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Sez. 5, Sentenza n. 18283 del 27/02/2001 Ud. (dep. 07/05/2001) Rv. 219564 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Scrittura definitivamente formata - Modificazione che non altera il significato originario dell'atto - Falsità dell'atto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219564-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art.485 cod pen. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto.(In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453, Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)