diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7100 del 24/03/2010 (Rv. 612373 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Somme versate per aree successivamente divenute inedificabili - Rimborso - Domanda successiva al 1° gennaio 1998 - Proponibilità - Condizioni - Regolamento comunale previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612373-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1° gennaio 1998), il rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili può essere chiesto solo se sia disciplinato, quanto a termini, limiti temporali e condizioni, dal regolamento comunale previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 cit., avendo tale provvedimento soppresso, all'art. 58, comma 1, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che in precedenza consentiva al contribuente di richiedere al comune il rimborso, senza prevedere la necessità del predetto regolamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)