Sez. 5, Ordinanza n. 23882 del 24/11/2010 (Rv. 615727 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Domanda di rimborso - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'istanza di rimborso dell'imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, in quanto l'art. 25 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, "per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d'imposte sui redditi"; inoltre l'art. 30, nel disciplinare la riscossione dell'imposta dovuta, prevede che quest'ultima dovuta, prevede che quest'ultima "è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi" (comma 2) e che "la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi" (comma 6). (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva negato al contribuente il diritto al rimborso dell'IRAP per intervenuta decadenza, in quanto l'istanza era stata presentata oltre il termine di 48 mesi, previsto dal d.P.R. n. 602 del 1973).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 25, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 30 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)