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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 dicembre 1981, cause riunite 180/80 e 266/80

Decisione
decisa il 1981-12-08
ECLI
ECLI:EU:C:1981:294

Epigrafe

Nei procedimenti riuniti 180 e 266/80, aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di Cassazione francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra José Crujeiras Tome e il Procuratore della Repubblica (procedimento 180/80) e dal Tribunal de grande instance di St. Nazaire nella causa dinanzi ad esso pendente tra il Procuratore della Repubblica e Anton Yurrita (procedimento 266/80), domanda vertente sulla validità di taluni regolamenti del Consiglio che stabiliscono provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola, LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
1.
paragrafo 2
Gli antefatti della causa principale si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) Causa 180/80

paragrafo 1
Risulta dal fascicolo che, il 16 settembre 1978, il peschereccio spagnolo «Uricen Uno», immatricolato a San Sebastian con il numero SS I-2322, veniva sorpreso a pescare oltre il limite delle 12 miglia, nella fascia di 188 miglia che costituisce la zona economica francese istituita col decreto 11 febbraio 1977 n. 77-130, adottato per l'attuazione della legge 16 luglio 1976 n. 76-655.
paragrafo 2
II suo comandante, sig. Crujeiras Tome, avendo ammesso di non essere in possesso di una licenza valida, a norma dei regolamenti comunitari in vigore, veniva condannato, con sentenza 5 ottobre 1978 del Tribunal de grande instance di Lorient, ad un'ammenda di FF 4000, nonché alla confisca delle reti e del ricavo della vendita del pesce, per violazione della normativa sulla pesca all'interno della zona economica francese.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Causa 266/80

paragrafo 1
Il sig. Yurrita, comandante del peschereccio spagnolo «Ondarru Tarra» immatricolato B. I. 4.22 Ondarroa, compariva innanzi al Tribunal de grande instance di St. Nazaire con l'imputazione di aver esercitato la pesca, il 17 ottobre 1980, senza licenza all'interno della zona economica francese, nella fascia di 188 miglia compresa tra 12 e 200 miglia.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
2.
paragrafo 2
Le disposizioni dei regolamenti e delle convenzioni pertinenti alle due cause si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › a) La normativa comunitaria in materia di pesca che si applica alle navi battenti bandiera spagnola

paragrafo 1
In conformità alla risoluzione del Consiglio 3 novembre 1976, concenente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a duecento miglia (GU 1981, C 105, pag. 1), gli Stati membri della Comunità hanno esteso, dal 1o gennaio 1977, i limiti della loro zona di pesca a 200 miglia al largo delle loro coste che si affacciano sul Mare del Nord e sull'Atlantico settentrionale. Dalla data suddetta, lo sfruttamento delle risorse ittiche in questa zona da parte dei pescherecci di paesi terzi è disciplinato da una serie di norme comunitarie provvisorie per ciascuno dei paesi interessati. Tali norme sono state adottate in attesa della conclusione di accordi-quadro sulla pesca tra la Comunità e detti paesi terzi.
paragrafo 2
Per quanto riguarda le navi battenti bandiera spagnola, detta disciplina è stata stabilita inizialmente dal regolamento del Consiglio 24 febbraio 1977, n. 373 (GU 1977, L 53, pag. 1), la cui validità è stata prorogata e che è stato in seguito emendato.
paragrafo 3
Il regime in vigore durante il periodo di cui trattasi nella causa 180/80 è contenuto nel regolamento del Consiglio 20 febbraio 1978 n. 341, che stabilisce taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola, per il periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 1978 (GU 1978, L 49, pag. 1). La validità di questo regolamento è stata prorogata fino al 30 settembre 1978, da ultimo con il regolamento del Consiglio 24 luglio 1978 n. 1744 (GU 1978, L 203, pag. 1).
paragrafo 4
L'art. 2 del regolamento n. 341/78 recita:
paragrafo 5
«Articolo 2 1. L'attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'art. 1 è subordinata alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'art. 1. 2. Le quote di pesca, il numero di licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna e il numero massimo di navi munite di licenza che possono esercitare l'attività di pesca simultaneamente in una zona determinata sono fissate in allegato.»
paragrafo 6
Il regime in vigore durante il periodo di cui trattasi nella causa 266/80 è contenuto nel regolamento del Consiglio 30 giugno 1980, n. 1719, che stabilisce, per il 1980, talune misure per la conservazione e la gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna (GU L 168, pag. 27).
paragrafo 7
Come risulta dal preambolo di quest'ultimo regolamento, la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo le modalità stabilite nell'accordo quadro sulla pesca, stipulato tra la Comunità e la Spagna il 15 aprile 1980, in merito alle condizioni di esercizio della pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1980; in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di emanare per il periodo considerato taluni provvedimenti che autorizzano l'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca.
paragrafo 8
Gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1719/80 recitano:
paragrafo 9
«Articolo 1 Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1980 nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento. Articolo 2 1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonché al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'art. 1. 2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato I, punto 3.»

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › b) Le disposizioni delle convenzioni internazionali

paragrafo 1
In base al suo preambolo, la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1978 sulla pesca e la conservazione delle riserve biologiche d'alto mare (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 559, n. 8164) ha lo scopo di risolvere con la cooperazione internazionale i problemi inerenti alla conservazione delle risorse biologiche del mare esposte al rischio di uno sfruttamento eccessivo. Questa Convenzione contiene in particolare le disposizioni seguenti:
paragrafo 2
«Articolo 1 1. Tutti gli Stati hanno diritto a che: i loro cittadini esercitino la pesca in alto mare, con riserva a) dei loro obblighi convenzionali, b) degli interessi e dei diritti degli Stati rivieraschi contemplati dalla presente Convenzione, e e) delle disposizioni concernenti la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, contenute negli articoli seguenti. 2. Tutti gli Stati sono tenuti ad adottare, o a collaborare con altri Stati per adottare, i provvedimenti applicabili ai rispettivi cittadini che potranno essere necessari per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. Articolo 6 1. Gli Stati rivieraschi hanno un interesse particolare alla conservazione della produttività delle risorse biologiche in ogni parte dell'alto mare adiacente al loro mare territoriale. Articolo 7 1. Tenuto conto delle disposizioni del n. 1 dell'art. 6, gli Stati rivieraschi possono, al fine di conservare la produttività delle risorse biologiche del mare, adottare unilateralmente i provvedimenti di conservazione adeguati per qualsiasi banco di pesci o altre risorse marine in qualsiasi punto dell'alto mare adiacente al loro mare territoriale, qualora dei negoziati a tal fine con gli altri Stati interessati non abbiano condotto ad un accordo entro sei mesi. 2. I provvedimenti che lo Stato rivierasco avrà adottato in forza del paragrafo precedente potranno avere efficacia nei confronti degli altri Stati solo se: a) sia urgente applicare i provvedimenti di conservazione, tenuto conto dello stato delle conoscenze relative alla pesca; b) detti provvedimenti siano basati su conclusioni scientifiche adeguate; e) essi non abbiano, formalmente o sostanzialmente, effetto discriminatorio nei confronti dei pescatori stranieri.»
