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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 277 del 1996

Decisione
decisa il 1996-07-11, depositata il 1996-07-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:277
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22685

  • Processo penale
  • Procedimento innanzi al pretore
  • Chiusura delle indagini preliminari
  • Omessa previsione dell'obbligatorietà dell'interrogatorio del P.M. prima della formulazione dell'imputazione per ordine del G.I.P.
  • Questione dichiarata manifestamente infondata con riferimento al caso della richiesta di archiviazione accolta dal G.I.P.
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, riferita all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 554, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione dell'imputazione disposta dal giudice per le indagini preliminari che non abbia accolto la richiesta di archiviazione, in quanto analoga questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con riferimento al comma 1 del medesimo art. 554 c.p.p., sul presupposto che non può ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione. - V. O. n. 137/1995 e 47/1996. red.: F. Mangano

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1995 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Annibaldi Alvaro, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba procedere all'interrogatorio dell'indagato anteriormente alla formulazione della imputazione; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui ha fatto integrale rinvio;
punto 2
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla identica questione in relazione al primo comma dello stesso art. 554 cod. proc. pen., ne ha dichiarato la manifesta infondatezza osservando, fra l'altro, come non possa "ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione dell'imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa" (v. ordinanze n. 137 del 1995 e n. 47 del 1996); che simili considerazioni valgono a fortiori per l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 554 cod. proc. pen., dal momento che la stessa si riferisce al caso in cui la formulazione della imputazione non scaturisce dalla scelta operata dal pubblico ministero a conclusione delle indagini preliminari, ma dalla ordinanza del giudice che non ha accolto la richiesta di archiviazione; e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze