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Sez. L, Sentenza n. 4199 del 02/07/1980 (Rv. 408073 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO INAPPLICABILE AL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - APPLICAZIONE INDIRETTA COME FONTE DI PARAMETRO IN RELAZIONE ALLE MENSILITA AGGIUNTIVE ED IL COMPENSO DI LAVORO STRAORDINARIO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1980-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408073-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO INAPPLICABILE AL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - APPLICAZIONE INDIRETTA COME FONTE DI PARAMETRO IN RELAZIONE ALLE MENSILITA AGGIUNTIVE ED IL COMPENSO DI LAVORO STRAORDINARIO - DIVIETO.*

Qualora il lavoratore richieda la corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilita previste da un contratto collettivo inapplicabile al rapporto o la percentuale di maggiorazione del compenso per lavoro straordinario previsto anch'esso dalla stessa contrattazione collettiva in misura piu favorevole rispetto a quella prevista dalla legge, il giudice non puo applicare indirettamente il contratto collettivo che tali istituti prevede riferendosi ad esso come parametro orientativo per la Determinazione della retribuzione minima sufficiente, dal momento che l'adeguamento retributivo non puo operarsi ne per quanto riguarda le mensilita aggiuntive che presuppongono la sufficienza della retribuzione mensile e quindi la prova rigorosa dell'inadeguatezza della retribuzione base, ne per quanto riguarda il compenso di lavoro straordinario, che costituisce prestazione di carattere discontinuo ed accessorio rispetto alla continua e normale attivita del lavoratore.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)