diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 20 marzo 1984, cause riunite 75/82 e 117/82

Decisione
decisa il 1984-03-20
ECLI
ECLI:EU:C:1984:116

Epigrafe

Nelle cause riunite 75 e 117/82, C. Razzouk e A. Beydoun, assistiti e rappresentati dall'aw. Dieter Rogalla, del foro di Münster e Steinfurt, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte, ricorrenti, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. John Forman, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, cause aventi ad oggetto i ricorsi con cui i ricorrenti chiedono alla Corte: di annullare le decisioni 25 novembre 1981 e 9 marzo 1982, con cui la Commissione nega loro il diritto alla pensione di reversibilità; di ordinare alla Commissione di concedere loro la pensione di reversibilità nonché gli interessi di mora, e in subordine, di pagare loro il controvalore dei contributi pensionistici versati dalle sig.re Razzouk e Beydoun, LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e U. Everling, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente:

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e argomenti delle parti si possono così riassumere:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

punto 1
I signori Razzouk e Beydoun sono ambedue vedovi. Il sig. Razouk è ricercatore all'UCL di Bruxelles, mentre il sig. Beydoun, in pensione dal 1o agosto 1979, era specialista del mercato a termine americano di materie prime. Le loro consorti erano ambedue dipendenti delle Comunità europee: la sig.ra Razzouk prestava servizio presso il Parlamento europeo dal febbraio 1971 e presso la Commissione dal marzo 1971, la sig.ra Beydoun lavorava dapprima presso la CECA, poi presso la Commissione dal 1o agosto 1966. Erano inquadrate rispettivamente nel grado LA 6, 4o scatto, e B 5, 4o scatto, e decedevano l'una il 29 gennaio 1981 e l'altra il 21 giugno 1980.
punto 2
Il 3 aprile 1981 il sig. Razzouk si rivolgeva al Presidente della Commissione, chiedendo di fruire, in seguito al decesso della consorte, della pensione di reversibilità spettante, in forza dell'art. 79 dello Statuto, alle vedove dei dipendenti. Il 3 luglio 1981 il responsabile della Divisione «Diritti amministrativi e finanziari» rispondeva al ricorrente che, «dopo un approfondito esame ... l'amministrazione non ha ritenuto di accogliere la domanda tenuto conto delle vigenti norme statutarie in materia di pensioni». Il 24 luglio 1981 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto per ottenere l'annullamento della suddetta decisione dell'amministrazione della Commissione. Con nota 25 novembre 1981, pervenuta al ricorrente in plico raccomandato il 2 dicembre 1981, il sig. O'Kennedy, membro della Commissione, informava il ricorrente che la Commissione non aveva accolto il reclamo e aveva confermato, di conseguenza, la decisione presa il 3 luglio 1981. La Commissione motivava nei seguenti termini la propria decisione : «In effetti le norme statutarie in materia di pensioni attribuiscono il diritto alla pensione al vedovo di una dipendente solo entro i limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, condizioni che non si realizzano nel Suo caso. La Commissione è tenuta ad applicare la norma statutaria di cui trattasi, emanata dal Consiglio nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, regolarmente entrata in vigore ed avente forza obbligatoria nell'ambito degli uffici di tutte le istituzioni. In modo particolare per la Commissione, che esorbiterebbe in ogni caso dai limiti dei suoi poteri se concedesse una pensione di reversibilità non conforme alle norme dello Statuto, mentre è suo compito vigilare sull'applicazione delle norme emanate dalle istituzioni (cfr. segnatamente l'art. 155 del Trattato CEE). Nel 1974 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di revisione statutaria affinché, in materia di pensione di reversibilità, vedovi e vedove di dipendenti godessero degli stessi diritti. Tuttavia, questa proposta non ha avuto sinora esito positivo e la Commissione non può non tener conto, come dovrebbe fare per accogliere le Sue richieste, del fatto che la proposta non è ancora stata accettata. Per quanto riguarda le Sue osservazioni relative alla prassi seguita in diverse organizzazioni internazionali in materia di concessione della pensione per i vedovi, uguale alla pensione per le vedove, occorre rilevare che solo norme statutarie espresse possono di volta in volta rendere tale prassi legittima, almeno quando essa esista. Per contro, le condizioni per la concessione di queste pensioni sono assai diverse dalla condizioni contemplate dallo Statuto del personale delle Comunità europee in materia di pensione per le vedove». Il 16 luglio 1980 il sig. Beydoun si rivolgeva al capo della divisione competente, chiedendo la concessione della pensione di reversibilità ai sensi delle norme statutarie vigenti, sottolineando in particolare l'insufficienza delle proprie risorse (inferiori al minimo vitale) e facendo riferimento a problemi di salute che non gli permettevano di svolgere un'attività lavorativa. Il 12 agosto 1981 il competente capodivisione aggiunto dava risposta negativa alla domanda del ricorrente, esprimendo il parere della Commissione che l'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto del personale non era applicabile nel suo caso. Il 9 settembre 1981 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, per ottenere l'annullamento della menzionata decisione dell'amministrazione della Commissione. Con provvedimento del 9 marzo 1982, il sig. Ó'Kennedy, membro della Commissione, informava il ricorrente che la Commissione non aveva potuto accogliere il reclamo né in base all'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, né nella prospettiva più ampia di un diritto alla pensione fondato sul principio di non discriminazione tra uomini e donne, e confermava così espressamente la summenzionata decisione 12 agosto 1981 dell'ufficio competente della Commissione. La Commissione motivava nei seguenti termini la propria decisione: «In effetti le norme statutarie in materia di pensione attribuiscono il diritto alla pensione al vedovo di una dipendente solo entro i limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, condizioni che non si realizzano nel Suo caso. Da un lato, al momento della morte di Sua moglie, nel giugno del 1980, Ella non era priva di redditi propri, poiché Le era stata concessa dal 1o agosto 1979, al-l'età di 65 anni, la pensione di vecchiaia del regime pensionistico belga, dovuta per la Sua attività lavorativa in Belgio; dall'altro, i problemi di salute che Ella lamenta non sono comprovati da un certificato medico, che attesti una infermità o malattia grave che La rendesse, al momento del decesso di Sua moglie, incapace di esercitare un'attività lavorativa; in particolare, benché appaia dal certificato del Dr. Reubens dell'8. 7. 1980 che da parecchi anni Ella viene curata per una periartrite scapolo-omerale sinistra, nondimeno tale infermità non è stata così grave da impedirLe ogni attività professionale prima della pensione; di fatto Ella ha percepito redditi di lavoro nel 1978 e nel 1979. La Commissione è tenuta ad applicare la norma statutaria di cui trattasi, emanata dal Consiglio nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, regolarmente entrata in vigore ed avente forza obbligatoria nell'ambito degli uffici di tutte le istituzioni. In modo particolare per la Commissione, che esorbiterebbe in ogni caso dai limiti dei suoi poteri se concedesse una pensione di reversibilità non conforme alle norme dello Statuto, mentre è suo compito vigilare sull'applicazione delle norme emanate dalle istituzioni (cfr. segnatamente l'art. 155 del Trattato CEE). Nel 1974 la commissione ha presentato al Consiglio una proposta di revisione statutaria affinché, in materia di pensione di reversibilità, vedovi e vedove di dipendenti godessero degli stessi diritti. Tuttavia, questa proposta non ha avuto sinora esito positivo e la Commissione non può non tener conto, come dovrebbe fare per accogliere le Sue richieste, del fatto che la proposta non è ancora stata accettata.»
