Sez. 1, Sentenza n. 16702 del 10/01/2001 Ud. (dep. 24/04/2001) Rv. 218730 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - IN GENERE | Inammissibilità - Deducibilità in giudizio diverso da quello di revisione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - IN GENERE
L'inammissibilità dell'istanza di revisione può essere fatta valere esclusivamente nel relativo giudizio, e non anche, sia pur incidentalmente, in un altro nel quale la sentenza oggetto di revisione sia stata ritualmente acquisita come documento. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la valenza probatoria di una sentenza di condanna, già acquisita agli atti, la legittimità della cui revisione il ricorrente contestava sotto il profilo dell'inammissibilità dell'originaria domanda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)