diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21246 del 14/10/2010 (Rv. 615006 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Pagamenti ricevuti dal fallito - Inefficacia relativa ex art. 44, secondo comma, legge fall. - ConfigurabilitĂ  - Azione promossa dal curatore - Condizioni - Prescrizione del credito estinto con il pagamento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615006-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE

L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fall., volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato in favore del fallito dopo la dichiarazione del fallimento, ha natura del tutto autonoma rispetto all'azione causale che ha determinato il predetto pagamento. Ne consegue che la prescrizione dell'azione fallimentare non può essere soggetta alla prescrizione del rapporto causale, non potendo decorrere in un momento antecedente all' adempimento inefficace.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)