punto 4
In seguito al rifiuto della Commissione di accogliere le domande dei sig.ri Razzouk e Beydoun, questi hanno proposto i presenti ricorsi, pervenuti alla cancelleria della Corte rispettivamente il 22 febbraio e il 2 aprile 1982.
punto 5
Con ordinanza 3 dicembre 1982, la Corte (Seconda Sezione) ha riunito le due cause ai fini della fase orale e della sentenza. Con ordinanza 4 luglio 1982, la Seconda Sezione ha rinviato le cause al plenum della Corte.
punto 6
La Corte, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria. Tuttavia essa ha invitato le parti ad informarla per iscritto sul procedimento amministrativo apertosi con la domanda 16 luglio 1980 del sig. Beydoun e, segnatamente, sulla corrispondenza e sui colloqui che hanno preceduto l'espresso provvedimento di rigetto 12 agosto 1981.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
I ricorrenti concludono che la Corte voglia:
paragrafo 2
A — quanto al ricorso proposto dal sig. Razzouk (causa 75/82), dichiarare che la Commissione è tenuta a: revocare la sua decisione 25 novembre 1981, pervenuta al sig. Razzouk in plico raccomandato il 2 dicembre 1981, con cui ha negato al ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità; concedere la pensione di reversibilità al sig. Chehab Razzouk, a seguito del decesso, avvenuto il 29 gennaio 1981, della moglie Christiane Razzouk, nata van Campenhout, dipendente della Commissione, nonché al figlio Michel, nato dal loro matrimonio, per il quale si chiede una pensione per orfani, a decorrere dal 1o maggio 1981; concedere al ricorrente gli interessi di mora, al tasso del 9 %, a decorrere dal 1o maggio 1981; in subordine, pagare al ricorrente il controvalore dei contributi pensionistici, versati dalla sig.ra Razzouk a norma dell'art. 83 dello Statuto del personale delle Comunità europee nel corso della sua attività lavorativa alle dipendenze delle istituzioni europee; rifondere le spese al ricorrente; B — quanto al ricorso proposto dal sig. Beydoun (causa 117/82), dichiarare che la Commissione è tenuta a: revocare la sua decisione 9 marzo 1982, pervenuta al sig. Beydoun il 15 marzo 1982, con cui è stato negato al ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità nonché la decisione 12 agosto 1982, degli uffici della Commissione; concedere la pensione di reversibilità dal 1o ottobre 1980, al sig. Abbas Beydoun, a seguito del decesso, avvenuto il 21 giugno 1980, della moglie Marie Pauline Beydoun, nata Langen, dipendente della Commissione; concedere gli interessi di mora, al tasso del 9 %, a decorrere dal 1o ottobre 1980; in subordine, riconoscere al ricorrente il diritto alla pensione ai sensi dell'art. 23 dell'Allegato VIII dello Statuto, a decorere dalla medesima data; in ulteriore subordine, pagare al ricorrente il controvalore dei contributi pensionistici versati dalla sig.ra Beydoun, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto del personale delle Comunità europee, nel corso della sua attività alle dipendenze delle istituzioni europee; rifondere le spese al ricorrente.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
A — quanto al ricorso proposto dal sig. Razzouk: per quanto riguarda la ricevibilità, dichiarare privo d'oggetto il capo della domanda rivolto ad ottenere l'attribuzione della pensione per orfani al sig. Michel Razzouk, figlio del ricorrente; dichiarare irricevibile il capo della domanda presentato in subordine, rivolto ad ottenere il rimborso dei contributi pensionistici versati dalla moglie e, per il resto, dare atto alla convenuta che essa si rimette al prudente apprezzamento della Corte; per quanto riguarda il merito della domanda principale rivolta ad ottenere la pensione di reversibilità, respingere il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 119 del Trattato CEE e, quanto al secondo mezzo, relativo al principio della non discriminazione in ragione del sesso, impartire alle competenti istituzioni della Comunità, qualora la Corte ritenga che le decisioni individuali impugnate sono prive di fondamento giuridico, un termine al fine di dar loro modo di adottare tutti i necessari provvedimenti atti ad eliminare qualsiasi discriminazione in ragione del sesso che eventualmente infici il regime statutario delle pensioni di reversibilità dei dipendenti di ruolo e degli altri dipendenti delle Comunità europee; respingere il capo della domanda inteso ad ottenere il pagamento degli interessi di mora, che peraltro potrebbero essere dovuti solo a decorrere dalla data del reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto; respingere, qualora fosse dichiarato ricevibile, il capo della domanda, proposta in subordine, mirante al rimborso dei contributi pensionistici versati dalla consorte predefunta del ricorrente; statuire sulle spese come di diritto; B — quanto al ricorso proposto dal sig. Beydoun: in via principale dichiarare il ricorso interamente irricevibile e respingerlo; in subordine, per quanto riguarda il merito della domanda principale mirante ad ottenere una pensione di reversibilità identica a quella di cui avrebbe goduto la vedova di un dipendente, respingere il mezzo relativo alla trasgressione dell'art. 119 del Trattato CEE, e per quanto riguarda il secondo mezzo, relativo al principio della non discriminazione in ragione del sesso, impartire alle competenti istituzioni della Comunità, qualora ritenga che le decisioni individuali impugnate sono prive di fondamento giuridico, un termine al fine di dar loro modo di adottare tutti i necessari provvedimenti atti ad eliminare qualsiasi discriminazione in ragione del sesso, che eventualmente infici il regime statutario delle pensioni di reversibilità dei dipendenti di ruolo e degli altri dipendenti delle Comunità europee; in ulteriore subordine, respingere il capo della domanda mirante, in subordine, ad ottenere una pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto; in estremo subordine, respingere, qualore fosse dichiarato ricevibile, il capo della domanda inteso, in subordine, ad ottenere il rimborso dei contributi versati dalla moglie predefunta del ricorrente; respingere comunque la domanda mirante ad ottenere il pagamento degli interessi di mora, che peraltro potrebbero essere dovuti solo a decorrere dalle data del reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto; statuire sulle spese come di diritto.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › 1. Causa 75/82

paragrafo 1
Per quanto concerne il capo della domanda mirante all'attribuzione della pensione per orfani al sig. Michel Razzouk, la Commissione sostine, nel controricorso che esso è privo di oggetto, dal momento che la pensione è stata concessa all'interessato a decorrere dal 1o maggio 1981. Nella controreplica la Commissione osserva che il ricorrente non ha contestato questa sua osservazione iniziale.
paragrafo 2
La Commissione ritiene che, impugnando il provvedimento 25 novembre 1981 che respinge espressamente il reclamo presentato dall'interessato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione 3 luglio 1981, che ha respinto la domanda 3 aprile 1981 intesa alla concessione della pensione di reversibilità, in seguito al decesso della consorte, il ricorrente ha impugnato un atto in sé non impugnabile. Su questo punto la Commissione si richiama alle sentenze della Corte 28 maggio 1980 (cause 33 e 75/79, Kuhner, Race. pag. 1677) e 9 dicembre 1982 (causa 191/81, Plug, Race, pag. 4229).
paragrafo 3
La Commissione rileva tuttavia che in altre circostanze la Corte si è dimostrata più liberale, avendo ritenuto essenziale che il reclamo ed il ricorso vengano proposti entro i termini prescritti, com'è avvenuto nella fattispecie. In questo caso la Corte ha consentito a considerare il ricorso formalmente diretto contro il rigetto del reclamo come diretto contro la decisione impugnata col reclamo. La Commissione cita, al proposito, la sentenza della Corte 21 maggio 1981 (causa 70156/80, Morbelli, Race. pag. 1357) e le conclusioni dell'avvocato generale nelle cause Gérin (806/79, Race. 1980, pag. 3531) e Suss (186/80, Race. 1981, pag. 2058).
paragrafo 4
La Commissione non trae conclusioni definitive dalla precedenti osservazioni circa la ricevibilità, ma osserva di essere propensa a considerare il ricorso come implicitamente diretto contro la sua decisione iniziale.
paragrafo 5
Infine la Commissione osserva che il capo della domanda mirante, in subordine, ad ottenere il rimborso dei contributi pensionistici versati dalla moglie del ricorrente durante la sua attività lavorativa costituisce in realtà una nuova domanda, che non è stata preceduta da un reclamo precontenzioso. La Commissione rinvia alle sentenze 9 marzo 1978 (causa 54/77, Herpels, Race. pag. 585) e 20 novembre 1980 (causa 806/79, Gérin, Race. pag. 3531), nelle quali la Corte si è mostrata particolarmente benevola e, benché ritenga di considerare ricevibile il ricorso del sig. Razzouk, si rimette all'apprezzamento della Corte.
paragrafo 6
Il ricorrente sostiene che la domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1981 implica l'annullamento della decisione 3 luglio 1981, visto che la prima confermava espressamente la seconda.
paragrafo 7
Quanto alla domanda del rimborso dei contributi pensionistici, non si tratta di una nuova domanda, ma della contropartita dei diritti pensionistici chiesti in via principale. Se la Corte non gli concedesse la pensione di reversibilità, la Commissione fruirebbe di un arricchimento senza causa, la cui compensazione è logicamente chiesta in subordine.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità › 2. Causa 117/82 (sig. Beydoun)

paragrafo 1
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile, poiché il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo all'APN contro la decisione implicita di rigetto della domanda di pensione di reversibilità del 16 luglio 1980, decisione presa il 16 novembre 1980, prima del 17 febbraio 1981. Ora il ricorrente ha proposta tale domanda solo il 9 settembre 1981, dopo il rigetto espresso del 12 agosto 1981. Il provvedimento espresso di rigetto costituiva soltanto conferma della decisione implicita di rigetto 16 novembre 1980 e non ha potuto far nuovamente decorrere il termine per la presentazione del reclamo, anche per la ragione che questo termine è inderogabile (vedi la sentenza della Corte 8. 5. 1973, causa 33/72, Gunnelia, Race. pag. 475).
paragrafo 2
L'irricevibilità della domanda principale comporta quella della domanda subordinata mirante al rimborso dei contributi pensionistici versati dalla moglie del ricorrente.
paragrafo 3
Il ricorrente contesta l'irricevibilità del ricorso e sottolinea, nella replica, che la domanda 16 luglio 1980 è stata seguita da un lungo scambio di corrispondenza e da vari colloqui con gli uffici competenti della Commissione. Inoltre, la domanda era stata oggetto di discussione tra gli uffici della Commissione e quelli di altre istituzioni nell'ambito del comitato di preparazione dei direttori amministrativi, per giungere ad una adeguata decisione del caso. L'atmosfera generale, durante la discussione, era stata piuttosto positiva e costruttiva, a lui favorevole. Rispondendo ad un quesito rivolto dalla Corte alle parti, il sig. Beydoun ha inoltre rilevato, che, nonostante i numerosi colloqui intercorsi tra il novembre 1980 ed il giugno 1981, gli uffici competenti della Commissione non l'hanno mai messo a conoscenza del rigetto implicito della domanda, come la Commissione asserisce nella controreplica.
paragrafo 4
Ciò premesso, la domanda del ricorrente deve dunque essere considerata come una domanda ai sensi dell'art. 25, 1o comma, dello Statuto. Benché questa norma riguardi alla lettera solo i dipendenti, essa può essere estesa per analogia al suo caso particolare. La risposta della Commissione del 12 agosto 1981 costituisce pertanto la sola base del ricorso, il quale è conforme alle condizioni poste dall'art. 91, n. 2.
paragrafo 5
La Commissione afferma, nella controreplica, che al comitato di preparazione dei direttori amministrativi ed in seguito agli stessi direttori amministrativi è stata sottoposta una questione generale vertente sull'interpretazione dell'art. 23, 1o comma, dell'allegato VIII dello Statuto e più precisamente sull'interpretazione dei termini «che non abbia proventi propri» nonché della nozione di infermità. Il comitato ha ritenuto che la norma in questione non sia applicabile nel caso di un vedovo di una dipendente, il quale, all'età di 66 anni, al momento del decesso della consorte, sia infermo e disponga solo di modesti proventi, perché la nozione di infermità ai sensi del suddetto articolo si riferisce all'invalidità che impedisce all'interessato di svolgere una attività lavorativa e non all'infermità dovuta all'età, e perché all'età di 66 anni l'interessato non ha più accesso al mercato del lavoro.
paragrafo 6
Per il resto la Commissione non capisce perché il ricorrente voglia far qualificare la domanda di pensione 16 luglio 1980 come domanda ai sensi dell'art. 25, 1o comma, dello Statuto. La Commissione ritiene che, anche se questa qualifica fosse esatta, ciò sarebbe indifferente ai fini della ricevibilità: tale qualifica non modificherebbe, infatti, le norme procedurali e non toglierebbe che il ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo al-l'APN prima del 17 febbraio 1981. La Commissione ribadisce che il ricorso del sig. Beydoun è irricevibile.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. I mezzi dedotti dai ricorrenti

paragrafo 1
Il primo mezzo dei ricorrenti si basa sugli arti. 119 del Trattato e 79 dello Statuto del personale nonché sul principio della parità di trattamento. Secondo i ricorrenti, l'art. 79 dello Statuto, che attribuisce alla vedova di un dipendente o di un ex dipendente il diritto alla pensione di reversibilità alle condizioni stabilite nel capo 4 dell'allegato VIII dello Statuto, deve essere interpretato in modo conforme sia ai principi stabiliti dall'art. 119 del Trattato, e ribaditi nella giurisprudenza della Corte, sia al principio generale di non discriminazione. In forza di questi principi, tutte le persone alle quali lo Statuto si riferisce, dipendenti o non dipendenti, devono essere trattate in modo identico allorché si trovano nella medesima situazione, né la differenza di sesso può determinare una differenza di trattamento.
