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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1990

Decisione
decisa il 1989-12-13, depositata il 1990-01-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:9
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14830

  • Impiego pubblico
  • Disposizioni urgenti in materia
  • Ricorso della regione friuli-venezia giulia
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione nei termini del decreto legge denunziato. - O. n. 555/1989.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 4, n. 1) l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)
  • art. 58 l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto regione Friuli Venezia Giulia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;
punto 1
Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990 Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze