Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 16/06/1984 (Rv. 435600 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - TRATTAZIONE UNITARIA DELLE SINGOLE CAUSE - NULLITÀ ATTINENTI AD UNA DI ESSE - RIFLESSI SULLA DECISIONE DELLE ALTRE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - TRATTAZIONE UNITARIA DELLE SINGOLE CAUSE - NULLITÀ ATTINENTI AD UNA DI ESSE - RIFLESSI SULLA DECISIONE DELLE ALTRE - ESCLUSIONE.*
L'autonomia delle posizioni processuali delle parti rispetto alle singole cause trattate unitariamente per effetto di litisconsorzio facoltativo comporta che le eventuali nullità attinenti ad una di tali cause non possano ripercuotersi sulla decisione delle altre. (Conf 1435/81, mass n 412079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)