paragrafo 2
Spetta alla Commissione vigilare a che la normativa comunitaria sia applicata secondo i principi sopra ricordati. A maggior ragione è dovere della Commissione applicare la normativa in questione, nella fattispecie, secondo i medesimi principi e, se del caso, con una interpretazione estensiva o per analogia. Se l'art. 79 dello Statuto non può essere interpretato estensivamente o per analogia, la limitazione da esso stabilita è invalida e come tale non opponibile ai ricorrenti.
paragrafo 3
Un'applicazione dell'art. 79 che limitasse il diritto alla pensione di reversibilità alle vedove introdurrebbe inoltre un elemento di discriminazione nei confronti delle dipendenti. Queste ultime sarebbero infatti soggette ad un onere contributivo assai più elevato, per quanto concerne le prestazioni assicurative, rispetto ai dipendenti. Il percepimento di contributi uguali per prestazioni diverse costituirebbe una discriminazione, vuoi che il regime pensionistico sia del tipo contributivo, vuoi che esso funzioni secondo il principio della capitalizzazione.
paragrafo 4
I ricorrenti sottolineano infine che la pensione di reversibilità non costituisce una prestazione rivolta a garantire un reddito a persone che non ne abbiano altri, ma deriva da un diritto riconosciuto ai superstiti, giustificato dall'attività lavorativa svolta dal dipendente al servizio delle Comunità. Non solo la motivazione dello Statuto tace per quanto concerne l'asserito scopo assistenziale di questa pensione, ma il fatto che essa sia contemplata senza tener conto della situazione economica, sociale o professionale esclude uno scopo del genere.
paragrafo 5
La Commissione rileva, nel controricorso, che i ricorrenti sostengono che l'art. 119 del Trattato, il quale stabilisce il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per un medesimo lavoro, si applica pure alle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei dipendenti deceduti.
paragrafo 6
Rimanda su questo punto alle sentenze 15 giugno 1978 e 25 maggio 1971 (cause Defrenne, 149/77, Race. pag. 1365 e, rispettivamente, 80/70, Race. pag. 445) e sottolinea che i punti relativi alla previdenza sociale figurano precisamente fra quelli elencati nell'art. 118 del Trattato. Per questi punti, segnatamente per quanto riguarda i regimi delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, l'eliminazione delle discriminazioni fondate sul sesso dei lavoratori si presenta come un obiettivo da raggiungere. Inoltre, le prestazioni a favore dei superstiti non sono più contemplate dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, che concerne l'attuazione progressiva del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia previdenziale.
paragrafo 7
La Comissione ritiene non pertinente il riferimento fatto dai ricorrenti alla sentenza della Corte 9 febbraio 1982 (causa 12/81, Garland, Race. pag. 359), dal momento che le conclusioni dell'avvocato generale in detta causa dimostrano che tale sentenza non comporta elementi nuovi rispetto alle precedenti sentenze emesse dalla Corte in questo contesto. In particolare, la sentenza invocata non contraddice in nulla quella del 25 maggio 1971, Defrenne, secondo cui le pensioni di vecchiaia non rientrano nella nozione di retribuzione, quale è precisata dall'art. 119.
paragrafo 8
Nella specie, le pensioni versate dalle Comunità europee ai propri dipendenti o ai loro aventi causa sono inoltre di origine statutaria. Esse vengono concesse una volta che i dipendenti soddisfano le condizioni stabilite a tal fine dallo Statuto. Di conseguenza, la mancanza di proporzionalità tra le pensioni e i contributi non può essere considerata come un fenomeno di discriminazione. Su questo punto, la Commissione si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause Grogan, De Pascale e Curtis (127, 165 e 167/80, Race. 1982, pag. 886).
paragrafo 9
Infine il regime statutario delle pensioni di reversibilità risponde anche, in larga misura, a considerazioni d'ordine sociale, poiché è inteso a garantire mezzi di sostentamente sufficienti al coniuge del dipendente deceduto, che, trattandosi della moglie superstite, si presume non disporre di risorse sufficienti, mentre, trattandosi del vedovo, deve provare di non disporre di tali risorse.
paragrafo 10
I ricorrenti assumono, nella replica, che a torto la Commissione parte dall'idea che essi esigono l'applicazione dell'art. 119 al loro caso personale e sottolineano che nel ricorso sono usati i termini «in conformità ai principi stabiliti dall'art. 119 del Trattato CEE ...». Questi principi tendono a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, e nel ricorso non si chiede altro che venga attuata questa parità. Non è escluso che, per gli elementi menzionati, e per altri facilmente equiparabili a questi, i principi di cui trattasi si concretizzino maggiormente. La Corte potrebbe quindi adottarli come base adeguata per definire la questione della parità di trattamento tra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso femminile della CEE nel campo pensionistico. Si tratterebbe inoltre di un appropriato contributo al diritto del pubblico impiego europeo.
paragrafo 11
Nella controreplica la Commissione dà atto ai ricorrenti che essi non invocano, per sostenere le loro pretese, l'art. 119 e constata che i ricorrenti non hanno contraddetto al suo argomento che esclude l'applicazione di detto articolo.
paragrafo 12
Il secondo mezzo dei ricorrenti si riferisce ad un'interpretazione basata sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne. A questo proposito la Commissione non ha tenuto conto delle linee direttrici tracciate dalla Corte alle istituzioni nell'ambito dell'applicazione dei testi statutari allorché occorra adattarli a situazioni di fatto o di diritto nonché a situazioni economiche nelle quali sia riscontrabile, di primo acchito, una mancanza di coerenza tra questa situazione e gli obiettivi ponderati e voluti dal legislatore. Su questo punto i ricorrenti rinviano alla sentenza 31 maggio 1979 (causa 156/78, Newth, Race. pag. 1941), secondo la quale un articolo deve essere interpretato nel senso che, qualora la sua applicazione possa condurre, come nel caso di specie, ad una trasgressione di norme giuridiche di rango superiore, la Commissione, al fine di evitare tale conseguenza, non deve tenerne conto.
paragrafo 13
Tenuto conto, segnatamente, della proposta della Commissione 13 giugno 1974 (GU C 88, pag. 23) mirante ad introdurre expressis verbis nello Statuto il diritto alla pensione per vedovi, le menzionate linee direttrici giuocano a favore della domanda dei ricorrenti. Questo fatto giustifica la domanda degli interessi del 9 % a partire dal 1o maggio 1981 — data in cui può essere nato il diritto alla pensione del ricorrente Razzouk, sia per lui, sia per suo figlio Michel — e a decorrere dal 1o ottobre 1980 nel caso del ricorrente Beydoun.
paragrafo 14
I ricorrenti si richiamano inoltre alla già menzionata sentenza Garland (punto 11), che concerne la parità di retribuzione tra uomini e donne, sentenza che corrobora, a loro avviso, l'argomentazione sopra esposta.
paragrafo 15
Infine i ricorrenti sostengono che la Corte ha stabilito in detta sentenza, richiamandosi alla sentenza 31 marzo 1981 (causa 96/80, Jenkins, Race. pag. 911, punto 17), che l'art. 119 si applica direttamente ad ogni forma di discriminazione constatabile in base ai soli criteri di uguaglianza di lavoro e parità di remunerazione. Queste sole considerazioni sono sufficienti ad attribuire il diritto alla pensione ai ricorrenti, mutatis mutandis.