paragrafo 3
La Francia e la Spagna hanno ratificato questa Convenzione nel 1970 e, rispettivamente, nel 1971.
paragrafo 4
La Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite 581, n. 8432) definisce gli elementi comuni di un regime di pesca per la zona di 6 miglia a partire dalla linea di base e per la zona situata fra 6 e 12 miglia a partire dalla stessa linea.
paragrafo 5
Ciascuna delle parti contraenti riconosce alle altre parti contraenti il diritto di istituire il regime di pesca definito nella Convenzione (art. 1, n. 1). Gli artt. 2, 3 e 5 di questa stabiliscono quanto segue:
paragrafo 6
«Articolo 2 Lo Stato rivierasco ha il diritto esclusivo di pesca e giurisdizione esclusiva in fatto di pesca nella zona di 6 miglia misurate a partire dalla linea di base delle acque territoriali. Articolo 3 Nella zona compresa fra 6 e 12 miglia misurate a partire dalla linea di base delle acque territoriali, il diritto di pesca è esercitato solo dallo Stato rivierasco nonché dalle altre parti contraenti i cui pescherecci abbiano abitualmente praticato la pesca in tale zona fra il 1o gennaio 1953 e il 31 dicembre 1962. Articolo 5 1. Nella zona definita all'art. 3 lo Stato rivierasco ha il potere di disciplinare la pesca e di far osservare tale disciplina, ivi compresi i regolamenti intesi a far applicare i provvedimenti di conservazione che abbiano costituito oggetto di un accordo internazionale, a condizione che non ne risulti alcuna discriminazione di diritto o di fatto nei confronti dei pescherecci delle altre parti contraenti che vi pescano in conformità agli artt. 3 e 4. 2. Prima di stabilire tale disciplina, lo Stato rivierasco la porterà a conoscenza delle altre parti contraenti interessate e le consulterà a loro richiesta.»
paragrafo 7
L'art. 10 dichiara che nessuna disposizione della Convenzione può ostare alla conservazione o all'istituzione di un regime particolare in fatto di pesca, fra l'altro, fra gli Stati membri della Comunità economica europea.
paragrafo 8
La Francia e la Spagna hanno ratificato questa Convenzione nel 1965.
paragrafo 9
Nell'ambito degli accordi di vicinato contemplati dall'art. 9, n. 2, della Convenzione di Londra, la Francia e la Spagna, con uno scambio di note del 20 marzo 1967, hanno concluso un accordo generale sulla pesca. Per quanto riguarda il diritto dei pescatori spagnoli di pescare nelle acque soggette alla giurisdizione francese, l'art. I.b di tale accordo, in particolare, stabilisce:
paragrafo 10
«Nella zona da 6 a 12 miglia lungo le coste francesi, i cittadini spagnoli godono permanentemente del diritto di pescare : sulla costa atlantica, dalla foce del Bidassoa fino al parallelo della punta nord di Belle-Ile, tutte le specie.»
paragrafo 11
In seguito all'estensione, dal 1o gennaio 1977, da parte degli Stati membri della Comunità delle loro zone di pesca a 200 miglia, la Commissione delle Comunità europee ha avviato una serie di negoziati per la stipulazione di accordi di pesca da concludere tra la Comunità ed alcuni paesi terzi, tra cui la Spagna. In esito a tali trattative un accordo con la Spagna è stato siglato il 23 settembre 1978 e sottoscritto il 15 aprile 1980. Tale accordo è stato approvato a nome della Comunità col regolamento del Consiglio 25 novembre 1980, n. 3062, concernente la conclusione dell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Governo di Spagna (GU n. L 322, pag. 3). A conclusione del procedimento di ratifica in Spagna, l'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 1981 (GU 1981, L 204, pag. 34).
paragrafo 12
In conformità all'art. 12, l'accordo, in attesa della sua entrata in vigore, è provvisoriamente efficace dalla data della firma, cioè dal 15 aprile 1980.
