesse considerare che le restrizioni imposte sul piano nazionale alla macellazione riguardino la produzione, non già il commercio dei prodotti, ciò non toglie ch'esse sono vietate sia dall'art. 2 del regolamento n. 123/67 perché equivalenti ad un ritiro della merce, sia come restrizioni quantitative tali da influire, quanto meno potenzialmente, sul regime degli scambi previsto dall'organizzazione di mercato istituita col regolamento n. 123/67.
punto 20
È opportuno, tuttavia, accertare se il fatto che la Commissione abbia suggerito alle organizzazioni professionali e interprofessionali d'indurre i loro membri ad accettare una volontaria limitazione della produzione non giustifichi un'interpretazione dell'art. 2 secondo cui un atto della pubblica autorità nazionale competente per l'organizzazione del settore professionale di cui trattasi, il quale imponga un'unica e medesima disciplina a tutte le imprese interessate, sarebbe conforme alla suddetta norma e perciò ammissibile.
punto 27
La questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che il regolamento n. 123/67 ed in ispecie i suoi artt. 2 e 13 vanno interpretati nel senso che provvedimenti adottati dalle autorità nazionali per contingentare la macellazione del pollame destinato all'alimentazione sono incompatibili con le suddette disposizioni.
punto 28
Si rende così superflua l'interpretazione degli artt. 30 e 37 del trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
29/30 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Gerechtshof di Amsterdam con sentenza 28 ottobre 1976, dichiara: Il regolamento n. 123/67 ed in ispecie i suoi artt. 2 e 13 vanno interpretati nel senso che provvedimenti adottati dalle autorità nazionali per contingentare la macellazione del pollame destinato all'alimentazione sono incompatibili con le suddette disposizioni.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 maggio 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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