paragrafo 16
La Commissione osserva, nel controricorso, che la questione dell'applicabilità del principio generale di uguaglianza tra i sessi è senz'altro delicata. Per giustificare le vigenti disposizioni dello Statuto su tale punto si può considerare la differenza obiettiva delle situazioni di fatto in cui si trovano il vedovo o la vedova di un dipendente. Ancora oggi le entrate del bilancio familiare provengono essenzialmente dall'attività del marito, di guisa che al momento della sua morte la vedova rischia di trovarsi in una situazione finanziaria difficile.
paragrafo 17
Si può obiettare a questo argomento che, a partire dalla riforma dello Statuto nel 1982, la vedova di un dipendente può cumulare la pensione di reversibilità con una retribuzione erogata dalle istituzioni europee. La pensione di reversibilità ha, pertanto, carattere ibrido, poiché non ha soltanto un carattere alimentare (al quale ne va collegata la soppressione in caso di secondo matrimonio), ma diviene pure un vantaggio economico, legato alla funzione pubblica svolta dal coniuge predefunto e prescindente dalle entrate del coniuge superstite. Il regime statutario pecca alla stato attuale di una contraddizione interna.
paragrafo 18
Peraltro, la concezione tradizionale della famiglia e del posto della donna nel suo ambito e nella società sta cambiando, cosicché ogni discriminazione legislativa dovuta alla differenza di sesso pare ingiustificata; nel caso di specie ciò vuol dire che il regime della pensione di reversibilità è discriminatorio, poiché non garantisce i medesimi vantaggi ai vedovi e alle vedove dei dipendenti delle Comunità europee.
paragrafo 19
Questa visione strettamente egualitaria ha spinto la Commissione a proporre al Consiglio, il 13 giugno 1974, di inserire, nel titolo V dello Statuto, dopo l'art. 79, un nuovo art. 79 bis, che dichiari applicabile l'art. 79 al vedovo di una dipendente o di una ex-dipendente, mutatis mutandis. Questa proposta ha ricevuto il parere favorevole del Parlamento europeo (GU 1974, C 140, pag. 20). Indi, in due risoluzioni, il Parlamento ha ribadito il parere del 13 novembre 1974 (vedi risoluzioni 18. 1. 1980 sulla proposta di regolamento relativo al regime previdenziale dei dipendenti temporanei, GU C 34, pag. 56 e 10. 4. 1981 su talune misure particolari e temporanee concernenti l'adesione della Grecia, GU C 101, pag. 104). Infine con l'adozione del bilancio 1982 il Parlamento ha approvato in seconda lettura, il 17 dicembre 1981, l'emendamento n. 77 inteso a consentire che gli stanziamenti destinati al versamento delle pensioni di reversibilità alle vedove di dipendenti possano pure essere usati per le prestazioni ai vedovi (GU C 11, pagg. 56 e 121).
paragrafo 20
La posizione del Consiglio circa la proposta della Commissione appare più sfumata. Benché si manifesti preoccupato di rispettare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'ambito dello Statuto del personale, il Consiglio considera che l'osservanza di questo principio in ordine alle pensioni di reversibilità pone complessi problemi e che nell'attuale contesto sociale non è certo se le disposizioni applicabili alle vedove possono essere puramente e semplicemente estese ai vedovi.
paragrafo 21
Il principio generale di non discriminazione tra uomini e donne si è sviluppato negli Stati membri grazie all'influsso del diritto comunitario. Tuttavia, nell'attuale stadio di evoluzione, una discriminazione dei sessi nella normativa degli Stati membri concernente le prestazioni a favore dei superstiti non costituisce una trasgressione dell'art. 119 e non contrasta col diritto comunitario, come appare dalla premenzionata sentenza Defrenne, causa 149/77.
paragrafo 22
La Commissione si chiede nondimeno se dal fatto che le discriminazioni fondate sul sesso in materia di pensioni di reversibilità, esistenti nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, non possono per ora essere ritenute contrarie al diritto comunitario, consegua necessariamente che le medesime discriminazioni presenti nello Statuto e nel regime applicabile ai dipendenti non di ruolo non possano essere ritenute contrastanti, non già con la normativa sociale del Trattato, ma col rispetto dei diritti fondamentali, che, come la Corte ha già più volte affermato, fanno parte dei principi generali del diritto comunitario che essa ha il compito di salvaguardare. Su questo punto la Commissione rinvia, in appoggio alla propria tesi, alle sentenze 7 giugno 1972 (causa 20/71, Sabbatini-Bertoni, Race. pag. 345) e 20 febbraio 1975 (causa 21/74, Airola, Race. pag. 221).
paragrafo 23
Peraltro, la Commissione si chiede se queste discriminazioni non debbano essere eliminate gradualmente, secondo lo stesso calendario, in conseguenza di direttive emanate sui punti elencati nell'art. 118 del Trattato. Si tratta in ogni caso di un dubbio legittimo.
paragrafo 24
Nell'attuale situazione, e senza peraltro ignorare che, secondo la Corte, occorre interpretare lo Statuto in senso conforme ad una norma giuridica di rango superiore, come appare dalle menzionate sentenze Airola e Newth e dalla sentenza 20 febbraio 1975 (causa 37/74, Van den Broeck, Race. pag. 235), la Commissione ritiene di dover applicare i testi normativi così come sono. Tale comportamento è tanto più giustificato in quanto i testi sono talmente chiari da non lasciar margine per l'interpretazione e, peraltro, non hanno dato luogo a dichiarazioni di illegittimità in sede contenziosa.
paragrafo 25
Infine, qualora la Corte riconosca la mancanza di base legale, la Commissione le chiede di invitare le istituzioni competenti a prendere, entro il termine da essa fissato, i provvedimenti che riterranno necessari per eliminare ogni discriminazione in base al sesso nel regime statutario delle pensioni di reversibilità dei dipendenti di ruolo e degli altri dipendenti delle Comunità europee.
paragrafo 26
I ricorrenti presentano, nella replica, un quadro dell'evoluzione giuridica vuoi negli Stati membri vuoi al di fuori di questi Stati. Così, in Belgio esistono dal 1976 norme che tengono conto della parità di uomini e donne per i senatori. In Italia, la sentenza 25 gennaio 1980 della Corte costituzionale ha stabilito l'inconstituzio-nalità di una norma secondo la quale la pensione è dovuta al vedovo di una pubblica dipendente solo a particolari condizioni, simili a quelle contemplate dall'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto. In Irlanda la Labour Court, con sentenza emanata il 7 maggio 1979, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità senza discriminazione tra senatori di sesso femminile e senatori di sesso maschile. Nel sistema pensionistico delle Nazioni Unite vige la completa parità di trattamento tra uomini e donne fin dal 1975. Negli Stati Uniti, la Corte suprema, con sentenza 29 aprile 1980, ha dichiarato incostituzionale una norma simile all'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto.
paragrafo 27
La Commissione ribatte, nella controreplica, che in Belgio la parità menzionata dai ricorrenti non si basa né su di una legge né su un regio decreto, ma su di un regolamento della Cassa pensione dei senatori. In Italia l'uguaglianza in materia di prestazioni di reversibilità è disciplinata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 908. Per quanto riguarda l'Irlanda, la Commissione fa notare che il «Department of the public services» ha deciso di estendere il regime esistente in materia di pensioni di reversibilità a favore delle vedove di pubblici dipendenti anche ai vedovi, alle medesime condizioni.
paragrafo 28
Inoltre la Commissione ha allegato alla propria controreplica una tabella che offre un quadro sintetico della situazione esistente negli Stati membri al 1o settembre 1982. Si può constatare che in quattro Stati membri vige una perfetta parità tra vedovi e vedove di pubblici dipendenti. Due altri Stati membri attribuiscono il diritto alla pensione di reversibilità ai vedovi, ma a determinate condizioni restrittive, in particolare per quanto riguarda lo stato di bisogno del beneficiario. In uno Stato membro non vi è un regime di diritto pubblico in materia di pensioni di reversibilità per gli aventi causa dei pubblici dipendenti. Infine, in un altro Stato il vedovo di una pubblica dipendente ha diritto ad una pensione di reversibilità di diritto comune; il godimento di questo diritto è tuttavia sospeso fino a che vi sia un orfano avente diritto ad una pensione ed è differito fino all'età in cui spetta di regola la pensione di vecchiaia (60 anni), a meno che l'interessato sia inabile al lavoro.
paragrafo 29
Per il resto, la Commissione si limita a ripetere che la questione deve essere, a suo parere, disciplinata con strumenti normativi; il dubbio più fondato deriva, per la Commissione, dalla contraddizione che nasce da un'applicazione immediata, nelle istituzioni di regimi pensionistici unificati per vedove e vedovi, mentre per ora la mancanza di siffatti regimi unificati negli Stati membri non può essere ritenuta contrastante col diritto comunitario.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Mezzo dedotto dal solo ricorrente Beydoun

paragrafo 1
Il sig. Beydoun deduce un mezzo basato sull'interpretazione assertivamente errata dell'art. 23 dell'allegato VII dello Statuto. A questo proposito, il ricorrente sostiene che la condizione che il richiedente la pensione sia approvisto di redditi propri deve essere interpretata nel senso che deve trattarsi di redditi adeguati, quali certamente non sono la pensione belga, il cui importo è attualmente di 9187 BFR, e la pensione di reversibilità tedesca, ammontante attualmente a 299,80 DM, di cui egli fruisce. L'interpretazione dell'art. 23 deve, su questo punto, essere conforme alle norme sui redditi propri vigenti in altri settori, particolarmente in quello degli assegni familiari. Per quanto riguarda l'infermità e la malattia grave dalla quale il richiedente deve essere affetto (seconda condizione), la Commissione ha commesso un errore di valutazione; non ha fondamento giuridico la tesi secondo la quale la grave malattia del richiedente, riconosciuta come tale dalla stessa Commissione, non ha importanza alcuna poiché il ricorrente è andato in pensione il 1o agosto 1979, cioè prima del decesso della consorte.
paragrafo 2
La Commissione respinge il mezzo del ricorrente relativo all'importo dei redditi propri, i quali ammontano secondo lei, a 15000 BFR mensili. Inoltre il ricorrente non ha provato di essere affetto «al momento del decesso della moglie» da una grave malattia che lo rendesse per sempre inabile a svolgere un'attività retribuita. Il sig. Beydoun è andato in pensione prima della scomparsa della moglie solo per raggiunti limiti d'età (il ricorrente aveva raggiunto i 65 anni) e non a causa di una malattina (periartrite scapolo-omerale) di cui era affetto, a parere della Commissione, da molti anni e che non gli aveva impedito di lavorare fino al momento di andare in pensione.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 3. Sul capo della domanda relativo agli interessi di mora

paragrafo 1
Nel controricorso la Commissione respinge la domanda di interessi al tasso del 9 % annuo, sottolineando che detti interessi di mora sono una forma di risarcimento che deve essere corrisposto solo in caso di colpevole ritardo nella liquidazione di somme certamente dovute. Inoltre, la buona fede della Commissione in una questione così delicata come quella sollevata dal presente ricorso esclude che essa possa essere condannata al risarcimento dei danni (si veda la premenzionata sentenza Airola).
paragrafo 2
Per quanto riguarda gli interessi pretesi dai ricorrenti, la Commissione osserva, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa Garganese (185/80, Race. 1981, pagg. 1803 e 1804) che, tranne in casi eccezionali, gli interessi di mora vanno in linea di principio versati solo a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, tutte le volte che il mancato pagamento di una somma dovuta sia imputabile a un semplice errore nell'applicazione dello Statuto. Nella specie, gli interessi di mora potrebbero essere dovuti, nell'ipotesi più sfavorevole alla Commissione, solo dal 1o ottobre 1980 nel caso del sig. Beydoun e dal 24 luglio 1981 in quello del sig. Razzouk.
paragrafo 3
Nella controreplica la Commissione osserva che i ricorrenti, invitati a presentare ragioni giustificative del tasso di interesse preteso, non hanno presentato alcun argomento che ne giustificasse la fissazione al 9 % e, peraltro, nella replica, si sono limitati a chiedere alla Corte di fissare un tasso d'interesse corrispondente a quello economicamente appropriato per i periodi di tempo ai quali si riferisce.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 4. Sulla domanda in subordine dei ricorrenti mirante ad ottenere il pagamento del controvalore dei contributi pensionistici versati dalle consorti predefunte, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, durante il periodo in cui sono state dipendenti delle Comunità europee

paragrafo 1
Nel controricorso, la Commissione contesta innanzitutto la ricevibilità di questo capo della domanda. A questo proposito essa sostiene che i contributi sono versati dai dipendenti e non dai loro aventi causa; non è dato vedere, pertanto, a qual titolo questi ultimi chiedano il rimborso di contributi che non hanno pagato.
paragrafo 2
In subordine la Commissione conclude per l'infondatezza di questo capo della domanda.
paragrafo 3
Le pensioni versate dalle Comunità non sono di natura contributiva ma di carattere statutario, al punto che la mancanza di proporzione tra le pensioni e i contributi non può essere considerata come un fatto discriminatorio (si vedano le precitate conclusioni dell'avvocato generale nelle cause Gragan e a./Commissione). Ne deriva tra l'altro che, quando fanno difetto le condizioni contemplate dallo Statuto, i contributi, versati a fondo perduto, non possono essere recuperati né dal dipendente né dai suoi aventi causa. Peraltro non vi è stato alcun versamento a fondo perduto, dal momento che il figlio del sig. Razzouk gode di una pensione per orfani, che del resto verrebbe notevolmente ridotta se al sig. Razzouk venisse concessa una pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 80, 3o comma, anziché dell'art. 80, 1o comma, dello Statuto.
paragrafo 4
Nella replica, i ricorrenti contestano la tesi della Commissione su questo punto. Sottolieano in particolare che i contributi pensionistici fanno parte della retribuzione del dipendente e debbono e possono essere recuperati dagli aventi causa qualora non venga corrisposta la pensione.
paragrafo 5
La Commissione ribatte, nella controreplica, che i contributi dei dipendenti costituiscono un apporto al finanziamento globale del regime comune delle pensioni. I contributi di ciascun dipendente non vengono versati su di un conto individuale e distinto. La contribuzione dei dipendenti al finanziamento del regime globale delle pensioni non conferisce a ciascuno di essi un diritto automatico alla pensione ed ancor meno un diritto ad una pensione di un importo pari, almeno, all'ammontare dei contributi versati.