paragrafo 13
Gli artt. 2, 3 e 4 dell'accordo recitano:
paragrafo 14
«Articolo 2 Ciascuna delle parti concede ai pescherecci dell'altra parte l'accesso alla zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione alle condizioni previste dagli articoli che seguono. Articolo 3 1. Ciascuna delle parti determina ogni anno per la zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, con riserva degli adattamenti che potrebbero essere resi necessari da circostanze imprevedibili e tenuto conto della necessità di garantire una gestione razionale delle risorse biologiche: a) Il volume totale delle catture autorizzate per particolari popolazioni ittiche o gruppi di popolazioni, tenuto conto dei più sicuri dati scientifici di cui dispone, dell'interdipendenza delle popolazioni, dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti e di tutti gli altri fattori pertinenti; b) previe appropriate mutue consultazioni, il volume delle catture concesse ai pescherecci dell'altra parte e le zone in cui tali catture possono essere effettuate. Entrambe le parti si fissano come obiettivo di realizzare un soddisfacente equilibrio delle possibilità di pesca di ciascuna di esse nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione dell'altra parte. Nella determinazione delle suddette possibilità, ciascuna delle parti tiene conto: i) dell'opportunità di preservare le caratteristiche tradizionali delle attività di pesca nelle zone litoranee frontaliere; ii) della necessità di ridurre al minimo le difficoltà che potrebbe incontrare quella fra le due parti le cui possibilità di pesca risultassero diminuite dalla realizzazione dell'equilibrio summenzionato; iii) di qualsiasi altro fattore pertinente. 2. Ciascuna delle parti potrà adottare qualsiasi altra misura intesa a garantire la conservazione e la gestione razionale delle risorse nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione. Le misure così adottate a seguito della fissazione annuale delle possibilità di pesca dell'altra parte non dovranno compromettere l'effettivo esercizio della pesca. Articolo 4 Ciascuna parte può decidere che l'esercizio di attività di pesca nella zona soggetta alla propria giurisdizione da parte dei pescherecci dell'altra parte sia subordinato alla concessione di licenze. Le competenti autorità di ciascuna parte notificano all'altra parte il nome, il numero di immatricolazione e le altre caratteristiche pertinenti dei pescherecci per i quali è richiesta l'autorizzazione di pescare nella zona di pesca dell'altra parte. Tale disposizione si applica anche a qualsiasi natante destinato ad aiutare o ad assistere un peschereccio nell'esecuzione di operazioni in diretto rapporto con l'attività di pesca del peschereccio. L'altra parte rilascerà licenze corrispondenti alle possibilità di pesca concesse conformemente all'art. 3, paragrafo 1, lettera b)».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › c) La normativa francese in materia

paragrafo 1
La normativa francese da applicarsi in entrambi i casi è costituita dal decreto 11 febbraio 1977 n. 77-130 adottato per l'attuazione della legge 16 luglio 1976 n. 76-655. Questo decreto istituisce una zona economica al largo delle coste del territorio della Repubblica francese che si affacciano sul Mare del Nord, sulla Manica e sull'Atlantico, dalla frontiera franco-belga fino alla frontiera francospagnola, dal limite esterno delle acque territoriali fino a 188 miglia marine.
paragrafo 2
L'art. 2 del decreto suddetto recita:
paragrafo 3
«Con riserva delle norme del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e delle disposizioni adottate per la sua attuazione, la pesca, in conformità alla legge 1o marzo 1888, in seguito emendata, è vietata ai pescherecci stranieri nella zona economica suddetta. Tuttavia, in deroga a tali disposizioni, possono essere rilasciate autorizzazioni di pesca a taluni pescherecci stranieri alle condizioni stabilite dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea e dalle disposizioni adottate per la sua attuazione, dagli accordi internazionali e dal diritto nazionale francese.»
paragrafo 4
L'art. 3 stabilisce le sanzioni da applicare.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
3.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la causa 180/80, va rilevato che la Corte d'appello di Rennes, con sentenza 11 luglio 1979 emessa su appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunal de grande instance di Lorient ed aumentava l'ammenda a 15000 FF. La Corte d'appello respingeva la tesi difensiva, basata sulle disposizioni della Convenzione di Londra del 9 marzo 1964 e dell'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967, riguardante la zona da 6 a 12 miglia, considerando che la creazione di zone economiche oltre il limite delle 12 miglia non costituisce affatto una estensione della zona riservata, istituita dalla Convenzione di Londra.
paragrafo 3
Dinanzi alla Corte d'appello, il sig. Crujeiras Tome aveva anche sostenuto che, in base alla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, dei provvedimenti unilaterali non potevano essere adottati senza consultazione preliminare e non dovevano presentare carattere discriminatorio e che, d'altronde, i regolamenti comunitari che subordinavano l'esercizio della pesca da parte dei cittadini spagnoli a varie condizioni, e in particolare al possesso di una licenza, non gli erano opponibili. La Corte d'appello respingeva questo mezzo, dichiarando che si era instaurata una nuova norma consuetudinaria e che le norme della Convenzione di Ginevra risultavano abrogate dalla prassi generalizzata delle zone economiche o di pesca esclusiva di 188 miglia. Infine il giudice d'appello dichiarava che, con l'accettazione del sistema di licenze instaurato dalla normativa comunitaria, i pescatori spagnoli hanno riconosciuto l'esistenza della zona economica francese, di cui la CEE avrebbe solo la gestione per quanto concerne la pesca.
paragrafo 4
La Corte di cassazione, adita dall'imputato, ha dichiarato innanzitutto che non spetta agli organi giurisdizionali pronunziarsi sulla vigenza di una convenzione internazionale che non sia stata denunziata. Essa ha quindi considerato che nel corso del giudizio di appello era stata seriamente contestata
paragrafo 5
«la validità, in considerazione di precedenti impegni internazionali, ed eventualmente, la opponibilità ai cittadini spagnoli dei regolamenti del Consiglio delle Comunità che stabiliscono taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, per quanto riguarda i pescherecci battenti bandiera spagnola, in quanto tali regolamenti hanno subordinato a determinate condizioni l'esercizio della pesca da parte dei cittadini spagnoli nella zona economica creata col decreto 11 febbraio 1977, n. 77-1130».
paragrafo 6
Con sentenza 7 luglio 1980, la Corte di Cassazione ha deciso, in forza dell'art. 177 del Trattato, di sottoporre tale questione alla Corte di giustizia.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la causa 266/80, il Tribunal de grande instance di St. Nazaire, con sentenza 24 ottobre 1980, ha sottoposto la stessa questione alla Corte di giustizia.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
4.
paragrafo 2
La sentenza di rinvio 7 luglio 1980 della Corte di cassazione è stata registrata in cancelleria il 25 agosto 1980.
paragrafo 3
La sentenza di rinvio 24 ottobre 1980 del Tribunal de grande instance di St. Nazaire è stata registrata in cancelleria il 1o dicembre 1980.
paragrafo 4
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'imputato nella causa principale nel procedimento 180/80, sig. Crujeiras Tome, rappresentato dall'avv. M. Sabas, del foro di Lorient, e dall'avv. J. Tournaire, del foro di Bayonne, e, in entrambi i procedimenti, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Aidan Larkin, amministratore presso detto Servizio, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jacques Bourgeois, in qualità di agente, assistito dal sig. François Lamoureux, membro del suo Servizio giuridico.
paragrafo 5
Con ordinanza 8 aprile 1981, la Corte ha deciso di riunire le cause 180/80 e 266/80 ai fini della fase orale e della sentenza.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
L'imputato nella causa principale nel procedimento 180/80, sig. Crujeiras Tome, sottolinea innanzitutto il contrasto che esiste, a suo parere, tra i regolamenti comunitari che stabiliscono taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola e talune norme della Convenzione di Londra del 9 marzo 1964 sulla pesca, l'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967 e la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.
paragrafo 2
Imponendo unilateralmente un regime restrittivo ai soli cittadini spagnoli, i regolamenti comunitari in causa contrastano col principio di non discriminazione stabilito dalla Convenzione di Londra e dalla Convenzione di Ginevra e con la libertà di pesca sancita dall'accordo franco-spagnolo. Al riguardo, il sig. Crujeiras Tome fa riferimento in particolare,
paragrafo 3
in primo luogo, all'art. 7 della Convenzione di Ginevra, in base al quale uno Stato rivierasco può adottare unilateralmente provvedimenti in materia di conservazione solo se questi non hanno «dal punto di vista formale o sostanziale alcun effetto discriminatorio nei confronti dei pescatori stranieri», e, in secondo luogo, all'art. 5 della Convenzione di Londra che vieta, in particolare per la zona da 6 a 12 miglia, qualsiasi discriminazione di diritto o di fatto nei confronti delle imbarcazioni delle altre parti contraenti che vi pescano, in conformità agli artt. 3 e 4 della stessa Convenzione. Inoltre, egli ricorda il diritto permanente di pescare tutte le specie ittiche nella zona da 6 a 12 miglia lungo le coste francesi, attribuito ai pescatori spagnoli dall'art. I.b dell'accordo franco-spagnolo.
paragrafo 4
Il Crujeiras Tome sostiene che tale conflitto di norme deve essere risolto in conformità al principio generale di diritto internazionale, enunciato nell'art. 30, n. 4. sub. b), della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, ed espresso nell'art. 234 del Trattato CEE nei termini seguenti:
paragrafo 5
«Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente alla entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra».
paragrafo 6
In conformità alla sentenza della Corte 14 ottobre 1980 (causa 812/79, Attorneygeneral c/Burgoa, non ancora pubblicata), le istituzioni delle Comunità sono tenute a non ostacolare l'adempimento, da parte dello Stato membro interessato, degli impegni precedentemente assunti. Come risulta in particolare da una nota in data 15 luglio 1977, del Servizio giuridico del Consiglio delle Comunità europee menzionata innanzi alla Corte di Cassazione, lo stesso principio si applica alle norme di diritto derivato. Ora, la Convenzione del 9 marzo 1964 e l'accordo del 20 marzo 1967 sono anteriori alla entrata in vigore dei regolamenti comunitari controversi, e non possono quindi essere pregiudicati da questi ultimi. Il Crujeiras Tome aggiunge che, a suo parere, l'emanazione di regolamenti provvisori interinali imposti unilateralmente ai cittadini spagnoli non costituisce il modo appropriato per eliminare il conflitto di norme menzionato. Tale conflitto può essere evitato solo con un negoziato bilaterale tra la Francia e la Spagna.
paragrafo 7
Per quanto riguarda la natura delle restrizioni imposte ai pescatori spagnoli, il Crujeiras Tome precisa innanzitutto che i regolamenti comunitari emanati dopo il 1977 subordinano l'esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni spagnole, non solo nella zona da 12 a 200 miglia, ma anche in quella compresa tra 6 e 12 miglia, alla concessione di una licenza temporanea, rilasciata restrittivamente e unilateralmente dalla Commissione per una zona limitata, ed al rispetto di quote rigorose e complesse. Pertanto la normativa comunitaria è incompatibile con il diritto, riconosciuto dall'accordo franco-spagnolo a pescatori spagnoli, di pescare liberamente, in via permanente, tutte le specie indicate nell'accordo stesso.
paragrafo 8
Inoltre, il Crujeiras Tome fa notare che il regime comunitario è in contrasto col principio di non discriminazione enunciato dall'art. 5 della Convenzione di Londra, in quanto riguarda i soli cittadini spagnoli. In effetti, il sistema di quote imposto ai pescatori spagnoli non è applicato ai pescherecci francesi, e comunque non in modo identico. Inoltre, il controllo a priori tramite il sistema di licenze non si estende a tutti coloro che pescano nella stessa zona, ma si applica ai soli pescatori spagnoli. Un controllo a posteriori delle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri è stato istituito nella Comunità solo col regolamento del Consiglio 26 marzo 1980, n. 753, che stabilisce le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 84, pag. 33). Infine, le varie modalità di applicazione del sistema di licenze costituiscono altrettante limitazioni per i pescatori spagnoli che non esistono per i pescatori francesi, anche all'atto del controllo a posteriori dei quantitativi sbarcati.
paragrafo 9
Pertanto, situazioni identiche sono trattate in modo diverso, in spregio della Convenzione di Londra. In effetti, l'art. 11 di tale Convenzione, il quale stabilisce che, a certe condizioni, uno Stato rivierasco può escludere alcune zone dall'applicazione integrale degli artt. 3 e 4 a favore delle popolazioni locali, costituisce l'unica eccezione al principio di non discriminazione stabilito dall'art. 5. L'art. 10 della Convenzione, che contempla la possibilità di un regime particolare tra gli Stati membri della Comunità, non ha lo scopo di autorizzare lo Stato rivierasco o un suo avente causa ad escludere i pescherecci tutelati dalla Convenzione dai loro abituali luoghi di pesca, ma solo quello di permettere eventualmente l'accesso alla zona in questione dei pescherecci degli Stati membri della Comunità, che non possono pretendere di esercitare diritti storici ai sensi dell'art. 3 della Convenzione.
paragrafo 10
Per quanto riguarda il campo di applicazione geografica degli accordi internazionali menzionati, il Crujeiras Tome ritiene che, alla luce della loro ratio e del loro effetto utile, essi devono essere validi non solo per la zona da 6 a 12 miglia, che contemplano espressamente, ma anche per la zona economica esclusiva da 12 a 200 miglia.
