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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 248 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-24, depositata il 1988-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:248
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10509

  • Sanità pubblica
  • Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
  • Misure urgenti del ministro per il coordinamento della protezione civile
  • Ricorso della regione emilia romagna per conflitto di attribuzione
  • Inammissibilità.
  • Ord. m. n. 718/fpc/za
Leggi la massima
È inammissibile il conflitto di attribuzione contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile nella parte già annullata con Sent. n. 201/1987.

Norme impugnate

  • ordinanza ministeriale n. 718

Massima n. 10510

  • Sanità pubblica
  • Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi
  • Misure urgenti del ministro per il coordinamento della protezione civile
  • Ricorso della regione emilia romagna
  • Manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti.
  • Ord. m. n. 718/fpc/za
Leggi la massima
Spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4 del- l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. (Manifesta non spettanza alle regioni dei poteri in detti articoli previsti). - S.n. 201/1987.

Norme impugnate

  • ordinanza ministeriale n. 718

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente "Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986;
punto 2
Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attività previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza;
punto 3
Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718/FPC/ZA, nella parte già annullata con sent. n. 201 del 1987 della Corte costituzionale; Dichiara la manifesta non spettanza alle regioni dei poteri previsti dagli artt. 1 e 4 dell'ordinanza suddetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze