Sez. L, Sentenza n. 11170 del 20/11/1990 (Rv. 469815 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DIFFERENZIAZIONE CONTRATTUALE IN RAGIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE RIVESTITE NEL CORSO DEL RAPPORTO - LICEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE NEL REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DIFFERENZIAZIONE CONTRATTUALE IN RAGIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE RIVESTITE NEL CORSO DEL RAPPORTO - LICEITÀ.*
Con riguardo alla disciplina dell'indennità di anzianità (nel regime antecedente alla legge n. 297 del 1987 istitutiva del trattamento di fine rapporto) i criteri di calcolo inderogabilmente fissati dall'art. 2120 cod. civ. (vecchio testo) sono esclusivamente quelli dell'anzianità e dell'ultima retribuzione e quindi è legittima l'eventuale disposizione della contrattazione collettiva che preveda un sistema di liquidazione differenziato in ragione delle diverse categorie rivestite nel tempo dal lavoratore, stabilendo criteri o coefficienti di Determinazione dell'indennità suddetta in modo tale da attribuire un diverso peso alle varie fasi di evoluzione del rapporto. (V 2918/84, mass n 434968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)