paragrafo 11
Al riguardo egli precisa che, in base alla legge 24 dicembre 1971, le «acque territoriali francesi si estendono fino al limite stabilito di 12 miglia marine a partire dalla linea di base». Ora, la zona economica francese che, ai sensi della legge 16 luglio 1976, n. 76-655 e del decreto 11 febbraio 1977, n. 77-130, si estende «dal limite delle acque territoriali fino a 188 miglia oltre tale limite», è dunque compresa in «ogni parte dell'alto mare adiacente al mare territoriale» di cui all'art. 7 della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958.
paragrafo 12
Ne risulta che questo articolo, che consente allo Stato rivierasco di adottare unilateralmente provvedimenti di conservazione solo a condizione che essi non abbiano effetto discriminatorio nei confronti dei pescatori stranieri, si applica per l'appunto alla zona economica francese.
paragrafo 13
La Convenzione di Londra del 9 marzo 1964, a sua volta, ha completato e precisato la Convenzione di Ginevra, per quanto riguarda i diritti consuetudinari di pesca dei cittadini dei paesi firmatari. Essa vale per le zone da 6 miglia fino all'alto mare, e in particolare nella zona da 12 a 200 miglia, dove i pescatori spagnoli hanno esercitato abitualmente il diritto di pesca.
paragrafo 14
Ciò vale anche per l'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967. Il preambolo di tale accordo fa espresso riferimento all'estensione a 12 miglia della zona di pesca riservata, attuata in seguito in Francia col decreto 7 giugno 1967. Il limite di 12 miglia stabilito dall'accordo non costituisce una frontiera rigida, poiché i diritti basati sul reciproco riconoscimento delle consuetudini di pesca sancito dall'art. V dell'accordo, sono acquisiti anche al di là di esso. Il campo di applicazione dell'accordo franco-spagnolo si estende dunque di 6 miglia fino al limite attuale della zona soggetta alla sovranità dei due Stati.
paragrafo 15
Per quanto riguarda la validità temporale degli accordi internazionali menzionati, il Crujeiras Tome sottolinea che essi non sono scaduti e che non sono stati né abrogati né denunciati. Anche se la situazione è incontestabilmente cambiata dal 1958 in poi, le modifiche intervenute non giustificano il richiamo alla clausola «rebus sic stantibus» e non possono certo ledere i principi di non discriminazione e di concertazione enunciati da tali accordi.
paragrafo 16
Alla luce di queste considerazioni, il Crujeiras Tome sostiene che i regolamenti comunitari che stabiliscono provvedimenti transitori in materia di pesca, non sono validi e, in ogni caso, non sono applicabili ai pescatori spagnoli nella zona da 12 a 200 miglia.
paragrafo 17
Egli aggiunge ancora che, anche ammesso che questi regolamenti siano dichiarati validi, la Corte di giustizia non è competente a pronunziarsi sulla questione se essi siano opponibili ai cittadini spagnoli, poiché tale questione indurrebbe la Corte ad interpretare norme di diritto internazionale che vincolano taluni Stati membri, ma che esulano dall'ambito del diritto comunitario (cfr. sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe, Race. pag. 1329).
paragrafo 18
Il Governo francese in notare innanzitutto che, nonostante la distinzione fatta nella sentenza di rinvio tra «validità» e «oppo-nibilità» dei regolamenti comunitari in questione, si tratta essenzialmente di accertare se, tenuto conto dei diritti che agli interessati derivavano dai trattati vigenti, i regolamenti fossero validi e potessero perciò servire da base a procedimenti penali.
paragrafo 19
In seguito, esso osserva che, considerata l'ordinanza di rinvio nel procedimento 180/80, gli sembra dubbio che la Corte di Cassazione abbia voluto sottoporre alla Corte di giustizia il problema della compatibilità dei regolamenti comunitari con la Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. D'altronde questa Convenzione non è stata sottoscritta dalla Repubblica federale di Germania, dall'Italia e dal Lussemburgo, né ratificata dall'Irlanda, e non può quindi vincolare la Comunità. Inoltre, essa è stata superata dallo sviluppo di una consuetudine internazionale che permette agli Stati costieri di riservarsi il diritto di pesca fino a 200 miglia dalle coste, consuetudine nell'ambito della quale si sono inserite la creazione di una zona di pesca della Comunità e l'adozione dei regolamenti controversi. Di conseguenza, la Convenzione di Ginevra non può inficiare la validità di questi regolamenti.
paragrafo 20
Questa conclusione vale anche relativamente alla Convenzione di Londra del 9 marzo 1964 ed all'accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967, i quali non riguardano la zona situata tra 12 e 200 miglia, in cui si sono svolti i fatti di cui alla presente causa. Al riguardo, il Governo francese concorda essenzialmente con le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa 812/79 (Attorney general c/Burgoa, sentenza 14 ottobre 1980, non ancora pubblicata). L'avvocato generale si è, in effetti, basato sulla inequivocabile lettera della Convenzione, che riguarda solo la zona da 6 a 12 miglia, ed ha escluso qualsiasi applicazione analogica della Convenzione alla zona da 12 a 200 miglia.
paragrafo 21
Per quanto riguarda il procedimento 266/80, il Governo francese richiama l'attenzione sul fatto che, all'epoca dei fatti di cui alle cause principali, l'accordo quadro sulla pesca stipulato tra la Comunità e la Spagna il 15 aprile 1980, era applicato provvisoriamente, in conformità al suo art. 12. Al riguardo, esso sottolinea che la prassi contemporanea dell'applicazione provvisoria dei trattati è riconosciuta dall'art. 25 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In base a tale norma, «un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore: a) quando il trattato stesso così dispone» e «l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato ... nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente l'intenzione di non volerne diventare parte».
paragrafo 22
D'altronde, il trattato applicato provvisoriamente ha efficacia prima ancora di entrare in vigore, perchè le parti contraenti si impegnano reciprocamente ad applicarne immediatamente le norme a titolo provvisorio.
paragrafo 23
Di conseguenza, il regolamento del Consiglio 30 giugno 1980, n. 1719, si basa giustamente sull'accordo quadro sulla pesca, concluso il 15 aprile 1980 tra la Comunità e la Spagna. Ora, a decorrere da questa data, le disposizioni di questo accordo si sono sostituite a qualsiasi norma contraria della Convenzione di Londra e dell'accordo franco-spagnolo. È sufficiente quindi che la Corte, nella causa 266/80, constati la successione delle leggi nel tempo e ne tragga le conseguenze necessarie per quanto concerne la questione sottopostale.
