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Sez. T, Ordinanza n. 13250 del 19/05/2025 (Rv. 675053-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA | Giudizio tributario - Necessità dell'assistenza tecnica - Rinuncia del difensore del
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675053-02

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA

contribuente - Conseguenze - Inefficacia sino alla sostituzione con altro procuratore - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.

177322 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio tributario, non si verifica alcuna violazione del principio della necessaria assistenza tecnica se il difensore della parte privata rinuncia alla procura, posto che, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., tale rinuncia non è efficace fino alla sostituzione dell'avvocato con altro procuratore; né, in alcun caso, un asserito vizio di rappresentanza del contribuente appellato può determinare l'inammissibilità dell'appello.

Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)