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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17165 del 26/06/2019 (Rv. 654283 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento. P. 8 (in part.) Conf. Sez. I, sent. n. 6138 del 26/03/2015 (Rv. 634880 - 01)
Stato
decisa il 2019-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654283-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)