paragrafo 24
Secondo il Governo del Regno Unito è chiaro che la Convenzione di Londra e l'accordo franco-spagnolo si riferiscono alla zona da 6 a 12 miglia e non sono affatto pertinenti ai fatti di cui alle presenti cause, che sono avvenuti oltre il limite di 12 miglia.
paragrafo 25
Per quanto riguarda la Convenzione di Ginevra, il Governo britannico propone di seguire il ragionamento della Corte nella sentenza in causa 812/79 (Attorney general c/Burgoa, già citata), da cui risulta che i nuovi rapporti tra la Comunità e la Spagna, sui quali è basato il regime provvisorio stabilito dalla Comunità, si sono sovrapposti al regime che si applicava precedentemente alla zona di pesca per tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della pesca d'altura (cfr. punto 24 della motivazione). Tale conclusione si impone a maggior ragione per quanto concerne il regolamento n. 1719/80 che si applica nella causa 266/80. In effetti, al momento dell'adozione di questo regolamento, il 30 giugno 1980, i rapporti tra la Comunità e la Spagna erano già stati formalizzati con la firma, il 15 aprile 1980, dell'accordo quadro sulla pesca. Inoltre, prima dell'adozione del regolamento, il procedimento contemplato dall'accordo era stato seguito per le consultazioni sulle condizioni di esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni della Comunità e della Spagna nelle loro rispettive zone di pesca nel corso del 1980.
paragrafo 26
Il Consiglio delle Comunità europee fa notare che le tre convenzioni internazionali richiamate nella presente causa sono state concluse in un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del Trattato CEE, ma antecedente al varo della politica comune in materia di pesca. In base alla consolidata giurisprudenza della Corte, gli Stati membri potevano validamente assumere impegni internazionali in tale periodo, ma solo in via transitoria (cfr. sentenza 14 luglio 1976 nelle cause 3, 4 e 6/76, Kramer, Race. pag. 1310).
paragrafo 27
Il Consiglio sostiene che, per quanto riguarda la Convenzione di Londra, la realizzazione di quest'ultima condizione è contemplata dall'art. 10 della stessa. Tale articolo stabilisce in particolare che «nessuna disposizione della presente Convenzione può ostare ... all'istituzione di un regime particolare in fatto di pesca: a) fra gli Stati membri della Comunità economica europea ...». In effetti, gli Stati membri hanno sottoscritto la Convenzione di Londra, a condizione che ciò non ostacolasse l'adozione della politica della pesca. Conseguentemente, la Convenzione di Londra, anche se non vincola la Comunità in quanto tale, contempla, per contro, all'art. 10, una «stipulazione per conto di terzi», che la Comunità ha il diritto di far valere. Al riguardo, il Consiglio si riferisce all'art. 36 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, in base al quale «un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione di un trattato quando le parti di tale trattato intendano, con tali disposizioni, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia ad un gruppo di Stati al quale esso appartenga ... e quando Io Stato terzo acconsente».
paragrafo 28
Del resto, il Consiglio sostiene anch'esso che la Convenzione di Londra e l'accordo franco-spagnolo creano dei diritti solo nella zona da 6 a 12 miglia e non si applicano oltre il limite di 12 miglia. Circa la tesi secondo cui, parallelamente all'estensione delle zone di pesca, il regime della Convenzione di Londra si è esteso fino a 200 miglia, il Consiglio si richiama ai lavori della Conferenza sul diritto del mare in cui la formulazione di diritti storici opponibili ad uno Stato rivierasco nella sua zona di 200 miglia è stata sistematicamente respinta.
paragrafo 29
Quanto all'interferenza, nel caso specifico, della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca, il Consiglio fa ancora riferimento alla Conferenza sul diritto del mare, nonché alla prassi seguita dagli Stati, per affermare la comparsa, dal 1975, di una nuova norma consuetudinaria internazionale che permette allo Stato rivierasco di riservarsi i prodotti della pesca in una zona adiacente alle acque territoriali che si estende fino a 200 miglia. Esso sostiene che la Convenzione di Ginevra non può essere considerata in vigore nella zona interessata dalla nuova consuetudine e non può pertanto impedire l'applicazione delle normative comunitarie.
paragrafo 30
La Commissione delle Comunità europee sostiene che la soluzione adottata nella sentenza 14 ottobre 1980 nella causa 812/79 (Attorney general c/Burgoa) ha una portata generale quanto alla validità dei regolamenti comunitari in esame, indipendentemente dal se i fatti contestau si siano svolti al di qua o al di là del limite di 12 miglia. Essa sottolinea che, in base a tale sentenza, per valutare la validità dei provvedimenti provvisori adottati dalla Comunità non doveva prendersi in considerazione il regime vigente prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria. In effetti, quest'ultima è basata sui nuovi rapporti stabilitisi tra la Spagna e la Comunità in seguito all'estensione delle zone di pesca a 200 miglia.
paragrafo 31
In subordine, la Commissione sostiene la compatibilità della normativa comunitaria con le Convenzioni di Londra e di Ginevra.
paragrafo 32
Al riguardo, essa ricorda essenzialmente che il sistema comunitario di licenze costituisce una disciplina adeguata allo scopo di permettere, in conformità all'art. 5 della Convenzione di Londra, il controllo dell'applicazione dei provvedimenti di conservazione, in particolare il rispetto delle quote di cattura da parte dei pescherecci di paesi terzi, che di norma ritornano nel porto di origine per sbarcarvi il loro carico. Relativamente a ciò, essa rinvia anche all'art. 10 della Convenzione di Londra.
paragrafo 33
Per quanto riguarda il principio della libertà di pesca in alto mare, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, la Commissione si richiama all'art. 86 del nuovo progetto di convenzione sul diritto marittimo per affermare che questo principio vale unicamente per l'alto mare, definito dal diritto positivo comunitario come «ogni parte del mare che non sia compresa nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato ...». Inoltre, la nozione di «parte dell'alto mare adiacente al mare territoriale» — di cui all'art. 7 della Convenzione di Ginevra, cui si riferisce il ricorrente nella causa principale nel procedimento 180/80 — è un concetto transitorio tra le norme della Convenzione di Ginevra e le nuove norme scaturite dai lavori della Conferenza sul diritto marittimo, concetto che ora è scomparso dal diritto positivo consuetudinario.
