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Sez. 2, Sentenza n. 8071 del 20/03/1973 Ud. (dep. 15/11/1973) Rv. 125455 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - TERMINE 'AIUTÀ USATO DALL'ART 378 COD PEN - SIGNIFICATO - RIFIUTO DI NOTIZIE ESSENZIALI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA O INDICAZIONE DI NOTIZIE FALSE E INESATTE PER ELUDERE LE INVESTIGAZIONI - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1973-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125455-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - TERMINE 'AIUTÀ USATO DALL'ART 378 COD PEN - SIGNIFICATO - RIFIUTO DI NOTIZIE ESSENZIALI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA O INDICAZIONE DI NOTIZIE FALSE E INESATTE PER ELUDERE LE INVESTIGAZIONI - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Nel delitto di favoreggiamento personale il termine 'aiutà, usato nell'art 378 cod pen, ha un significato comprendente, nella sua lata accezione, la rappresentazione di ogni atteggiamento cosi di Azione come di omissione, purche diretto alla realizzazione dello scopo di favorire un'altra persona in guisa da eludere le investigazioni dell'autorita. In tale concetto rientra anche il comportamento di chi si rifiuta di fornire, nel caso d'indagini di polizia giudiziaria, notizie essenziali o fornisce false informazioni o non fornisce esatte indicazioni per l'identificazione del colpevole o per la ricostruzione del fatto, in quanto in tal modo si provoca una lesione dell'interesse tutelato dal citato articolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)