Sez. 4, Sentenza n. 40931 del 07/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 273928 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Memoria di cui all'art. 415 bis, comma 3 cod. proc. pen. - Successiva attività di indagine del pubblico ministero - Rinnovazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compia atti di indagine e/o consulenza, purchè non si tratti di investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)