paragrafo 34
Riguardo all'opponibilità della normativa comunitaria ai pescatori spagnoli, la Commissione mette in rilievo in particolare la concertazione preliminare tra la Comunità e la Spagna, che è stata oggetto di contestazioni innanzi ai giudici nazionali.
paragrafo 35
Questa concertazione ha effettivamente avuto luogo in occasione dei negoziati relativi all'accordo quadro sulla pesca tra la Comunità e la Spagna, avviati fin dal dicembre 1976. In conformità all'art. 5, n. 2, della Convenzione di Londra, la concertazione preliminare sul sistema di licenze — l'elemento più contestato della normativa comunitaria — ha quindi avuto luogo molto prima dell'istituzione di questo sistema col regolamento del Consiglio 5 aprile 1977, n. 746. La Commissione precisa, del resto, che le nozioni di concertazione o di consultazione non implicano che si debba arrivare ad un accordo preliminare.
paragrafo 36
Relativamente alla causa 266/80, risulta inoltre dal quarto considerando del regolamento n. 1719/80 che la Comunità e la Spagna si erano consultate secondo il procedimento stabilito nell'accordo quadro, le cui disposizioni erano provvisoriamente applicate dal 15 aprile 1980.
paragrafo 37
Infine, la Commissione richiama l'attenzione sulla collaborazione delle autorità spagnole — iniziata prima che si verificassero i fatti di causa —all'attuazione del regime provvisorio ed in particolare al rilascio delle licenze di pesca, che si effettua per il tramite della Missione di Spagna presso le Comunità.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 24 giugno 1981, l'imputato nella causa principale, sig. Crujeiras Tome, rappresentato dall'avv. J. Tournaire, del foro di Bayonne, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Gilbert Guillaume, direttore degli affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. François Lamoureux, membro del suo Servizio giuridico, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 settembre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenze 7 luglio 1980 e 24 ottobre 1980, pervenute in cancelleria il 25 agosto e, rispettivamente il 1o dicembre 1980, la Corte di Cassazione francese (causa 180/80) ed il Tribunal de grande instance di St. Nazaire (causa 266/80) hanno sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa alla validità, in considerazione di precedenti impegni internazionali, ed eventualmente alľopponibilita ai cittadini spagnoli dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee che stabiliscono taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera spagnola, in quanto tali regolamenti hanno subordinato a determinate condizioni l'esercizio della pesca da parte dei cittadini spagnoli nella zona economica istituita col decreto francese 11 febbraio 1977, n. 77-130 (Journal officiel de la République française del 12 febbraio 1977, pag. 864).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali a carico dei capitani di due pescherecci immatricolati in Spagna, accusati di aver esercitato, in qualunque modo, la pesca all'interno della zona economica francese, senza essere muniti di una licenza di pesca.
punto 3
Nel procedimento 180/80, il sig. Crujeiras Tome, imputato nella causa principale, era stato sorpreso a pescare, il 16 settembre 1978, nelle acque comprese tra 12 e 200 miglia marine dalle linee di base. A quell'epoca, il divieto di pescare in tali acque senza essere in possesso di una licenza di pesca concessa dalla Commissione per conto della Comunità era stabilito dal regolamento del Consiglio 24 luglio 1978, n. 1744, che prorogava al 30 settembre 1978 taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e gestione delle risorse di pesca da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola (GU L 203, pag. 1).
punto 4
Nel procedimento 266/80 il sig. Yurrita, imputato nella causa principale, aveva esercitato la pesca nella stessa zona il 17 ottobre 1980; a quell'epoca, il divieto di pescare in questa zona senza la licenza comunitaria era sancito dal regolamento del Consiglio 30 giugno 1980, n. 1719, che stabiliva, per il 1980, taluni provvedimenti provvisori per la conservazione e la gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi battenti bandiera spagnola (GU L 168, pag. 27).
punto 5
Nei due procedimenti, gli imputati nelle cause principali hanno sostenuto che i regolamenti comunitari, della cui violazione si fa loro carico, sono invalidi o, comunque, non applicabili nei loro confronti in quanto incompatibili con i diritti che essi possono far valere in base ai precedenti accordi internazionali stipulati tra la Francia e la Spagna.
punto 6
Al riguardo essi si sono richiamati sia alla Convenzione di Londra sulla pesca del 9 marzo 1964 (Raccolta dei Trattati-delle Nazioni Unite 581, n. 8432), la quale, avendo riconosciuto i diritti di pesca tradizionali nelle zone da 6 a 12 miglia, dovrebbe essere interpretata nel senso che lo stesso regime si estende, in seguito all'ampliamento della zona di pesca, fino a 200 miglia, sia alla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'altro mare (Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite 559, n. 8164), in base alla quale provvedimenti unilaterali in materia di conservazione potrebbero essere adottati solo previa concertazione e non dovrebbero avere carattere discriminatorio.
punto 7
Al fine di valutare la fondatezza di tali argomentazioni, i giudici nazionali hanno sottoposto a questa Corte il problema della validità dei regolamenti nn. 1744/78 e 1719/80 e della loro opponibilità ai cittadini spagnoli.
punto 8
L'instaurazione, da parte della Comunità, di un regime di conservazione delle risorse marine è avvenuta in un momento in cui il diritto internazionale nel campo della pesca subiva profondi mutamenti. Al fine di tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale in tale epoca, gli Stati membri, con un'azione comune concertata in seno al Consiglio, decidevano di estendere la loro zona di pesca a 200 miglia dalla linea di base. Con risoluzione 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (GU 1981, C 105, pag. 1), il Consiglio, dopo aver sottolineato la necessità di una azione immediata della Comunità per la protezione dei suoi legittimi interessi nelle zone marittime maggiormente minacciate dalla conseguenza delle misure di estensione, stabiliva che, a decorrere dal 1o gennaio 1977, lo sfruttamento delle risorse della pesca che si trovano in queste zone da parte dei pescherecci dei paesi terzi sarebbe stato disciplinato mediante accordi tra la Comunità ed i paesi terzi interessati.
punto 9
Nella stessa risoluzione, il Consiglio incaricava la Commissione di avviare immediatamente negoziati con i paesi terzi interessati dai provvedimenti comunitari in materia di conservazione, al fine di conciliare le esigenze di conservazione con gli interessi dei pescatori che esercitavano tradizionalmente la pesca nelle acque considerate. I negoziati tra la Commissione e la Spagna venivano intavolati il 3 dicembre 1976. Essi sfociavano nell'accordo di pesca tra la Comunità economica europea ed il Governo spagnolo, il cui testo è stato siglato il 23 settembre 1978 e che è stato sottoscritto il 15 aprile 1980 (GU 1980, C 263, pag. 1).
punto 10
In attesa del risultato di questi negoziati, e per far fronte ad una necessità impellente, la Comunità adottava, fin dal varo della sua politica di conservazione, taluni regolamenti provvisori, stabiliti per periodi di breve durata, i quali estendevano il regime comunitario delle quote di cattura a tutti i pescatori dei paesi terzi, ivi compresi i pescatori spagnoli.
punto 11
Da parte della Comunità, l'accordo è stato concluso, ai sensi dell'art. 228 del Trattato, con l'adozione del regolamento del Consiglio 25 novembre 1980 n. 3062 (GU L 322, pag. 3). L'accordo è entrato in vigore il 22 maggio 1981 (GU L 204, pag. 34); è stato provvisoriamente applicato, in forza dell'art. 12, dalla Comunità e dalla Spagna dalla data in cui è stato firmato.
punto 12
L'accordo consente a ciascuna delle parti di adottare, nella zona di pesca soggetta alla propria giurisdizione, i provvedimenti necessari al fine di garantire la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; tali provvedimenti comportano la determinazione di quote di cattura nonché la subordinazione dell'esercizio dell'attività di pesca alla concessione di licenze.
punto 13
L'applicazione di un sistema di concessione di licenze trova la sua giustificazione nella fissazione di quote di cattura, dato che il controllo delle catture operate dai pescherecci dei paesi terzi non può essere effettuato nei porti adiacenti, in quanto tali imbarcazioni ritornano di regola al porto di provenienza per sbarcare il pesce.
punto 14
Bisogna poi constatare che il regolamento n. 1719/80 è stato adottato in un momento in cui l'accordo suddetto veniva già applicato provvisoriamente dalla Comunità e dalla Spagna. Dal preambolo del regolamento risulta che la Comunità e la Spagna si sono consultate secondo il procedimento stabilito nell'accordo sulle condizioni di esercizio della pesca da parte delle imbarcazioni di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1980.
punto 15
Quanto al regolamento n. 1744/78, adottato durante la fase finale dei negoziati tra la Comunità e la Spagna sul testo dell'accordo, esso fa parte di una serie di regolamenti comunitari, i quali, in attesa della conclusione dell'accordo e, eventualmente, di accordi con altri paesi terzi, hanno stabilito taluni provvedimenti provvisori di conservazione. Tali regolamenti sono stati emanati durante i negoziati e riguardavano la stessa materia.
punto 16
Va sottolineato che le autorità spagnole, durante l'intero periodo di applicazione dei provvedimenti provvisori adottati dalla Comunità, hanno collaborato a garantire l'attuazione di questi ultimi. In particolare, esse, come risulta dal fascicolo, hanno partecipato al rilascio delle licenze comunitarie ed alle discussioni sulle modalità di applicazione del regime provvisorio, come la sostituzione dei pescherecci e l'equivalenza delle licenze.
punto 17
Di conseguenza, non è necessario esaminare se le disposizioni della Convenzione di Londra, il cui testo ne limita la sfera di applicazione alla zona che va fino a 12 miglia dalla linea di base, potessero eventualmente applicarsi alla zona compresa tra 12 e 200 miglia, né verificare se il regime provvisorio di conservazione stabilito dalla Comunità soddisfacesse le condizioni, come la previa concertazione, stabilite dalla Convenzione di Ginevra.
punto 18
Risulta infatti da quanto precede che il regime provvisorio, adottato dalla Comunità in forza delle proprie norme, rientra nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra la Comunità e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione ed all'estensione della zona di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto, di tali provvedimenti. Tali rapporti si sono sostituiti al regime precedentemente in vigore per queste zone, onde tener conto dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della pesca d'altura nonché della necessità, sempre più urgente, della conservazione delle risorse biologiche del mare.
punto 19
Pertanto, i regolamenti nn. 1744/78 e 1719/80, in quanto si applicano alla zona di pesca compresa tra 12 e 200 miglia dalla linea di base, rientravano nell'ambito dell'attuazione progressiva di nuovi rapporti tra la Comunità e la Spagna nel campo della pesca marittima, che si sono sostituiti al regime di pesca d'altura precedentemente in vigore.
punto 20
Ne consegue che i pescatori spagnoli non possono richiamarsi ai preesistenti impegni internazionali tra la Francia e la Spagna per opporsi all'applicazione dei regolamenti provvisori adottati dalla Comunità, in caso di incompatibilità tra le due categorie di norme.
punto 21
Da quanto sopra si deduce che l'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti n. 1744/78 e n. 1719/80 e che tali regolamenti sono opponibili ai cittadini spagnoli.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 22
Le spese sostenute dai Governi francese e britannico, nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di Cassazione francese, con sentenza 7 luglio 1980, e dal Tribunal de grande instance di St. Nazaire, con sentenza 24 ottobre 1980, dichiara: L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti del Consiglio 24 luglio 1978, n. 1744, che proroga al 30 settembre 1978 taluni provvedimenti provvisori in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola (GU L 203, pag. 1), e 30 giugno 1980, n. 1719, che stabilisce, per il 1980, taluni provvedimenti per la conservazione e la gestione delle risorse di pesca, da applicarsi alle navi battenti bandiera spagnola (GU L 168, pag. 27). Questi regolamenti sono opponibili ai cittadini spagnoli.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Chloros Grévisse. Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'8 dicembre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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