paragrafo 6
La Commissione sottolinea infine che in un sistema fondato sulla solidarietà sociale non vi è necessariamente correlazione tra i contributi versati e i vantaggi percepiti. Aggiunge che, ai sensi dell'art. 38 dell'allegato VIII dello Statuto, i contributi regolarmente versati non sono ripetibili.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
I ricorrenti, sigg. Razzouk e Baydoun, con l'aw. D. Rogalla, e la Commissione, rappresentata dal sig. R. Andersen, assistito dal sig. A. Pincherle, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 10 gennaio 1984.
paragrafo 2
Durante l'udienza l'agente della Commissione ha fatto presente che attualmente, ogni anno una decina di dipendenti di sesso femminile della Commissione decedono, lasciando un coniuge superstite. Il numero totale di vedovi di dipendenti di sesso femminile ammonta probabilmente ad una cinquantina.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 febbraio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atti registrati in cancelleria il 22 febbraio e, rispettivamente, il 2 aprile 1982, i sigg. Razzouk e Baydoun, ambedue vedovi di dipendenti di sesso femminile che hanno prestato servizio presso la Commissione delle Comunità europee, hanno proposto ricorsi miranti segnatamente, da un lato, all'annullamento delle decisioni 25 novembre 1981 e 9 marzo 1982, con le quali la Commissione ha respinto i reclami da loro presentati contro le decisioni che negavano loro la pensione di reversibilità e, dall'altro, a che venga ordinato alla Commissione di concedere ai ricorrenti detta pensione o, in subordine, di pagare loro il controvalore dei contributi pensionistici versati dalle rispettive consorti.
punto 2
Per quanto concerne il sig. Razzouk, emerge dal fascicolo che il 3 aprile 1981 egli presentava al presidente della Commissione una domanda in cui chiedeva a seguito del decesso della moglie, la pensione di reversibilità spettante, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto, alle vedove di dipendenti. Con lettera del 3 luglio 1981 il capo della divisione «Diritti amministrativi e finanziari» gli rispondeva che, allo stato attuale dei testi statutari che disciplinano il regime delle pensioni, l'amministrazione non aveva ritenuto di dar esito favorevole alla sua domanda. Il 24 luglio 1981 il ricorrente inoltrava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il reclamo veniva respinto con lettera 25 novembre 1981, nella quale la Commissione dichiarava che le disposizioni statutarie attribuiscono ai vedovi il diritto alla pensione di reversibilità solo entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, condizioni che non erano soddisfatte nel caso del ricorrente. La Commissione aggiungeva di non poter far altro che applicare le norme statutarie in vigore, benché nel 1974 avesse sottoposto al Consiglio una proposta di modifica dello Statuto mirante a far sì che vedovi e vedove di dipendenti godessero degli stessi diritti.
punto 3
Dal canto suo, il sig. Beydoun, inoltrava alla Commissione, il 16 luglio 1980, una domanda in cui chiedeva la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, sottolineando segnatamente l'insufficienza dei propri redditi ed i problemi di salute che lo rendevano inabile all'esercizio di un'attività lavorativa. Con lettera 12 agosto 1981 il competente capodivisione aggiunto informava il ricorrente che il suddetto art. 23 non era applicabile nel suo caso. In data 9 settembre 1981 il ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Il reclamo veniva respinto con lettera 9 marzo 1982, che, tranne le spiegazioni delle ragioni per le quali il ricorrente non era considerato soddisfare le condizioni stabilite dall'art. 23, è identica a quella indirizzata al sig. Razzouk il 25 novembre 1981.
punto 4
Ambedue i ricorrenti concludono per l'annullamento delle decisioni che respingono i reclami. Chiedono inoltre che la Commissione sia condannata a riconoscere loro il diritto alla pensione di reversibilità alle stesse condizioni che valgono per le vedove e a pagar loro i relativi interessi di mora. In subordine chiedono il rimborso del controvalore dei contributi pensionistici versati dalle loro consorti, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto, quando prestavano servizio alle dipendenze delle istituzioni europee. Il sig. Razzouk mira inoltre ad ottenere una pensione per orfani in favore del figlio, nato dal matrimonio con la dipendente deceduta, mentre il sig. Beydoun invoca, in subordine, il diritto alla pensione ai sensi dell'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Il ricorso del sig. Razzouk

punto 5
Per quanto riguarda la domanda relativa alla pensione per orfani, la Commissione ha prodotto la copia di una decisione con la quale la pensione è stata concessa a decorrere dalla data indicata dal ricorrente nelle conclusioni. Ne consegue che questa domanda è divenuta priva di oggetto e che non è necessario statuire su di essa.
punto 6
Per quanto concerne la domanda di annullamento, la Commissione rileva che essa à rivolta solo contro la decisione 25 novembre 1981 con la quale la Commissione ha respinto il reclamo inoltrato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 3 luglio 1981. Secondo la Commissione la domanda doveva riferirsi a quest'ultima decisione, che costituisce l'atto lesivo, mentre la decisione 25 novembre 1981 ha solo carattere confermativo.
punto 7
Anche se il rigetto del reclamo, a causa della sua natura puramente confermativa, non costituisce, in sé e per sé, un atto impugnabile, occorre tuttavia ammettere che il ricorso, proposto entro i termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, mira chiaramente all'annullamento del rifiuto di concedere una pensione ai sensi dell'art. 79 dello Statuto. Non vi è dunque alcun dubbio sul reale oggetto della lite e, quindi, sulla ricevibilità del ricorso sotto questo aspetto.
punto 8
La Commissione infine esprime dubbi quanto alla ricevibilità della domanda, proposta in subordine, mirante ad ottenere il rimborso dei contributi pensionistici versati dalla consorte del ricorrente durante la sua attività lavorativa. Secondo la Commissione si tratta, nella specie, di una domanda nuova, che non à stata preceduta da un reclamo.
punto 9
Su questo punto occorre ricordare, coma la Corte ha già fatto nella sentenza 1o luglio 1976 (causa 58/75, Sergy, Race. pag. 1139) che il reclamo amministrativo, anche se costituisce un presupposto indispensabile per la proposizione di una ricorso contro un atto che rechi pregiudizio ad una persona contemplata dallo Statuto, non ha lo scopo di delimitare in modo definitivo e rigoroso l'oggetto dell'eventuale fase contenziosa, purché le domande proposte in quest'ultima fase non modifichino né la causa né l'oggetto del reclamo. Poiché i contributi pensionistici sono fissati nella stessa misura percentuale dello stipendio base sia per i dipendenti che per le dipendenti, la domanda che miri al rimborso di una parte di detti contributi rappresenta semplicemente la logica conseguenza del rifiuto della Commissione di concedere la pensione di reversibilità alle medesime condizioni tanto al vedovo quanto alla vedova. Questa domanda è quindi ricevibile in quanto fa parte della domanda principale.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Il ricorso del sig. Beydoun

punto 10
Contro il ricorso del sig. Beydoun la Commissione solleva in primo luogo una eccezione relativa alla tardività del reclamo e basata sui termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. La domanda, essendo stata inoltrata il 16 luglio 1980, dovrebbe essere considerata tacitamente respinta il 16 novembre 1980, in mancanza di una decisione espressa anteriore a questa data. Il sig. Beydoun avrebbe dovuto quindi presentare il reclamo entro i tre mesi successivi, cioè entro il 17 febbraio 1981. Orbene, il reclamo è stato proposto solo il 9 settembre 1981, dopo il rigetto esplicito.
