Sez. 5, Sentenza n. 286 del 17/02/1971 Ud. (dep. 30/03/1971) Rv. 117407 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SOCIALITA DEL FINE E CORRETTEZZA DEI MODI USATI - CONDOTTA CONTRARIA ALL'ORDINE PUBBLICO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SOCIALITA DEL FINE E CORRETTEZZA DEI MODI USATI - CONDOTTA CONTRARIA ALL'ORDINE PUBBLICO - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Per l'applicabilita dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale la legge richiede non soltanto la finalita di perseguire un fine socialmente utile, ma esige inoltre che l'Azione, nel proiettarsi nel mondo esterno, non si risolva in un mezzo per sovvertire l'ordine e la disciplina con modalita di brutale ed incoerente violenza ai danni di persone e di cose, a maggior ragione quando il fine socialmente utile e raggiungibile con mezzi pacifici di civile e composta protesta, non potendosi riconoscere meritoria una condotta che in taluni profili si presenti sovvertitrice di un ordine tutelato e garantito dallo stato. (V 115553, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)