punto 11
II ricorrente sostiene che l'art. 90 dello Statuto non è applicabile nella specie e che la decisione espressa 12 agosto 1981 costituisce l'atto che fa decorrere il termine per il reclamo. Egli si riferisce segnatamente alla fase introduttiva della decisione in cui si fa riferimento ad uno scambio di lettere ed ai suoi ripetuti colloqui con gli uffici della Commissione. Con questi presupposti non si potrebbe presumere l'esistanza di un silenzio-rifiuto.
punto 12
A termini dell'art. 91, n. 2, dello Statuto, un ricorso è ammissibile solo se all'autorità che ha il potere di nomina sia stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, entro il termine ivi prescritto. A norma dell'art. 90, n. 1, la mancanza di risposta ad una domanda entro quattro mesi va considerata come decisione implicita di rigetto e, in forza dell'art. 90, n. 2, questa decisione fa decorrere il termine di tre mesi per la presentazione del reclamo. Questo termine non è prorogato per il solo fatto che alla domanda han fatto seguito colloqui o scambi di lettere che non comportano risposta alla domanda, a meno che non sia provato che l'inosservanza dei termini è imputabile alla Commissione, ciò che non si verifica nella fattispecie. Il termine per presentare reclamo non ricomincia a decorrere nemmeno quando venga successivamente adottata una decisione espressa che respinga puramente e semplicemente la domanda.
punto 13
Occorre sottolineare che gli artt. 90 e 91 dello Statuto disciplinano, in linea generale, il procedimento amministrativo che precede la proposizione, dinanzi alla Corte, di un ricorso contro una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e pertanto si applicano anche nella fattispecie. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tra cui la sentenze 19 febbraio 1981 (cause riunite 122 ed 123/79, Schiavo, Race. pag. 473), i termini fissati dai suddetti articoli hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento.
punto 14
Ne consegue che il ricorso del sig. Beydoun è irricevibile e che occorre procedere all'esame sul merito solo nell'ambito del ricorso del sig. Razzouk.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità › Nel merito

punto 15
A tenore dell'art. 79 dello Statuto, la vedova di un dipendente o di ex dipendente ha, di massima, diritto ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità o di invalidità di cui il coniuge fruiva o avrebbe fruito se ne avesse avuto diritto, prescindendo dalla durata del servizio, al momento del suo decesso. Questo diritto non dipende dai proventi propri della vedova e la pensione di reversibilità può anche cumularsi con l'eventuale stipendio che la vedova percepisca come dipendente comunitaria. Per contro, ai sensi dell'art. 23 dell'allegato VIII dello Statuto, al coniuge di una dipendente deceduta spetta la pensione di reversibilità solo a condizione che egli non abbia proventi propri e sia colpito da infermità o malattia grave tale da renderlo definitivamente inabile ad esercitare un'attività retribuita. Inoltre la percentuale fissata per questa pensione di reversibilità è del 50 %, anziché del 60 %, tasso stabilito per la pensione di vedova. Peraltro, qualora i due tipi di pensione di reversibilità non vengano più versati in caso di nuovo matrimonio del superstite, la vedova che si risposa può fruire del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'importo annuale della sua pensione di reversibilità. Le norme dello Statuto contemplano pertanto l'applicazione di due regimi di pensione di reversibilità fondamentalmente diversi, a seconda che il dipendente deceduto fosse di sesso maschile o di sesso femminile.
punto 16
A buon diritto, quindi, il ricorrente sostiene che queste norme contrastano col principio della parità di trattamento dei sessi, principio che, come la Corte ha affermato nella sentenza 15 giugno 1978 (causa 149/77, Defrenne, Race. pag. 1365), fa parte dei diritti fondamentali di cui essa deve garantire l'osservanza.
punto 17
Nella menzionata sentenza, così come nelle sentenze 7 giugno 1972 (causa 20/71, Sabbatini-Bertoni, Race. pag. 345), e 20 febbraio 1975 (causa 21/74, Airola, Race. pag. 221), la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire, nell'ambito dello Statuto del personale, la parità tra i dipendenti comunitari senza distinzione di sesso. Ne consegue che, nei rapporti tra istituzioni comunitarie, da un lato, e i loro dipendenti e gli aventi causa di questi, dall'altro, gli imperativi imposti da questo principio non sono affatto limitati a quelli che risultano dall'art. 119 del Trattato CEE o dalle direttive comunitarie emanate in questo settore.
punto 18
Occorre pertanto annullare la decisione 3 luglio 1981 della Commissione poiché è basata su disposizioni statutarie contrastanti con un diritto fondamentale e perciò inapplicabili in quanto trattano i coniugi superstiti dei dipendenti in maniera disuguale a seconda del loro sesso.
punto 19
A seguito di questo annullamento, tocca al legislatore comunitario trarre le conseguenze dalla presente sentenza adottando opportuni provvedimenti al fine di stabilire la parità tra i sessi per quanto riguarda il regime pensionistico comunitario. Nel frattempo, la Commissione dovrà riesaminare la domanda del ricorrente applicando le norme statutarie relative alla pensione per le vedove che rimangono, per ora, il solo sistema di riferimento valido. Le eventuali somme da pagare al ricorrente devono essere maggiorate degli interessi, che vanno fissati nel 6 % a decorrere dal 27 luglio 1981, data in cui la Commissione ha ricevuto il reclamo del ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, oppure a decorrere dalla data in cui la pensione è divenuta esigibile, se questa data è successiva alla prima.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste. Questa disposizione si applica anche ai ricorsi proposti dagli aventi causa dei suddetti dipendenti per far valere diritti in forza dello Statuto del personale.
punto 21
La Commissione, essendo rimasta soccombente per quanto concerne il ricorso del sig. Razzouk, dev'essere condannata alle spese nella causa 75/82. Per contro, nella causa 117/82 le spese vanno compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o Quanto alla causa 75/82 a) È annullata la decisione 3 luglio 1981 della Commissione che nega il diritto alla pensione di reversibilità. b) La Commissione riesaminerà la domanda del ricorrente, mirante ad ottenere una pensione di reversibilità, applicando le disposizioni dello Statuto relative alla pensione per le vedove. Le eventuali somme da pagarsi al ricorrente saranno aumentate degli interessi al tasso del 6 % a decorrere dal 27 luglio 1981, o a decorrere dalla data in cui la pensione è divenuta esigibile, se questa data è posteriore alla prima. e) Non vi è motivo di statuire sulla domanda relativa alla pensione per orfani. d) La Commissione à condannata alle spese. 2o Quanto alla causa 117/82 a) Il ricorso è irricevibile. b) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Mertens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Everling Così deciso o pronunziato a Lussemburgo, il 20 marzo 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze